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Repertorio atto n. 171/CSR

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero dell’Economia e delle finanze e le Regioni a statuto ordinario per definire le modalità di erogazione dei contributi per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche, in attuazione dell’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 9 settembre 2021:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che all’articolo 1, comma 134, stabilisce che “Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all’articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l’anno 2021, di 435 milioni di euro per l’anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l’anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l’anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l’anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l’anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e di 200 milioni di euro per l’anno 2034”;

VISTO il comma 135 del richiamato articolo 1 che prevede che i contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun Comune è finalizzato a investimenti per: a) la messa in sicurezza del
 
territorio a rischio idrogeologico; b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti nonché per interventi sulla viabilità e sui trasporti anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale; c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei Comuni; c-bis) la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico di massa finalizzati al trasferimento modale verso forme di mobilità maggiormente sostenibili e alla riduzione delle emissioni climalteranti; c-ter) progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili; c-quater) infrastrutture sociali; c-quinquies) le bonifiche ambientali dei siti inquinati; c-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale;

VISTO il comma 135-bis del medesimo articolo 1 il quale prevede che le Regioni, nell’atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 ai Comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019";

VISTO il successivo comma 136 il quale prevede che il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse e che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

VISTO il comma 136-bis del citato articolo 1 che disciplina il caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla BDAP prevedendo che il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai Comuni per piccole opere. I Comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti ai predetti obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine del 15 dicembre, verificato attraverso la BDAP, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;

RITENUTO opportuno chiarire che le disposizioni di cui ai richiamati commi 135-bis, 136 e 136-bis, si intendono riferite a tutti i soggetti beneficiari del contributo regionale e non solo ai Comuni;

VISTI i commi 137 e 138 concernenti il monitoraggio degli investimenti ai sensi dei quali le Regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei soggetti beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi mentre il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai precitati commi da 134 a 137 è effettuato dai Comuni beneficiari, ovvero dalle Regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso la BDAP;

CONSIDERATO, pertanto, che le Regioni a statuto ordinario, ai sensi del citato comma 135, sono tenute a ripartire le predette risorse loro attribuite ai soggetti beneficiari, di cui almeno il 70 per cento ai propri Comuni, entro il 30 ottobre dell’anno precedente al periodo di riferimento e che i soggetti beneficiari sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data dell’atto di assegnazione delle risorse;

VISTO l’articolo 29, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 che prevede che per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il comma 4-bis dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

CONSIDERATO inoltre che le richiamate disposizioni non disciplinano le modalità di erogazione dei contributi per investimenti da parte dello Stato alle Regioni e le modalità di revoca in caso di mancato rispetto del termine di assegnazione delle risorse di cui al richiamato comma 135-bis;

RAVVISATA quindi la necessità di definire le modalità di erogazione alle Regioni a statuto ordinario dei predetti contributi;

RITENUTO altresì opportuno prevedere la revoca dei medesimi contributi per investimenti di cui al citato comma 134 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, in caso di mancato rispetto del termine di assegnazione delle risorse di cui al successivo comma 135-bis;

CONSIDERATO che l’erogazione delle ripetute risorse è funzionalmente correlata al monitoraggio degli investimenti tramite il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche della banca dati delle pubbliche amministrazioni, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

RITENUTO opportuno, ai sensi del comma 137, fornire alle Regioni a statuto ordinario gli strumenti atti ad assicurare un costante monitoraggio degli investimenti dei soggetti beneficiari dei contributi tramite il richiamato sistema di monitoraggio all’uopo allegando al presente accordo, come parte integrante l’Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica volto a fornire le indicazioni tecnico – operative da seguire ai fini dell’implementazione delle informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali sul sistema di monitoraggio delle opere pubbliche MOP, relative ai contributi agli investimenti finanziati, tra l’altro, con risorse proprie regionali;

VALUTATA, infine, l’opportunità di intraprendere un percorso finalizzato ad uno scambio di informazioni in materia di contributi agli investimenti tra Stato e regioni a statuto ordinario, finalizzato ad assicurare la migliore allocazione delle risorse;

TENUTO CONTO del principio di leale collaborazione che regola i rapporti tra Stato e regioni e del perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa;

PRESO ATTO che le regioni a statuto ordinario si impegnano a rispettare gli adempimenti richiesti dal presente accordo;

VISTA la nota GAB prot. 15281 del 3 agosto 2021 con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze, Gabinetto del Ministro, ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto, da sottoporre all’esame della Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota DAR 0013465 del 5 agosto 2021 con la quale detto schema di accordo è stato inviato alle Regioni a statuto ordinario;

CONSIDERATI gli esiti della riunione a livello tecnico, tenutasi, il giorno 7 settembre 2021 durante la quale i rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario non hanno formulato osservazioni sul testo del provvedimento;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1
(Assegnazione dei contributi, monitoraggio e revoca)
1. Le Regioni a statuto ordinario, beneficiarie per il periodo 2021-2034 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il 30 ottobre dell’anno precedente ciascun anno di riferimento, assegnano le risorse ai soggetti beneficiari, ivi inclusa la medesima Regione, tenendo conto dei vincoli di cui al successivo comma 135.
2. Le Regioni a statuto ordinario, nell’atto di assegnazione ai soggetti del proprio territorio del contributo di cui al comma 1, individuano, ove previsto, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP) nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 63/2020, prevedendo ed accertando che i soggetti beneficiari, ivi inclusi i Comuni, entro il 30 novembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno xxx [anno riferimento contributo]".
3. Il vincolo del 70 per cento di assegnazione delle risorse a favore dei Comuni del proprio territorio è assicurato anche attraverso attuazione diretta o per il tramite di soggetti regionali degli investimenti. In tal caso nell’atto di assegnazione dovrà essere data evidenza dell’ente beneficiario e del soggetto attuatore e gli obblighi di monitoraggio di cui ai commi 2 e 6 sono in capo al soggetto attuatore.
4. L’atto di assegnazione di cui al comma 2 è trasmesso, entro il 31 dicembre dell’anno precedente al periodo di riferimento, al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2.
5. Se l’atto di assegnazione di cui al comma 2 non è trasmesso entro il termine di cui al comma 4, i relativi contributi non sono erogati.
6. Le Regioni a statuto ordinario assicurano un costante monitoraggio degli interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, verificando la completezza delle informazioni di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli stessi.
7. Le Regioni a statuto ordinario per la contabilizzazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, oggetto del presente accordo, nonché per la gestione contabile dei rapporti con i soggetti beneficiari del contributo di cui al comma 1 applicano le disposizioni dei contributi a rendicontazione, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

Articolo 2
(Modalità di erogazione dei contributi)
1. L’erogazione dei contributi per investimenti di cui al comma 134 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, assegnati alle Regioni a statuto ordinario avviene secondo le seguenti modalità:
a) primo acconto, pari al 40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione, su richiesta della Regione da trasmettere contestualmente all’atto di assegnazione di cui all’articolo 1, comma 4, da erogarsi entro il termine del 31 marzo dell’anno di riferimento del contributo. In caso di mancata richiesta dell’anticipazione, il primo acconto è erogato sulla base dello stato di avanzamento degli investimenti, secondo le modalità previste alla lettera b);
b) secondo acconto, pari al 40 per cento del contributo, sulla base dello stato di avanzamento degli investimenti (almeno 30 per cento del contributo assegnato, al netto delle economie d’appalto).  Le Regioni, entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre e previa verifica dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 6, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, apposita richiesta di erogazione delle risorse per ciascuna annualità di riferimento del contributo;
c) saldo, pari al 20 per cento del contributo, sulla base dello stato di avanzamento degli investimenti (almeno 70 per cento del contributo assegnato, al netto delle economie d’appalto). Le Regioni, entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre e previa verifica dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 6, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, apposita richiesta di erogazione delle risorse per ciascuna annualità di riferimento del contributo.

2. Con la richiesta relativa al secondo trimestre di ciascun anno le Regioni trasmettono il cronoprogramma aggiornato dei lavori relativi al biennio successivo a quello di riferimento relativo a ciascuna annualità in corso di attuazione, desunto dall’apposita reportistica del sistema di cui all’articolo 1, comma 6.

3. Le Regioni, a conclusione di tutti gli investimenti oggetto di finanziamento di ogni annualità e previa verifica dell’alimentazione del sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 6, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle Pubbliche Amministrazioni (IGEPA) – Ufficio 2, apposita nota, completa, nel caso di opere, di dichiarazione del collaudo dei lavori, nel caso di progettazione e altri investimenti della consegna dell’elaborato e/o delle forniture. Resta fermo che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione, e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Articolo 3
(Monitoraggio investimenti)
1. Al fine di assicurare il costante monitoraggio di cui all’articolo 1, commi 2 e 6, le Regioni accedono al sistema BDAP-MOP, anche attraverso apposita reportistica, al fine di verificare la gestione complessiva degli interventi, la corretta alimentazione del sistema da parte dei soggetti attuatori, nonché per accedere alle informazioni contenute dal sistema di proprio interesse sugli interventi realizzati o in corso di realizzazione sul territorio regionale. L’Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica, che costituisce parte integrante del presente accordo, alla Sezione 1, specifica le modalità di accesso ed il tracciato record della reportistica utile alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo.

Articolo 4
(Flusso informativo investimenti pubblici)
1. Al fine di favorire il coordinamento delle iniziative locali e statali in materia di investimenti pubblici e ridurre gli oneri amministrativi relativi alle attività di monitoraggio nel rispetto del principio di unicità dell’invio, nonché al fine di instaurare un costante flusso informativo:
a) il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato rende disponibile il sistema BDAP/MOP alle Regioni, sia per le funzioni di gestione delle norme regionali di finanziamento di opere attraverso il modulo GLF (gestione linee di finanziamento) che per il contenuto informativo presente in BDAP;
b) le Regioni a statuto ordinario, nell’atto di assegnazione ai soggetti del proprio territorio dei contributi agli investimenti con risorse proprie, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i soggetti beneficiari classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti risorse regionali – anno xxxx", come
meglio specificato alla Sezione 2 dell’Allegato 1- BDAP-MOP Parte tecnica, che costituisce parte integrante del presente accordo.

Articolo 5
(Disposizioni transitorie e adeguamento obblighi)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, si applicano a decorrere dall’annualità di contributo 2023.
2. Gli obblighi di cui al presente accordo sono adeguati in coerenza allo spirito dell’accordo stesso in caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali.

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