Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’adozione del “Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi”, in attuazione dell’articolo 115 del Regolamento UE n. 2017/625.
Rep. atti n. 103/CSR del 10 maggio 2023.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna seduta del 10 maggio 2023:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi delle norme sulla salute e sul benessere degli animali sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005 (CE) n. 1069 /2009 (CE) n. 1107/2009 (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
VISTO, in particolare, l’articolo 115 del citato regolamento 2017/625, il quale prevede che, per l’attuazione del piano generale per la gestione delle crisi di cui all’articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002, gli Stati membri elaborino piani di emergenza per alimenti e mangimi in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio allorché risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio sanitario per l’uomo o gli animali direttamente o mediante l’ambiente;
VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTE:
- la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, che stabilisce norme in materia di sorveglianza epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;
- la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell’ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce, a norma della decisione 1082/2013/UE;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/300 della Commissione del 19 febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE e che istituisce un Piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a norma dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 178/2002;
VISTO, in particolare, l’articolo 5 della citata decisione 2019/300, che prevede la designazione da parte di ciascuno Stato membro di un Coordinatore di crisi come punto di contatto unico presso la Commissione europea, definendone, tra i compiti, il coordinamento nazionale in caso di incidenti o crisi derivanti da alimenti e mangimi;
VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sancita nella seduta dell’8 aprile 2020 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (rep. atti n. 61/CSR);
VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, “Revisione del sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL)”;
RITENUTO che non tutte le situazioni di emergenza richiedono necessariamente l’istituzione di un’unità di crisi, ma potrebbero comunque beneficiare di un coordinamento rafforzato a livello nazionale o dell’Unione europea;
CONSIDERATO che la citata intesa rep. atti n. 61/CSR, all’articolo 1, comma 5, prevede che il Piano sia aggiornato su base triennale;
VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
VISTO, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto legislativo n. 27 del 2021, che designa come autorità competenti il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali;
VISTA la nota acquisita in data 20 aprile 2023 (prot. DAR n. 10328), con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa ed il relativo Piano indicato in oggetto;
VISTA la nota dell’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza del 21 aprile 2023 (prot. DAR n. 10469) di diramazione alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della suddetta documentazione;
VISTO l’assenso tecnico comunicato in data 4 maggio 2023 (prot. DAR n. 11091) dal Coordinamento della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento in parola;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’adozione del “Piano nazionale di emergenza per alimenti e mangimi”, in attuazione dell’articolo 115 del regolamento UE n. 2017/625, nei seguenti termini:
Adozione del Piano di emergenza nazionale per alimenti e mangimi
- II Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per gli aspetti di relativa competenza, concordano di adottare il “Piano di emergenza nazionale per gli alimenti e mangimi” (di seguito denominato Piano) di cui all’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto.
- L’aggiornamento del Piano avviene su base quinquennale e comunque ogni qualvolta si renda necessario, a cura della Direzione generale competente in materia di igiene, sicurezza alimentare e nutrizione del Ministero della salute, d’intesa con le altre Autorità competenti.
- Con decreto del Ministro della salute sono aggiornate, ove necessario, le denominazioni delle Direzioni generali e degli uffici del Ministero della salute.
Clausola di invarianza finanziaria
- All’attuazione del Piano di cui alla presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.
Disposizioni finali
- L’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nella seduta dell’8 aprile 2020, concernente l’adozione del “Piano nazionale d’emergenza per alimenti e mangimi” (rep. atti n. 61/CSR), cessa di avere applicazione dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente intesa.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente intesa, Piani regionali/provinciali in coerenza con la medesima, informandone la Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della salute.