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Repertorio atto n. 28/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Rep. Atti n.    28/CSR     del 21 Febbraio 2019        

  LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 Febbraio 2019.

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l’altro che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato - Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTO l’articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede la verifica del Ministero della Salute sull’effettiva erogazione dei livelli essenziali di assistenza di (LEA) compresa la verifica dei relativi tempi di attesa;

VISTO l’articolo 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede la realizzazione da parte  delle Regioni degli interventi previsti dal piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa;

VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2006-2008, di cui all’arti. 1, comma 280 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita nella seduta del 28 marzo 2006, Rep. Atti n. 25;

VISTA l’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul Piano Nazionale di Governo delle liste di Attesa per il triennio 2010-2012, di cui all’art. 1, comma 280 della Legge  23 dicembre 2005, n. 266, sancita nella seduta del 28 ottobre 2019 rep. atti n. 189; 

VISTA l’Intesa tra il Governo, la Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano  sul recepimento del documento tecnico riguardante la disciplina per la revisione della normativa sull’accreditamento, di cui all’articolo 1, comma 280 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, sancita nella seduta del 20 dicembre 2012, Rep. Atti n. 259;

VISTO il DPCM del 12 gennaio 2017” definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza , di cui all’art.1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502;

VISTA la nota in data  28  novembre 2018  con la quale il Ministero della Salute ha trasmesso il provvedimento indicato  in epigrafe,  diramato   dall’ Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data  3 dicembre 2018;

VISTI gli esiti delle riunioni tecniche tenutesi il 9 gennaio e il 19 febbraio che hanno condotto ad una riformulazione di alcune parti del documento, in accoglimento delle richieste delle Regioni;

VISTA la nota del 21 febbraio 2019 con il quale il Ministero della Salute ha inviato la versione definitiva del provvedimento indicato in oggetto, contestualmente diramata dall’ Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

ACQUISITO nel corso della seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

                                                     PREMESSO CHE

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, pubblicato sul S.O. n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 65 del 18 marzo 2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)” di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

l’accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 14 febbraio 2002 che definisce i criteri di priorità per l’accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa;

l’articolo 52, comma 4, lettera c) della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 il quale dispone che, tra gli adempimenti a cui sono tenute, le Regioni provvedano all’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera continuativa;

l’articolo 1, comma 280 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 che prevede la realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa;

l’articolo 1, comma 282 della suddetta Legge 23 dicembre 2005 n. 266, che nel quadro degli interventi per il governo dei tempi di attesa, a garanzia della tutela della salute dei cittadini, stabilisce il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni disponendo che le Regioni e Province Autonome sono tenute ad adottare misure per regolamentare i casi in cui la sospensione dell’erogazione sia legata a motivi tecnici dandone informazione semestrale al Ministero della Salute;

il comma 5, dell’articolo 50, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326 del 2003, e successivi provvedimenti dirigenziali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, tra cui il decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18 marzo 2008, che disciplinano la raccolta delle informazioni relative al Monitoraggio dei tempi di attesa, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 280, lettera e), della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

l’Intesa siglata dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, rep. atti n. CSR/52 che definisce le Linee guida nazionali del sistema CUP;

il D.M. 8 luglio 2010 n. 135 sul regolamento recante “Integrazione delle informazioni relative alla scheda di dimissione ospedaliera, regolata dal Decreto Ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380” che all’art. 1, comma 2, lett. b) prevede l’inserimento della data di prenotazione e della Classe di priorità;

il decreto 2 novembre 2011 del Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Capo del Dipartimento della qualità del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2011, n. 264, recante norme in materia di “De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010”;

                                                               SANCISCE INTESA 

ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul documento recante “Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il periodo 2019-2021(Allegato A); sulle Linee Guida relative alle modalità di Trasmissione e rilevazione dei flussi informativi per il Monitoraggio dei tempi di attesa ( Allegato B); sul Manuale “ Procedura gestionale per l’applicazione dei RAO ( Allegato C)ferma restando la possibilità da parte delle Regioni e Province autonome di adottare diversi modelli di governo clinico; sul Glossario in materia di Liste di Attesa (Allegato D)”, parte integrante del presente atto e nella versione diramata in data 21 febbraio 2019.

                                      

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