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Repertorio atto n. 100/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato”.

Rep. Atti n. 100/CSR del 9 luglio 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 luglio 2020

VISTO l’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in base al quale si prevede, tra l’altro, l’adozione di metodi di verifica e revisione della qualità delle prestazioni a tutela della complessiva qualità dell’assistenza nei confronti della generalità dei cittadini;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 che all’articolo 1, comma 282, ha stabilito, nel quadro degli interventi per il contenimento dei tempi di attesa a garanzia della tutela della salute dei cittadini, il divieto di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, disponendo che le Regioni sono tenute ad adottare misure nel caso in cui la sospensione dell’erogazione sia legata a motivi tecnici, dandone informazione periodica al Ministero della salute;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2016), in particolare l’articolo 1, commi 521 e 522, i quali prevedono la necessità di adottare procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA, al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), in raccordo tra l’altro con il sistema di monitoraggio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, ed in particolare il Capo V relativo all’assistenza ospedaliera, laddove vengono indicati criteri generali di appropriatezza e qualità nell’erogazione delle prestazioni chirurgiche nei vari setting assistenziali;

VISTA l’Intesa del 21 febbraio 2019 (rep. atti n. 28/CSR) sul Piano Nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021, di cui all’articolo 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l’allegato A, punto 3.2 in cui si prevede che, nell’ambito delle attività di governo regionale delle liste di attesa, si “dovranno prevedere l’adozione di modelli gestionali aziendali atti a garantire l’incremento dell’efficienza di utilizzo dei posti letto ospedalieri, nonché prevedendo l’incremento delle sedute operatorie, programmando le stesse anche al pomeriggio, intervenendo sia sui processi intraospedalieri che determinano la durata della degenza media, sia sui processi di deospedalizzazione laddove questi richiedano interventi di facilitazione”;

DATO ATTO che tale Intesa prevede altresì che le Regioni attivino meccanismi di contenimento dei tempi massimi di attesa, quali il blocco dell’attività libero professionale in caso di superamento del rapporto tra l’attività in libera professione e istituzionale sulle prestazioni erogate e/o di sforamento dei tempi di attesa massimi già individuati, esplicitando così che l’ottimizzazione dei percorsi di erogazione delle prestazioni sanitarie, tra i quali si colloca il percorso per la gestione del paziente chirurgico programmato, non è solo una necessità inerente all’incremento dell’appropriatezza e dell’efficacia degli interventi nel senso della qualità clinica, ma anche sul versante della rispondenza dei processi alle norme giuridiche che li vincolano rispetto alla loro sanzionabilità se non conformi;

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e in particolare l’allegato 1, punto 1.3 laddove prevede, tra l’altro, di promuovere l’ampliamento degli ambiti dell’appropriatezza, efficacia, efficienza umanizzazione, sicurezza e qualità delle cure, tenendo anche conto dei principi generali sul modello di governo clinico (Clinical Governance) di cui al punto 5.2, e l’opportunità di ricorrere alla definizione concordata di linee di indirizzo per dare attuazione al cambiamento complessivo del sistema sanitario e fornire strumenti per lo sviluppo delle capacità organizzative necessarie ad erogare un servizio di assistenza di qualità, sostenibile, responsabile, centrato sui bisogni della persona;

CONSIDERATO che il documento in argomento è stato prodotto quale esito dell’attività condotta dal Gruppo di lavoro ristretto (expert team) comprendente rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni, operante nell’ambito di un più ampio progetto “Riorganizzazione dell’attività chirurgica per setting assistenziali e complessità di cura” al quale hanno aderito tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

RITENUTO che gli obiettivi generali del documento consistano nel fornire, in un’ottica di collaborazione tra Stato, Regioni e Province autonome, una definizione condivisa, teorica ed operativa per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato nelle sue declinazioni organizzative descrivendone gli elementi costitutivi attraverso la definizione di una tassonomia condivisa che garantisca un linguaggio comune ed omogeneo a livello nazionale funzionale ai bisogni che il paziente chirurgico programmato esprime in termini di presa in carico e continuità delle cure sottolineando la centralità della funzione di governo delle Liste di attesa e della connessa programmazione chirurgica quale elemento di equità di accesso alle cure;

RITENUTO altresì che tali indirizzi condivisi sul governo del percorso, permetteranno di conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale incrementando la risposta del SSN ai bisogni di salute del cittadino, individuando i principali nodi organizzativi a garanzia dell’omogeneità del SSN; nel definire le regole di funzionamento e gli strumenti di supporto del percorso del paziente chirurgico programmato; nell’impattare in termini di riorganizzazione e governo efficiente dei blocchi operatori; nel promuovere un Servizio sanitario nazionale volto a superare le disuguaglianze tre le diverse aree del Paese nei blocchi operatori, quali punto nevralgico dell’organizzazione ospedaliera;

CONSIDERATO che il documento è stato condiviso con le principali Società scientifiche e con le Federazioni maggiormente rappresentative del settore nel corso di una riunione svoltasi il 26 luglio 2019, recependo sostanzialmente le relative osservazioni;

RITENUTO di dover procedere a definire le modalità attuative delle suddette linee di indirizzo, anche attraverso la definizione concordata, tra Stato, Regioni e Province autonome, di un sistema di monitoraggio sul processo di implementazione dei relativi indirizzi;

TENENDO CONTO che il documento prevede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul governo del percorso chirurgico programmato, per garantire una migliore attuazione delle relative linee di indirizzo;

VISTA la nota del 23 gennaio 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo in epigrafe;

VISTA la nota 23 gennaio 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo della proposta di accordo alle Regioni ed alle Province autonome;

VISTA la nota del 30 giugno 2020, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione Piemonte, ha espresso avviso favorevole sul testo, seppur formulando alcuni emendamenti;

VISTA la nota del 30 giugno 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria ha diramato le osservazioni regionali al Ministero della salute;

VISTA la nota dell’8 luglio 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione del testo dell’accordo, riformulato secondo le richieste delle Regioni, tempestivamente diramato dall’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

CONSIDERATO che nel corso della seduta le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative: nel testo dello schema di accordo, sostituire il punto 2 , relativo all’istituzione di un Osservatorio Nazionale con il seguente testo: “ E’ istituito un Tavolo di lavoro tra Ministero, Regioni e Agenas ed esperti con il compito di monitoraggio, rilevazioni delle criticità e indirizzo volti a far fronte a disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini”.
Nell’Allegato, eliminare a pag. 5 il paragrafo recante “Osservatorio nazionale”;

CONSIDERATO altresì che il Ministero della salute ha accolto le richieste di emendamenti delle regioni;

ACQUISITO nel corso della seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante “Linee di indirizzo per il governo del percorso del paziente chirurgico programmato” nei seguenti termini:

Articolo 1

1. E’ approvato il documento di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente accordo, modificato secondo quanto richiesto dalle regioni.

2. E’ istituito un Tavolo di lavoro tra Ministero, Regioni e Agenas ed esperti con il compito di monitoraggio, rilevazioni delle criticità e indirizzo volti a far fronte a disuguaglianze e rispondere in modo puntuale ai bisogni dei cittadini”.

3. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire il presente accordo entro sei mesi dalla data di approvazione dello stesso.

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