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Repertorio atto n. 62/CU

Deliberazione della Conferenza Unificata, concernente determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle Province, di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

Repertorio atti n.62/CU del 3 luglio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del  3 luglio 2019

VISTO l'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che “l'ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza”;

VISTA la deliberazione di questa Conferenza (atto rep. n. 109/CU) del 21 settembre 2017 con la quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente agli anni 2017 e 2018;

RILEVATA la necessità di definire con nuova deliberazione i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente agli anni 2019 e 2020;

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame dell’argomento in questione, è stata convocata una riunione tecnica il 2 aprile 2019, nel corso della quale le Regioni hanno proposto di fissare l’entità dell’indennità mensile delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali in una misura minima pari a quella individuata dall’ISTAT con riferimento al reddito di povertà (780 euro), mentre l’UPI, anche a nome dell’ANCI, si è riservato di far conoscere la propria posizione a riguardo;

CONSIDERATO  che per il prosieguo dell’istruttoria è stata convocata una riunione tecnica il 14 maggio 2019, nel corso della quale le Regioni hanno indicato di fissare l’entità dell’indennità mensile delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali effettive/i e supplenti rispettivamente nella misura fissa di euro 780 lordi e euro 390 lordi;

CONSIDERATO che l’UPI, anche a nome dell’ANCI, ha proposto, nella riunione del  14 maggio 2019, di fissare l’entità dell’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi con la possibilità di elevarle fino ad un massimo del quintuplo; ed infine si è prevista la facoltà delle singole regioni, città metropolitane e province, di destinare ulteriori risorse per l’esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità;

VISTA la nota del 23 maggio 2019 con la quale è stata inviata, da parte di questo Ufficio di Segreteria, la bozza di deliberazione in argomento, scaturita da quanto emerso così nella sopra citata riunione tecnica ;

VISTA la nota del 6 giugno 2019, diramata il 10 giugno, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alla bozza di deliberazione in parola, ha osservato, tra l’altro che:

  • “nella consapevolezza che gli oneri finanziari occorrenti a garantire le indennità territoriali ricadono sui rispettivi enti di appartenenza”;
  • “alla consigliera nazionale di parità è attribuita, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 22 dicembre 2015, un’indennità annua nella misura del 10 per cento dello stanziamento complessivo del Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, fermo restando il limite massimo di euro 20.000 e il limite minimo di euro 10.000. A puro titolo di esempio, negli ultimi anni l’indennità liquidata da codesto ministero alla consigliera nazionale effettiva non ha superato l’importo di euro 10.000”;
  • “la deliberazione potrebbe risultare caratterizzata da una irragionevole differenza di criteri adottati per la determinazione dell’indennità, che nel caso delle consigliere regionali viene stabilita in misura fissa mentre nel caso delle consigliere delle città metropolitane e delle province viene stabilita in misura variabile, peraltro con un limite minimo di importo assai inferiore rispetto a quello riconosciuto alle consigliere regionali”;

VISTA la nota del 21 giugno 2019, diramata il 24 giugno, con la quale la Regione Toscana, ha riportato le determinazioni della Commissione istruzione e lavoro, che, “con riferimento all’indennità mensile da corrispondere alle Consigliere di parità regionali, ha ritenuto di considerare l’importo di euro 780 lordi per le consigliere effettive e di 390 euro lordi per le consigliere supplenti” e che ha altresì comunicato che “qualora fosse necessario individuare anche un importo minimo, questo andrebbe fissato in 390 euro lordi per le consigliere effettive e in 195 euro lordi per le consigliere supplenti”;

VISTA la nota del 1 luglio 2019 con la quale è stata inviata, al fine di acquisire dagli enti interessati l’assenso sulla bozza di deliberazione, così come scaturita dall’istruttoria sopra riportata;

VISTA la nota del 3 luglio 2019, diramata in pari data, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alla bozza di deliberazione in parola, rimanda alle osservazioni già espresse con la precedente nota del 6 giugno 2019, di cui sopra;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento in esame;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome, dell’ANCI e dell’UPI ;

DELIBERA

  1. Per gli anni 2019 e 2020, il compenso per le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:
  1. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e alle consigliere/i di parità regionali supplenti è fissata da un massimo euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi;
  2. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata rispettivamente nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi; è facoltà delle singole Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del quintuplo, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari;
  1. per l’anno 2019, sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate;
  1. il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;
  1. è facoltà delle singole Regioni e Province autonome, Città metropolitane e Province, di destinare ulteriori risorse finanziarie per l’esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari.

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