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Repertorio atto n. 152/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016 di cui all’Intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità.

Rep. Atti n. 152/CSR  del 1 agosto 2019                   

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 1 agosto 2019: 

VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) concernente il nuovo “Patto per la salute per gli anni 2014-2016”, che all’articolo 5, comma 17, prevede che, con intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  siano definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di comunità;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” definisce all’Allegato 1, punto 10.1 le principali caratteristiche degli Ospedali di Comunità;

VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza il 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 160/CSR) sul documento “Piano nazionale della cronicità”, di cui all’articolo 5, comma 21 del nuovo Patto della salute per gli anni 2014-2016, di cui alla citata Intesa del 10 luglio 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

CONSIDERATO che:

  • l’Ospedale di comunità rappresenta una struttura “intermedia” tra l’assistenza domiciliare e l’assistenza ospedaliera con funzioni diverse da quelle delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;
  • secondo quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, l’Ospedale di comunità è destinato alla presa in carico di pazienti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio e di sorveglianza infermieristica continuativa;

RITENUTO di adempiere a quanto previsto dall’articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014 – 2016 definendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di comunità al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cure;

CONSIDERATA la necessità di rinviare ad un’apposita intesa, su proposta della Commissione permanente tariffe istituita con decreto ministeriale 18 gennaio 2016, la definizione degli aspetti tariffari delle prestazioni erogate dall’Ospedale di comunità, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 17, del citato Patto per la salute 2014-2016;

CONSIDERATO che il presente documento costituisce la base indispensabile per la realizzazione di un apposito flusso informativo finalizzato al monitoraggio delle prestazioni erogate dall’Ospedale di comunità in attuazione dell’articolo 5, comma 18, del citato Patto per la salute 2014-2016;

CONSIDERATA l’attività svolta dal Gruppo di lavoro istituito in data 19 maggio 2017 presso il Ministero della salute, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della Programmazione Sanitaria, comprendente rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AGENAS) e di diverse Direzioni generali del Ministero della salute, al fine di elaborare proposte per l’individuazione di requisiti uniformi sugli Ospedali di comunità;

VISTO il documento finale prodotto dal medesimo Gruppo di lavoro;

CONSIDERATO che il documento è stato successivamente rivisto e condiviso nella sua stesura finale con incontri tecnici svolti in sede di Commissione salute;

VISTA la nota del 13 febbraio 2018, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa in argomento, che in data 15 febbraio 2018 è stato partecipato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dalla Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico al Coordinamento della Commissione salute;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza dell’8 marzo 2018, è stato rinviato su richiesta delle Regioni ed il Ministero dell’economia e finanze ha chiesto l’inserimento della clausola di invarianza;

VISTA la nota del 9 marzo 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica tenutasi, su richiesta di posticipo del Coordinamento regionale, il 10 aprile 2018;

VISTA la nota del 16 aprile 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria ha trasmesso alle Regioni il testo riformulato dal Ministero della salute sulla base degli esiti della predetta riunione, richiedendo l’assenso tecnico al Coordinamento interregionale;

VISTA la nota del 7 maggio 2018, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa, modificato secondo le richieste del Ministero dell’economia e finanze, tempestivamente diramato alle Regioni e Province autonome dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che il punto è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 10 maggio 2018 e che le Regioni hanno chiesto il rinvio per condurre ulteriori approfondimenti;

VISTA la nota del 4 luglio 2018 dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale è stata diramata una nuova versione del provvedimento in oggetto, riformulato dal Ministero della salute a seguito delle osservazioni delle Regioni;

VISTA la nota del 13 dicembre 2018, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha trasmesso un documento recante proposte di modifica ed osservazioni, diramato dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota in pari data;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 18 dicembre 2018, nel corso della quale si è registrata una forte divergenza tra la posizione delle Regioni e la posizione del Ministero della salute, e a seguito della quale il Coordinamento interregionale in sanità ha trasmesso una nota in data 22 gennaio 2019 contenente osservazioni al provvedimento, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota del 23 gennaio 2019;

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza del 25 gennaio 2019 di convocazione di una riunione tecnica per il giorno 6 febbraio 2019, nel corso della quale si è svolto un confronto tra le Regioni e il Ministero proponente sulle modifiche da apportare al testo del documento;

VISTA la nota pervenuta in data 14 giugno 2019, con la quale il Ministero della salute ha inviato il nuovo testo dell’intesa e del documento in parola, diramato alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano con nota del 19 giugno, con richiesta di assenso tecnico;

VISTA la nota in data 29 luglio 2019, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato una richiesta di modifica al testo del provvedimento, alla quale il Ministero della salute ha dato risposta in pari data, diramata dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con nota del 30 luglio 2019;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha chiesto il rinvio del punto;

CONSIDERATO, altresì, che il Ministro della salute ha invece ritenuto di procedere con una mancata intesa;

SANCISCE MANCATA  INTESA

sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità di cui all’articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016.

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