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Repertorio atto n. 209/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019-2021.

Rep. Atti n.    209/CSR          18 dicembre 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 18 dicembre 2019:

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, il quale prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede, al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, che la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta   i provvedimenti necessari ovvero che qualora i provvedimenti necessari non vengano adottati scatta la diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. Qualora anche il commissario ad acta non adotti le misure cui è tenuto, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo;

VISTO l’articolo 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173;

VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 (Rep Atti n.2548/CSR.);

VISTO l’articolo 1, commi da 796 a 808 della legge 27 dicembre 2006, n.297 che recepisce quanto previsto dal Patto per la salute di cui all’Intesa Stato-Regioni del 5 ottobre 2006;

VISTO il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l’articolo 4 in materia di commissari ad acta per le regioni sottoposte ai Piani di rientro che siano risultate inadempienti;

VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep Atti n.243/CSR);

VISTO l’articolo 2, commi da 66 a 101 della legge 23 dicembre 2009, n.191 e successive modifiche e integrazioni, che recepisce quanto previsto dal Patto per la salute, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009;

VISTO in particolare, l’articolo 2, comma 77 della richiamata legge n. 191/2009, che definisce lo standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, nel livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura integrale del disavanzo;

VISTO il Patto per la salute, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 (Rep Atti n 82/CSR.);

VISTO l’articolo 1, comma 514 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che per l’anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l’anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l’anno 2021;

VISTO l’articolo 1, comma 515 della richiamata legge n. 145/2018, che prevede che per gli anni 2020 e 2021, l'accesso delle regioni all'incremento del livello del finanziamento rispetto al valore stabilito per l'anno 2019 è subordinato alla stipula, entro il 31 dicembre 2019, di una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi;

VISTO l’articolo 1, comma 516 della richiamata legge n. 145/2018 che prevede che le misure di cui al comma 515 devono riguardare, in particolare:

  1. a) la revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti al fine di promuovere maggiore equità nell’accesso alle cure;
  2. b) il rispetto degli obblighi di programmazione a livello nazionale e regionale in coerenza con il processo di riorganizzazione delle reti strutturali dell’offerta ospedaliera e dell’assistenza territoriale, con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d’attesa;
  3. c) la valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali, ivi comprendendo l’aggiornamento del parametro di riferimento relativo al personale;
  4. d) l’implementazione di infrastrutture e modelli organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di interconnessione dei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e i diversi livelli assistenziali del territorio nazionale tenendo conto delle infrastrutture già disponibili nell’ambito del Sistema tessera sanitaria e del fascicolo sanitario elettronico;
  5. e) la promozione della ricerca in ambito sanitario;
  6. f) il miglioramento dell’efficienza e dell’appropriatezza nell’uso dei fattori produttivi e l’ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati che siano preventivamente sottoposti a controlli di esiti e di valutazione con sistema di indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto previsto dall’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  7. g) la valutazione del fabbisogno di interventi infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.

VISTO il decreto legge del 30 aprile 2019 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019 n. 60;

VISTA la nota del 3 dicembre 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il provvedimento indicato in oggetto, diramato in pari data dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza;

VISTA la nota del 16 dicembre 2019, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento indicato in oggetto, partecipato in pari data;

VISTE la note del Presidente della Regione Molise e del Coordinamento salute delle Regioni del 17 dicembre 2019, diramate in pari data;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno consegnato il documento recante “Patto per la salute per gli anni 2019 - 2021” condiviso con il Ministero della salute ( All. A)

PRESO ATTO della richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze di modificare la scheda 17 del documento recante “Patto per la salute” nel senso di eliminare la frase “di cui alla nota e fino a “929/SAE”, aggiungendo “e le altre poste dalle Regioni nel confronto che ha preceduto la stipula del patto”;

CONSIDERATO che tale richiesta è stata accolta dalle Regioni, che hanno peraltro formulato una raccomandazione consegnata in seduta (All. B);

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul Patto per la salute 2019-2021, così come emendato nel corso della odierna seduta della Conferenza Stato-Regioni, che, in allegato C) al presente atto, ne costituisce parte integrante.

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