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Repertorio atto n. 70/CSR

Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Repertorio atti n.  70 /CSR del 7 maggio 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 7 maggio 2020: 

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo da parte degli Stati membri;

VISTO, in particolare, del sopra citato regolamento, l’art. 2, paragrafo 4, ove si specifica per «limite settoriale» l’importo cumulativo massimo degli aiuti, applicabile alle misure di aiuto che vanno a beneficio di un unico settore di prodotti, corrispondente al 50 % dell'importo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro;  nonché l’art. 3, paragrafo 3-bis, dove si prescrive che gli Stati membri possono decidere che l’importo totale degli aiuti «de minimis» concessi a un’impresa unica non possa superare 25.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari e che nello stesso periodo l’importo complessivo totale degli aiuti «de minimis» non possa superare il limite nazionale stabilito nell’allegato II dello stesso regolamento;

VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo dell’8 agosto 2019, n. 8697 che disciplina la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concessi alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all’Allegato I del citato regolamento (UE) 2019/316;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto con nota n. 3672 dell’8 aprile 2020, con la quale è stata richiesta la prevista intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota DAR n. 6032 del 10 aprile 2020, con la quale, nel diramare il suddetto schema di decreto, è stato chiesto al Coordinamento regionale di comunicare l’assenso tecnico o eventuali osservazioni;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha manifestato avviso favorevole all’intesa sul provvedimento, condizionato all’accoglimento dell’emendamento contenuto nel documento contestualmente consegnato;

ACQUISITO l’assenso del Governo,

SANCISCE  INTESA

ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che disciplina la definizione dell’importo totale degli aiuti de minimis concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti “de minimis” concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nei termini di cui in premessa, con le modifiche conseguenti all’accoglimento dell’emendamento riportato nel documento consegnato, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1).

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