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Conferenze Stato Regioni ed Unificata

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L'Attività

La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive, di raccordo, di scambio di dati ed informazioni in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province e delle Comunità montane.
La Conferenza Unificata svolge funzioni consultive e in particolare, ad essa è attribuita l’espressione del parere sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; sul documento di programmazione economica e finanziaria e sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all’art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
E’ consultata anche sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali.
La Conferenza svolge altresì attività di raccordo, in quanto può promuovere e sancire intese ed accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune.
Acquisisce, nei casi previsti dalla legge, le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati dai Presidenti delle regioni e province autonome, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM.
Assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane anche attraverso l’approvazione di protocolli d’intesa tra le Amministrazioni centrali e locali ed esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali.
Il Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle deliberazioni della Conferenza Unificata, l’assenso delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane è acquisito con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono rispettivamente la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Di regola l’assenso è espresso all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi e, qualora non si è raggiunto, dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.

L'attività della Conferenza Unificata si estrinseca mediante:

  • espressione di pareri;
  • intese;
  • deliberazioni;
  • accordi;
  • interscambio di dati e informazioni;
  • designazioni di rappresentanti regionali e locali.
Tab. B: Tipologia degli atti adottati dal 1997 al 2006
ANNO PARERI DESIGNAZIONI INTESE ACCORDI ALTRO TOTALE ATTI
1997 13 0 0 0 0 13
1998 45 10 4 0 0 59
1999 89 10 13 7 12 131
2000 139 11 8 9 20 187
2001 88 13 15 12 13 141
2002 76 4 4 9 5 98
2003 51 9 8 10 4 82
2004 72 8 10 10 4 103
2005 43 9 23 3 5 82
2006 77 14 16 2 12 121
Totale 418 45 43 32 47 585

 

La Conferenza Unificata inoltre esprime gli indirizzi per l'attività dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali ed è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico (art.9, lett. f ) e g) del d. lgs 281/1997).

Tipologia dell'attività della Conferenza Unificata

ATTIVITÀ CONSULTIVA (I PARERI)

La funzione consultiva a favore del Governo si esplica attraverso l'espressione di pareri. Il parere è obbligatorio, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:

  • sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
  • sul documento di programmazione economica e finanziaria;
  • sugli schemi di decreti legislativi adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  • sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali.

Il parere della Conferenza è facoltativo nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga di dover sottoporre al suo esame, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane. ali delle politiche del personale pubblico (art.9, lett. f ) e g) del d. lgs 281/1997).

Evoluzione nel periodo 1997-2006 del numero dei pareri espressi
Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Pareri 13 45 89 139 88 76 51 72 43 77

*Dati relativi al 1° semestre

 

ATTIVITÀ’ DI RACCORDO

La Conferenza Unificata ha progressivamente intensificato l'attività di raccordo e di concertazione volta ad armonizzare le finalità della programmazione statale con quella regionale e degli enti locali. Tale attività si sostanzia anche in intese ed accordi.

Le intese

Le intese sono espresse in tutti casi in cui la legislazione vigente preveda che venga sancita "un'intesa" con la Conferenza Unificata, su una proposta di iniziativa dell'Amministrazione centrale. Si sostanzia nella determinazione concordata, all'unanimità, da parte del Governo, di tutti i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dei Rappresentanti delle Autonomie locali, dei contenuti dei provvedimenti medesimi.

Le modalità del perfezionamento delle intese sono fissate all'art. 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Gli accordi

Con gli accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett c), del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, vengono coordinate le rispettive competenze per svolgere in collaborazione attività di interesse comune.

L'"accordo" rappresenta pertanto uno strumento pattizio tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane.

La Conferenza assicura, altresì, lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, anche attraverso l'approvazione di protocolli d'intesa tra le amministrazioni centrali e locali.

Evoluzione nel periodo 1990-1999 dell'attività di raccordo
Anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Intese 0 4 13 8 15 4 8 10 23 16
Accordi 0 0 7 9 12 9 10 10 3 2

 

ATTIVITA’ DI DESIGNAZIONE

Consiste, nei casi previsti dalla legge, nella acquisizione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett d) del decreto legislativo n. 281 del 1997, dei nominativi dei rappresentanti delle autonomie regionali e locali in seno agli organismi a composizione mista, indicati dalle Regioni, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.

L'attività di istituzione di gruppi di lavoro e comitati

Nell'ambito della Conferenza Unificata vengono costituiti degli organismi con funzioni di supporto all'attività della Conferenza stessa (vedi Tab. C).

Atto Costitutivo Denominazione
Rep. 403/CU del 1/2/2001 Gruppo di lavoro Stato-Regioni Autonomie Locali per l'espletamento delle attività istruttorie relative all'attuazione dell'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, inerente le funzioni di rilievo nazionale in materia di urbanistica, pianificazioni territoriali e bellezze naturali con specifico riguardo al monitoraggio sull'abusivismo edilizio.
Rep. n. 502/CU del 27/9/ 2001 Gruppo di lavoro Stato - Regioni - Autonomie locali, con il compito di approfondire il tema dei requisiti minimi psico - fisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi.
Rep. 567/CU del 9/5/2002 Gruppo di lavoro Stato-Regioni - Enti Locali per l'attuazione dell'art. 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente i Piani urbani di mobilità - PUM

 

Pagina aggiornata al 1 giugno 2007