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Repertorio atto n. 31/CU

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1080, della legge 27 dicembre 2017, n.205 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo al “Fondo per la progettazione degli enti locali”. Riparto risorse residue relative agli anni 2018 e 2019.

 

Rep. Atti n.31/CU del 31 marzo 2020

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nell’odierna Seduta del 31 marzo 2020

VISTO l’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la progettazione degli enti locali;

VISTO l’articolo 1, comma 1080 della sopracitata legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che i criteri e le modalità di accesso, selezione e cofinanziamento dei progetti, nonché le modalità di recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei termini sono definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha istituito il Fondo per assicurare il finanziamento degli interventi per lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede l’intesa con gli enti territoriali per i decreti riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale;

CONSIDERATO che, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale sopracitata, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritento di sottoporre il provvedimento recante: “Definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la progettazione degli enti locali” all’esame della Conferenza, sul quale è stata acquisita l’intesa nella Seduta del 20 dicembre 2018 (Rep. Atti 141/CU):

CONSIDERATO che il decreto è stato emanato in data 18 febbraio 2019, con il n. 46;  

VISTI i decreti direttoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto n.46 sopra citato emanati al fine di stabilire le modalità di presentazione delle domande e l’individuazione dei criteri per l’assegnazione dei punteggi alle progettazioni presentate dai Comuni, al fine di redigere la graduatoria;

CONSIDERATO che le Province, a fronte di uno stanziamento complessivo per gli anni 2018/2019 pari ad Euro 24.875.000,00, hanno presentato progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale per complessivi Euro 14.757.361,91, risultando pertanto un’economia di Euro 10.117.638,09;

CONSIDERATO che le Città Metropolitane, a fronte di uno stanziamento complessivo per gli anni 2018/2019 pari ad Euro 9.950.000,00, hanno presentato progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale per complessivi Euro 5.713.973,65, risultando pertanto un’economia di Euro 4.236.026,35;

CONSIDERATO che per i Comuni, a fronte di uno stanziamento complessivo per gli anni 2018/2019/2020 pari ad Euro 37.312.500,00, sono state presentate progettazioni ammissibili a cofinanziamento statale per complessivi Euro 53.369.772,02, risultando prive di copertura  progettazioni per complessivi Euro 16.057.272,02;

VISTO lo schema di decreto relativo al “Fondo per la progettazione degli enti locali”. Riparto risorse residue relative agli anni 2018 e 2019.trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30 gennaio 2020 e diramato con nota del 3 febbraio 2020, Prot. DAR 1959;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 11 febbraio 2020, nel corso della quale è stato acquisito l’assenso tecnico del Coordinamento competente delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI sul testo proposto;

CONSIDERATO che l’Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni - I.Ge.P.A. – del Ministero dell’economia e delle finanze, presente all’incontro, non ha formulato rilievi per la parte di propria competenza;

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, con la quale sono pervenute alcune osservazioni al testo, diramata con nota Prot. DAR 3302 P-4.37.2.13 del 24 febbraio 2020;

VISTO il nuovo schema di provvedimento inviato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 6 marzo 2020 e diramato con nota Prot. DAR 4205 P-4.37.2.13 del 10 marzo 2020;

VISTA la nota con la quale il coordinamento tecnico interregionale competente in materia di infrastrutture, mobilità e governo del territorio ha espresso il proprio avviso favorevole sul nuovo schema sopra citato, pervenuta per le vie brevi in data 19 marzo 2020 e diramata in data 20 marzo 2020, Prot. DAR 4851;

VISTA la nota n. 4823 del 20 marzo 2020, diramata con nota prot. DAR n. 4957 del 23 marzo 2020 con la quale il Gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze comunica di non avere ulteriori osservazioni al provvedimento;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 1, comma 1080 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 come modificato dalla Sentenza della Corte Costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti relativo al “Fondo per la progettazione degli enti locali”. Riparto risorse residue relative agli anni 2018 e 2019.

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