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Repertorio atto n. 63/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di Tenebrio molitor.

Repertorio atti n. 63/CSR del 22 marzo 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta del 22 marzo 2023:

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

VISTO, in particolare, l’articolo 39, comma 1, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10 del predetto regolamento, gli Stati membri possono adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 45 del medesimo regolamento, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: protezione della salute pubblica; protezione dei consumatori; prevenzione delle frodi; protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale;

VISTO, in particolare, l’articolo 39, comma 2, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale dispone che gli Stati membri possono introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza;

VISTO, in particolare, l’articolo 45, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, il quale dispone che gli Stati membri che ritengono necessario adottare nuova normativa in materia di informazioni sugli alimenti notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni previste, precisando i motivi che le giustificano;

VISTO, in particolare, l’allegato VI, Parte A, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, concernente le indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell’Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione del 1° giugno 2021, che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione dell’8 febbraio 2022, che autorizza l’immissione sul mercato della larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470;

VISTO l’allegato del citato regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione del 1° giugno 2021 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/169 della Commissione dell’8 febbraio 2022 e, in particolare, la tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati), la quale prevede che la denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata”, “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata” o “larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere”, a seconda della forma utilizzata e che l’etichetta dei prodotti alimentari contenenti larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata, essiccata e in polvere indica che tale ingrediente può provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei e agli acari della polvere, nonché che tale indicazione figura accanto all’elenco degli ingredienti;

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)” e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

VISTA la nota prot. n. 142697 del 7 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 6819, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in esame, comunicando l’acquisizione del formale assenso del Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTA la nota DAR n. 6883 del 7 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle imprese e del made in Italy, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 14 marzo 2023;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 16 marzo 2023 all’Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’esito della citata riunione tecnica, ha rinviato il punto;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 21 marzo 2023 all’Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il predetto Coordinamento della Commissione politiche agricole ha trasmesso il parere favorevole all’intesa sul provvedimento, con la raccomandazione di prevedere il pieno coinvolgimento del Ministero della salute nei decreti in fase di emissione, nonché di posizionare i prodotti in scaffalature dedicate;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento con le raccomandazioni, contenute nel documento allegato, di prevedere il pieno coinvolgimento del Ministero della salute nei decreti in fase di emissione, nonché di posizionare i prodotti in scaffalature dedicate;

 

CONSIDERATO l’assenso all’accoglimento delle raccomandazioni, formulate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, manifestato, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, dal Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

CONSIDERATO l’intervento, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, del Capo di Gabinetto del Ministro della salute, il quale, ferma restando l’intesa, ha espresso riserva di integrare il disposto dell’articolo 4 del decreto in titolo con riferimento alla sicurezza alimentare di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, all’esito della definizione del quadro sanzionatorio in materia di nuovi alimenti (novel food);

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo;

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, recante ulteriori indicazioni obbligatorie per l’immissione in commercio di alimenti contenenti farina di Tenebrio molitor.

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