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Repertorio atto n. 172/CU

Delibera, ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la costituzione del Tavolo di confronto per la realizzazione di interventi di inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale.

Repertorio atti n… 172/CU del 17 dicembre 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 17 dicembre 2020;

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale:

- all’articolo 7, comma 2, attribuisce alla Conferenza Stato-Regioni la facoltà di istituire gruppi di lavoro o comitati, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazioni o concorso alle attività della Conferenza Stato-Regioni;

- all’articolo 9, comma1, dispone che questa Conferenza possa assumere proprie deliberazioni in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana che all’articolo 27, comma 3, recita “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e all’articolo 31, comma 2 recita “La Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”;

VISTI la legge 26 luglio 1975 n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e il D.P.R. 230/00 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà;

VISTO il D.P.R. 28 settembre 1988 n. 448 recante “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;

VISTI i Decreti Legislativi n. 272 del 28 luglio 1989 recante “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. n. 448/1988” e n. 121 del 2 ottobre 2018 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionali”, e successivi decreti attuativi;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in particolare l'art. 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al citato decreto legislativo n. 230 del 1999, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari minorili, nei centri di prima accoglienza e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 recante “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”, che, tra l’altro, prevede:

- all’Allegato A, concernente le linee di indirizzo per gli interventi del Servizio Sanitario Nazionale e tutela della salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari e dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali, l’attivazione, ai fini del coordinamento nazionale, presso questa Conferenza, di un Tavolo di consultazione sulla sanità penitenziaria, costituito da rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali, con l’obiettivo di garantire l’uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nell’intero territorio nazionale;

VISTA la Delibera, ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 9, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente la costituzione di tavoli tecnici di lavoro tra lo Stato, le Regioni e Province autonome e le Autonomie locali con funzioni istruttorie, di raccordo, di consultazione e concorso alle attività della Conferenza Unificata in materia di attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 recante: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria” adottata con Atto Rep. n. 81/CU del 31 luglio 2008;

VISTA la Legge 9 maggio 1932, n. 547 recante “Disposizioni sulla riforma penitenziaria” istitutiva della Cassa delle Ammende;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2017, n.102 “Regolamento recante lo Statuto della Cassa delle Ammende, adottato a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n.5472”;

VISTO l’Accordo nazionale tra Conferenza delle Regioni e la Cassa delle Ammende del
26 luglio 2018 per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi d’inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale nel quale le parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di: programmi di reinserimento di detenuti, di internati, di persone in misura alternativa alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità;

CONSIDERATO che il predetto Accordo ha contribuito all’implementazione di una nuova metodologia di programmazione sociale in materia di inclusione sociale delle persone in esecuzione penale con l’estensione della programmazione condivisa tra Regioni, Provveditorati Regionali dell’Amministrazione Penitenziaria, Uffici Interdistrettuali di Esecuzione Penale Esterna e Centri per la Giustizia Minorile e contestuale rafforzamento della governance territoriale;

RITENUTA l’opportunità di estendere il sistema sopra richiamato della programmazione e dell’organizzazione del modello integrato di interventi e servizi sociali nei confronti delle persone in esecuzione penale per garantire l’uniformità sull’intero territorio nazionale, in linea di confronto e di azioni con il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 25 settembre 2020 con la quale rappresenta al Ministro per gli Affari regionali e le autonomie  la decisione presa dalla suddetta Conferenza nella seduta del 24 settembre consistente nella “necessità di assicurare ai lavori del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, il contributo di altri settori, oltre quello della salute, quello delle politiche sociali, della formazione e del lavoro, in modo da affrontare insieme tutti gli aspetti legati alla gestione dei detenuti nelle carceri”;

VISTA la nota in data 22 ottobre 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha trasmesso la suddetta richiesta alle Amministrazioni centrali, alle Autonomie locali e al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, convocando per il 4 novembre 2020 una riunione tecnica, ai fini di una prima valutazione di quanto auspicato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

VISTI gli esiti della suddetta riunione, nel corso della quale si è tenuto un ampio confronto tra i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e Province autonome e delle Autonomie locali, nonché di Cassa Ammende, al termine

della quale si è convenuto di procedere alla costituzione di un Tavolo ad hoc, mediante l’adozione di una Delibera in sede di Conferenza Unificata;

VISTA la nota del 27 novembre 2020 con la quale la Segreteria di questa Conferenza ha diramato una prima bozza di Delibera, con l’invito alle Amministrazioni centrali, alle Autonomie locali e al Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziari a far pervenire le proprie osservazioni, proposte emendative e/o integrative alla bozza di Delibera, con specifico riguardo alle proprie competenze;

VISTA la nota del 30 novembre 2020, con la quale il Gabinetto del Ministro dell’istruzione ha comunicato di non avere integrazioni o modifiche da apportare alla bozza di Delibera in parola;

VISTO l’assenso alla bozza di Delibera in parola comunicato da ANCI in data 30 novembre 2020;

VISTA la nota del 9 dicembre 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato il testo del provvedimento, ai fini dell’iscrizione del punto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata;

CONSIDERATO che in data 11 dicembre 2020 il Gabinetto del Ministro della Giustizia ha inviato una nota contenente modifiche alla bozza di Delibera formulate dal Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità;

VISTA la nota del 14 dicembre 2020, con la quale l’Ufficio di Segreteria ha diramato tale proposte di modifiche con richiesta a tutti gli organismi interessati di voler comunicare tempestivamente il proprio assenso alle richieste formulate;

VISTA la nota dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza in data 16 dicembre 2020 con cui è stata diramata la versione integrata con le proposte del Ministero della giustizia, atteso che non vi sono stati rilievi sulle medesime;

CONSIDERATO che nel corso della seduta le regioni hanno chiesto che il Tavolo sia integrato da due rappresentanti del Tavolo sanita penitenziaria, di cui uno delle regioni e uno delle amministrazioni presenti;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI, dell’UPI sulla bozza di delibera in parola nella versione diramata il 16 dicembre 2020

DELIBERA

Art. 1

(Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia)

  1. E’ costituito, nell’ambito di questa Conferenza, il Tavolo di confronto finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali con l’obiettivo di garantire l’uniformità nell’intero territorio nazionale delle politiche integrate in materia di interventi sociali, istruzione, avviamento al lavoro e reinserimento socio-lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, limitativi o privativi della libertà personale.

Art. 2

(Compiti)

  1. Al Tavolo di cui all’articolo 1 sono demandati i seguenti compiti:
  1. individuazione degli interventi finalizzati a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi di inclusione socio-lavorativa delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia;
  2. individuazione e diffusione di buone prassi nel settore dell’inclusione socio lavorativa delle persone in esecuzione penale, realizzate in collaborazione tra il settore del lavoro, della formazione, delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia;
  3. programmazione condivisa, nell’ambito di una strategia integrata di interventi, delle azioni da porre in atto ai fini indicati all’articolo 1;
  1. avanzamento di proposte ai diversi soggetti istituzionali finalizzate al rafforzamento e alla diffusione delle azioni di cui all’articolo 1;
  1. Il Tavolo opererà in collaborazione, qualora i temi trattati lo suggeriscano, con il Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria e con la Cabina di regia di coordinamento nazionale per la promozione delle attività di collaborazione tra i soggetti firmatari, costituita ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza delle Regioni e Province autonome del 26 luglio 2018.

                                                                  

Art. 3

(Componenti)

  1. Il Tavolo è composto da:

-    due rappresentanti del Ministero della Salute (di cui uno titolare e uno supplente)

- quattro rappresentanti del Ministero della Giustizia: due per il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (di cui uno titolare e uno supplente) e due per il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (di cui uno titolare e uno supplente))

- due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di cui uno titolare e uno supplente)

- due rappresentanti del Ministero dell’Istruzione (di cui uno titolare e uno supplente)

- due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (di cui uno titolare e uno supplente)

- quattro rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: due per la Commissione politiche sociali (di cui uno titolare e uno supplente) e due per la Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca (di cui uno titolare e uno supplente)

- due rappresentanti delle Autonomie locali – Anci (di cui uno titolare e uno supplente)

- dal Segretario Generale della Cassa delle Ammende, o da un suo delegato

- da due  rappresentanti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria, di cui uno regionale e uno delle amministrazioni interessate;

- dal Segretario della Conferenza Unificata, o dirigente suo delegato, con funzioni di coordinamento.

Art. 4

(Funzionamento del Tavolo)

  1. La convocazione delle riunioni del Tavolo, a cura dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza, è inviata a tutti i componenti titolari designati. Nel caso di impossibilità a partecipare, i rappresentanti titolari, provvederanno a comunicare all’Ufficio di Segreteria della Conferenza la partecipazione dei supplenti.
  1. Alle riunioni del Tavolo, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitati, di volta in volta, altri rappresentanti delle Regioni, degli Enti locali, di Amministrazioni pubbliche, del CSM, della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà e del Garante Nazionale delle persone private della libertà personale.

Art. 5

(Passaggio in Conferenza)

  1. Il Tavolo si riunisce per l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti da sottoporre all’esame di questa Conferenza.
  2. La partecipazione alle attività del Tavolo è prestata a titolo gratuito. Gli eventuali oneri di partecipazione alle riunioni dei componenti sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

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