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Repertorio atto n. 55/CSR

Intesa, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2020.

Rep. Atti n.     55/CSR   31 marzo 2020     

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 31 marzo 2020:

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa in questa Conferenza;

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, reca disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario;

VISTO l’articolo 26, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 68 del 2011 il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In sede di determinazione, sono distinte la quota destinata complessivamente alle Regioni a statuto ordinario, comprensiva delle risorse per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni, e le quote destinate ad enti diversi dalle Regioni;

VISTO l’articolo 27 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011, il quale al comma 5 stabilisce che il calcolo del costo medio standard deve essere determinato per ciascuno dei tre livelli di assistenza, ottenuto come media ponderata dei costi delle tre regioni benchmark, per poi essere applicato alla popolazione pesata regionale;

VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza nella seduta del 13 febbraio 2019 (Rep. Atti n. 21/CSR) che ha provveduto ad individuare le benchmark: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni 2019 – 2021 (Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019);

VISTO l’articolo 1, comma 514, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha individuato il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato per l’anno 2019 pari ad € 116.439,00 milioni di euro incrementato:

  • dal comma 518 della citata legge, di 10,00 milioni di euro per finanziare l’attivazione di ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
  • dal comma 526 della citata legge, di ulteriori 25,20 milioni per l’attività di compilazione e trasmissione in via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del Servizio sanitario nazionale, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, e per le finalità previste dai commi 527 e 528 (tale importo, come previsto dalla norma è stato maggiorato del tasso di inflazione programmato dal Governo, per l’anno 2020, pari allo 0,80%);

VISTO l’articolo 1, comma 447, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede poi un ulteriore incremento pari a 185 milioni di euro per finanziare l’abolizione, dal 1 settembre 2020, della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all’articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

VISTO l’articolo 25, comma 4-quater, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, che dispone poi l’incremento di ulteriori 2 milioni di euro per il finanziamento dello screening neonatale di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 167.

TENUTO CONTO delle disposizioni intervenute a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO l’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con il quale è infatti previsto che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020, per finanziare i diversi interventi in ambito sanitario disposti con il medesimo decreto-legge e con il precedente decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;

CONSIDERATO, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra riportato, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è quindi rideterminato in complessivi 118.071,20 milioni di euro, e rideterminato, in diminuzione:

  • dall’articolo 1, comma 400, della legge 232/2016, per un importo di 164 milioni di euro per consentire il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi;
  • dall’articolo 1, comma 401, della legge 232/2016, per un importo di 500 milioni di euro per consentire il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle Regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi;

e che le risorse di tali Fondi saranno ripartite in favore delle Regioni secondo specifiche modalità individuate con decreto 16 febbraio 2018 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

CONSIDERATO pertanto che, al netto dei predetti importi, lo stanziamento iniziale è quantificato in complessivi €. 117.407,20 milioni;

VISTA la nota del 30 marzo 2020, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2020, Allegato A al presente atto, di cui ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute, facendo altresì presente che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano convengono che il valore evidenziato in corrispondenza delle Province Autonome di Trento e Bolzano assume un carattere puramente figurativo, in quanto i predetti enti provvedono autonomamente all’integrale finanziamento del servizio sanitario nei rispettivi territori, in ossequio alle norme statutarie e nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza.”

ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale per l’anno 2020, come da Allegato sub A) al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

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