Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”.
Rep. atti n. 67/CSR del 22 marzo 2023.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 22 marzo 2023:
VISTI gli articolo 107, 108, 109 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis»;
VISTI gli orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
VISTO il regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri;
VISTA la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
VISTO il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 9, recante “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE”;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 25 giugno 2010, recante “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale” e, in particolare, l’allegato, parte integrante del provvedimento, che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”;
VISTO, in particolare, l’articolo 52 della citata legge n. 234 del 2012, recante “Registro nazionale degli aiuti di Stato”;
VISTO l’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n.178, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, e successive modificazioni, il quale dispone che, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dal precedente comma 128;
VISTO l’articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, e successive modificazioni, il quale dispone che una quota non inferiore a quaranta milioni di euro dello stanziamento previsto, per l’anno 2022, dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all’alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate e che tali risorse sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, a seguito dell’influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2022, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre – 31 dicembre 2021”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 ottobre 2022, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio – 31 maggio 2022”;
VISTA la nota prot. n. 155364 del 14 marzo 2023, acquisita al protocollo DAR n. 7357 in pari data, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe;
VISTA la nota DAR prot. n. 7367 del 14 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 15 marzo 2023;
VISTA la comunicazione, pervenuta il 16 marzo 2023 all’ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento regionale agricoltura della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’esito della riunione tecnica del 15 marzo 2023, ha trasmesso il parere favorevole all’intesa, espresso dalla Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sul testo diramato, con la raccomandazione del coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella redazione delle istruzioni operative che espliciteranno alcuni aspetti di dettaglio, in particolare relativamente alle imprese titolate a presentare le domande e agli interventi ammessi di nuova introduzione;
VISTA la nota prot. n. 169055 del 21 marzo 2023, acquisita al protocollo DAR n. 7985 del 22 marzo 2023, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento;
VISTA la nota DAR prot. n. 7987 del 22 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul provvedimento, salvo proroga dei termini indicati in caso di necessità, con la raccomandazione contenuta nel documento allegato, concernente il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nella redazione delle istruzioni operative che espliciteranno alcuni aspetti di dettaglio, in particolare relativamente alle imprese titolate a presentare le domande e agli interventi ammessi di nuova introduzione;
CONSIDERATO l’assenso manifestato dal Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e forestali;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subìto danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre 2021 – 31 maggio 2022”.