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Repertorio atto n. 79/CSR

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell 'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN ".

Rep. Atti n. 79 / CSR 16 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIA AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 16 maggio 2019

VISTO l'articolo 11, comma 1, della legge n. 124 del 2015, con il quale il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in ​​materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, ed in particolare la lettera p), recante principi e criteri direttivi per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore generale dei servizi sanitari nazionali;

VISTA la nota del 21 febbraio 2019 con il quale il Ministero della Salute ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto, diretto da questo Ufficio di Segreteria il 26 febbraio 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Bolzano del 20 marzo, diramata in pari data;

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 25 marzo 2019 con la quale è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 4 aprile 2019, nella quale si è giunti alla condivisione di un testo che il Ministero della salute ha trasmesso in data15 aprile 2019, diramato in pari data;

VISTA la comunicazione dell’11 aprile 2019 con la quale il Coordinamento salute delle Regioni ha comunicato l’assenso tecnico sul testo trasmesso dal Ministero della salute;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato - Regioni del 17 aprile 2019, è stato ritirato con nota del Ministro della salute del 17 aprile 2019 prot. N. 3940;

VISTA la nota del 14 maggio 2019 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento indicato in oggetto, diramato in pari data da questo Ufficio di Segreteria;

VISTO l’articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n.171 e successive modificazioni, recante attuazione della delega di cui al citato articolo 11, comma 1, lettera p), che detta disposizioni sui criteri e le procedure da adottare per la formazione dell’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, in particolare:

  • il comma 4, che indica i requisiti di cui devono essere in possesso i candidati ai fini dell’ammissione alla selezione;
  • il comma 4  lettera c),  che stabilisce, tra i predetti requisiti, il possesso dell’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria e che prevede che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2016, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i contenuti, la metodologia delle attività didattiche tali da assicurare un più elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l’attivazione degli stessi, nonché le modalità di conseguimento della certificazione;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto, nella versione diramata il 15 maggio 2019;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati:

Art. 1.
Organizzazione dei corsi

  1. I corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria previsti dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 sono organizzati ed attivati, con periodicità almeno biennale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano anche in ambito interregionale.
  2. Per l’organizzazione dei corsi di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi anche dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonché della collaborazione di università o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell’articolo 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo nella formazione manageriale.

Art. 2.
Durata dei corsi

  1. La durata dei corsi, non inferiore a 200 ore, è programmata in un periodo non superiore a 12 mesi con criteri di flessibilità.

Le 200 ore saranno articolate in:

  • Almeno 136 ore d’aula (lezioni frontali, esercitazioni, testimonianze) con eventuali visite aziendali.
  • Almeno 24 ore per il Project Management e Project work (16 ore di PM/PW e 8 ore di assistenza sul Project Work).
  • Fino a 40 ore con sistemi di formazione a distanza (preferibilmente nelle aree Privacy, Anticorruzione, Trasparenza, Assistenza sanitaria nell’UE, Fondi comunitari).
  1. Le ore del corso sono proporzionalmente distribuite tra le aree tematiche ricomprese nella sanità pubblica e nella organizzazione e gestione sanitaria, secondo quanto previsto all’articolo 3. Nell’allegato al presente accordo sono riportate le aree di formazione obbligatorie i cui contenuti formativi possono formare oggetto di ulteriore specificazione o ampliamento da parte delle regioni. Ferma restando la durata complessiva minima del percorso, ogni Ente può modificare il totale previsto per ogni area tematica fino a un massimo del 20%, nel rispetto del limite minimo di 136 ore complessive di formazione d’aula, delle quali almeno 24 ore dedicate all’area della Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie e 24 ore dedicate all’area Gestione delle risorse umane, e del limite minimo di 24 ore dedicate al PM/PW.

Art. 3.
Contenuto dei corsi

  1. I corsi di formazione hanno lo scopo di fornire strumenti e tecniche propri del processo manageriale, quali l’analisi e la valutazione dei modelli organizzativi, la pianificazione strategica e operativa, il controllo di gestione, la direzione per obiettivi e la gestione delle risorse umane applicati alle organizzazioni sanitarie.
  1. A tal fine nell’ambito dei corsi sono sviluppate le principali tematiche riferite alle seguenti aree:
  • Quadro istituzionale;
  • Gestione degli acquisti e delle risorse economico finanziarie;
  • Gestione delle risorse umane e benessere organizzativo;
  • Servizi assistenziali. Qualità ed organizzazione per reti e processi organizzativi;
  • Valutazione delle performance, con particolare riferimento ai direttori di struttura complessa;
  • Innovazione tecnologica e digitalizzazione;
  • Comunicazione ed umanizzazione delle cure;
  • Assistenza Sanitaria nell’UE – Fondi comunitari;
  • Anticorruzione – Trasparenza – Privacy;
  • Project management e project working.
  1. Le predette aree devono essere articolate con riferimento agli obiettivi formativi di cui al comma 1, sulla base dei contenuti formativi indicati nell’allegato al presente accordo, tenendo conto del monte orario indicato per ciascuna area.
  2. Nei provvedimenti regionali e provinciali di organizzazione dei corsi possono essere previsti ulteriori contenuti di tipo teorico-pratico ritenuti necessari in rapporto alle particolari esigenze sanitarie, sociali ed ambientali locali.

Art. 4.

Metodologia didattica

 L’attività didattica è di tipo teorico e pratico.

  1. La metodologia didattica privilegia le tecniche di formazione che prevedono il lavoro di gruppo, l’analisi di esperienze particolarmente significative, lo sviluppo di progetti applicativi.
  1. E’ possibile lo svolgimento di moduli mediante la formazione a distanza, tramite l’uso di reti informatiche quali internet, ausili didattici multimediali o di un portale dedicato a cui potranno accedere esclusivamente gli iscritti al percorso formativo con le proprie credenziali.
  1. Il sistema di formazione a distanza, che può incidere per non oltre il 20 per cento delle ore di durata del corso, assicura il monitoraggio del processo di formazione dei singoli partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle esercitazioni svolte, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative.

Art. 5.

Attestato di formazione

  1. Al termine del periodo di formazione i partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% del numero totale delle ore previste sono ammessi al colloquio finale, al superamento del quale, la Regione o la Provincia autonoma che ha organizzato il Corso rilascia un certificato attestante il raggiungimento degli obiettivi formativi di cui all’articolo 3, comma 1. Il colloquio finale verterà sull’analisi dell’apprendimento dei principali contenuti affrontati durante il corso nonché sulla presentazione del Project Work elaborato dal partecipante (individualmente o in gruppo). Nell’eventualità di non superamento dell’esame finale saranno previste ulteriori sessioni d’esame senza l’obbligo di frequentare nuovamente il corso.
  1. L’attestato di superamento del corso di formazione è rilasciata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, recante gli estremi dell’atto regionale o provinciale con cui è stato attivato il corso medesimo e sulla base delle attestazioni dei responsabili delle Regioni e delle Province autonome e dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno tenuto i corsi.

Art.6

Disposizioni finali 

  1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo attivano esclusivamente i corsi disciplinati dalle presenti disposizioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 171 del 2016.
  1. Dall'attuazione delle norme derivate dal presente Accordo è fornito dalle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a vigore vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SI CONVIENE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di

Trento e Bolzano, avente ad oggetto "Disciplina dei corsi di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria propedeutici all'inserimento nell 'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Sanitarie e degli altri Enti del SSN" corredato dell'Allegato 1, parte integrante del presente atto.

                     

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