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Repertorio atto n. 147/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e della Sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche e integrazioni del decreto 28 ottobre 2016, n. 345, relativo ai fondi destinati al materiale rotabile. 

Rep. atti n. 147/CSR del 1 agosto 2019 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO 

Nell’odierna Seduta del 1° agosto 2019;

VISTO l’articolo 1, comma 1031 della legge 27 dicembre 2006, n.296, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli da adibirsi a servizi di trasporto pubblico locale;

VISTO l’articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n.147, che prevede l’incremento del Fondo sopra indicato, al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale e lagunare;

VISTO l’articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208 che, per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto locale e regionale, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, nel quale confluiscono le risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n.147;

VISTO l’articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), con il quale si dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, sopra citato, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale "sentita" la Conferenza anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2016, n. 345 con cui è disciplinata l’erogazione delle risorse delle annualità 2015 e 2016 del Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866 della legge 208/2015 in cui sono confluite le risorse disponibili di cui all’articolo 1, comma 83 della legge n. 147/2013 relativa alle medesime annualità destinate al rinnovo del parco autobus da utilizzare per i servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Regioni;

VISTO il Decreto 23 maggio 2018 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 284 con cui sono stati prorogati i termini temporali degli articoli 8 e 9 del richiamato Decreto Interministeriale 28 ottobre 2016, n. 345;

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza Stato – Regioni del 16 maggio 2019 le Regioni hanno consegnato l’Ordine del Giorno 19/86/SRFS/C4 con il quale si chiedeva al Governo l’impegno a superare le difficoltà attuative del D.M. 28 ottobre 2016, n. 345 e del D.M. 25/2017, in materia di finanziamento per gli investimenti per il TPL, diramato con nota DAR 8047 P-4.37.2.13del 20 maggio 2019;

CONSIDERATO in particolare che le Regioni nella nota citata hanno chiesto di considerare ammissibili nel costo della fornitura, oltre agli equipaggiamenti obbligatori elencati nel D.M. 28 ottobre 2016, n. 345 da qualificare come minimi, tutti gli equipaggiamenti che l’Ente affidante il servizio di TPL o la Regione prescrive o ha deciso di adottare nella pianificazione/programmazione, che gli allestimenti potranno essere rendicontati anche con fatture separate purché l’acquisto intervenga entro il termine fissato per la rendicontazione della fornitura, e che saranno ammissibili solo se chiaramente riconducibili al veicolo oggetto della rendicontazione e comunque nell’ambito delle disponibilità già assegnate a ciascuna Regione;

VISTO lo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diramato in data 23 luglio 2019, Prot. DAR 11802 P-4.37.2.13 nel quale sono stati modificati i termini temporali, già prorogati con il D.M. 284/2018, a seguito delle difficoltà rappresentate dalle Regioni nella realizzazione dei piani di fornitura ed è stata prevista altresì una maggiore flessibilità per le rendicontazioni e per la presentazione delle istanze;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diramato in data 31 luglio 2019, prot. DAR 12459 P-4.37.2.13 che accoglie le richieste di modifica comunicate per le vie brevi dalle Regioni, introducendo un’ulteriore disposizione in caso di presenza di servizi per l’utenza di persone a mobilità ridotta, nonché una precisazione sulla eventuale integrazione documentale;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n.208 e della Sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante modifiche e integrazioni del decreto 28 ottobre 2016, n. 345, relativo ai fondi destinati al materiale rotabile.

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