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Repertorio atto n. 95/CSR

Intesa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante la modifica del D.M. n. 309 del 13 gennaio 2011 “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”.

Repertorio atti n.                      94 /CSR del 18 giugno 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

nella seduta del 18 giugno 2020:

 

VISTO il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 834/07 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 1235/08 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

VISTO il regolamento (UE) 2019/552 della Commissione, del 4 aprile 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, bicyclopyrone, clormequat, ciprodinil, difenoconazolo, fenpropimorf, fenpirossimato, fluopyram, fosetil, isoprotiolano, isopyrazam, oxamil, protioconazolo, spinetoram, triflossistrobina e triflumezopyrim in o su determinati prodotti;

 

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 recante Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2011, n. 309, recante Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15692, recante Disposizioni per l’adozione di un elenco di “non conformità” riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare agli operatori ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008 modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della Commissione del 29 aprile 2013;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 marzo 2014, n. 2592, concernente Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l’analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell’art. 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 18 luglio 2018, n. 6793, recante Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

 

VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che costituisce il presupposto legislativo dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l’acquisizione delle intese in Conferenza Stato-Regioni;

 

VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 10915 del 29 ottobre 2019;

 

VISTA la nota n. DAR n. 16606 del 30 ottobre 2019, con la quale, nel diramare il suddetto schema di decreto, la Segreteria della Conferenza ha chiesto alle Regioni di valutare il provvedimento in esame;

VISTA la nota DAR n. 17944 del 22 novembre 2019, con la quale sono stati diramati gli esiti della riunione tecnica del 19 novembre 2019, nel corso della quale le Regioni hanno evidenziato la necessità di svolgere un approfondimento tecnico, alla luce delle indicazioni fornite dal CREA nel parere tecnico del 22 luglio 2019, nonché per raccogliere i contributi delle Organizzazioni professionali di categoria relativamente alla soglia di acido etil-fosfonico;

 

VISTA la nuova stesura dello schema di decreto rielaborata a seguito del previsto approfondimento, inviata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 6473 del 15 giugno 2020, che estende il periodo transitorio di applicazione del decreto dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 ed eleva le soglie provvisorie previste per i fosfiti;

VISTA la nota DAR n. 9818 del 16 giugno 2020, con la quale è stata diramata la nuova versione dello schema di decreto;

 

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna sessione, nella quale il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ha manifestato avviso favorevole all’espressione dell’intesa sul provvedimento;

ACQUISITO l’assenso del Governo,

 

SANCISCE  INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante la modifica del D.M. n. 309 del 13 gennaio 2011 “Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica”.

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