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Repertorio atto n. 156/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la rimodulazione dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018 recepito con Decreto MIUR 22 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Repertorio Atti n.    156CSR         del 10 settembre 2020

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 10 settembre 2020:

 

VISTO l’articolo 117 della Costituzione;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione";

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), delle legge 28 marzo 2003, n. 53";

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53";

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, come modificato dall'articolo 64, comma 4 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede l'innalzamento a dieci anni dell'obbligo di istruzione prevedendone l’assolvimento anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 ";

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", con particolare riferimento al Capo V sulla disciplina dell'apprendistato;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 18;

 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la "Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” con particolare riferimento all’art. 8 in materia di passaggi tra percorsi di istruzione professionale e percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” con particolare riferimento all’art. 1, comma 784, che dispone la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, concernente il "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 27 gennaio 2010, n. 9, recante il modello di certificazione dei livelli di competenza raggiunti nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione;

 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013. n. 13”;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'8 gennaio 2018, di "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze” di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute concernente i “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale quadriennale”;

 

VISTO il decreto  del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 maggio 2018, n. 92,  di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, concernente “Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi dell’istruzione professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lett. d) della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 23 agosto 2019, n. 766, di adozione delle “Linee guida per favorire e sostenere l'adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale”, con i relativi allegati A, B e C;

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/01 del 18 giugno 2009, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET);

VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2009/C 155/02 del 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

VISTA la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del consiglio europeo del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente;

VISTA la Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2018/646 del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

VISTA la raccomandazione del Consiglio europeo n. 2018/C 189/01 del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTO l’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 100/CSR del 10 maggio 2018, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell’articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 61/2017, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 maggio 2018;

 

VISTO l’Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

 

CONSIDERATO che il punto 7 del suddetto Accordo prevede la “rimodulazione dell’Accordo Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018 recepito con Decreto MIUR 22 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa” alla luce della manutenzione e dell’aggiornamento del Repertorio di istruzione e formazione professionale;

RITENUTO pertanto di dover adempiere a quanto sopra indicato per fornire alle studentesse e agli studenti una opportunità per garantire la realizzazione di un percorso di crescita e apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini e interessi anche attraverso la ridefinizione delle scelte senza disperdere il proprio bagaglio di acquisizioni;

CONSIDERATE le disposizioni dell’articolo 1, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 226/2005 relativamente alla possibilità di cambiare la propria scelta e di passare a qualsiasi altro percorso del secondo ciclo facendo valere l’acquisizione di crediti certificati;

VISTO l’Accordo  tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la rimodulazione dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018 recepito con Decreto MIUR 22 maggio 2018 relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, in applicazione di quanto sancito al punto 7. dell’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019 riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, trasmesso con nota prot. 11391 del 1° settembre 2020 dal Ministero dell’istruzione, Ufficio di Gabinetto e diramato con nota DAR14503 del 4 settembre 2020;

VISTA la successiva nota prot. 11696 del 4 settembre 2020 con la quale il Ministero dell’istruzione, Ufficio di Gabinetto, ha trasmesso una nuova versione del provvedimento di cui trattasi, che è stato diramato, in pari data, con nota DAR14542 ai soggetti interessati; 

 

CONSIDERATO che nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'accordo sul testo trasmesso in data 4 settembre 2020, prot. n.11696;

ACQUISITO  nella seduta del 10 settembre 2020 di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati.

PREMESSO CHE:

 

  • il nuovo Repertorio delle figure nazionali dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Allegati 2 (figure di riferimento relative alle qualifiche professionali) e 3 (figure di riferimento relative ai diplomi professionali) dell’Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019 è stato ridefinito ed aggiornato tenuto conto delle recenti evoluzioni normative nazionali e comunitarie, delle esigenze di garantire percorsi formativi adeguati alle rapide evoluzioni del mondo del lavoro e strettamente connessi ai processi di lavoro, dell’opportunità di acquisizione degli apprendimenti nelle modalità dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato di 1° livello ai sensi del decreto legislativo 81/2015, della necessità di collegamento con la nomenclatura e le aree di attività dell’Atlante del lavoro e delle qualificazioni - strumento tecnico di riferimento per la consultazione del Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni - e dell’esigenza di garantire maggiore flessibilità alla coniugazione dei profili regionali nel rispetto degli standard nazionali;
  • per le medesime motivazioni le figure nazionali dell’offerta di istruzione e formazione professionale e i relativi eventuali indirizzi sono analiticamente correlati con le classificazioni adottate dall’ISTAT, relativamente alle attività economiche (ATECO 2007) e alle professioni (Classificazione delle Professioni 2011);
  • in relazione al nuovo Repertorio nazionale delle qualifiche triennali e dei diplomi quadriennali e ai nuovi standard formativi tecnico professionali e culturali di base di cui all’Accordo sopra indicato si rende necessario assicurare gli organici raccordi con i percorsi di istruzione professionale al fine di agevolare i reciproci passaggi e il mutuo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dagli studenti;

 

CONSIDERATO CHE

  • con il decreto legislativo n. 61/2017 e successivi decreti attuativi, l’offerta formativa dell’istruzione professionale è stata articolata in 11 indirizzi di studio correlati alle attività economiche referenziate ai codici ATECO, adottati dall’Istituto nazionale di statistica, e ai settori economico-professionali di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 30 giugno 2015, secondo una logica di raccordo con il sistema produttivo e il mondo del lavoro analoga a quella introdotta con il nuovo Repertorio delle figure dell’istruzione e formazione professionale;
  • il medesimo decreto legislativo ha introdotto strumenti per garantire maggiore flessibilità e personalizzazione dei percorsi di apprendimento anche attraverso l’innovazione delle metodologie didattiche, a supporto di un efficace raccordo tra i diversi segmenti dei sistemi formativi, attraverso l’accertamento delle competenze maturate da ciascuna studentessa e ciascuno studente, tenuto conto anche delle esperienze maturate nei percorsi non formali e informali, tali da consentire un bilancio delle competenze acquisite dalle studentesse e dagli studenti certificabili anche attraverso il riconoscimento dei crediti, tenuto conto dell’organizzazione didattica per Unità di Apprendimento (UdA);
  • le recenti evoluzioni normative, con particolare riferimento alla definizione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo n. 13/2013, all’istituzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, alla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nonché al raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 e successive disposizioni attuative, sono orientate a valorizzare le esperienze e le competenze comunque acquisite dalle studentesse e dagli studenti e a capitalizzare il bagaglio di competenze acquisito;
  • ai sensi dell’art. 2, c. 2 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, i saperi e le competenze dell’obbligo di istruzione “assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio”;
  • gli standard minimi formativi nazionali dei percorsi triennali per il conseguimento di una qualifica professionale e quadriennali per il conseguimento di un diploma professionale dell’istruzione e formazione professionale sono stati definiti dal citato Accordo Rep. Atti 155/CSR del 1° agosto 2019, tra l’altro, con riferimento ai seguenti criteri:
  • assunzione dell’architettura e della logica delle Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018;
  • coerenza con le regole descrittive e compositive delle competenze codificate dall’Allegato 3) al citato decreto 30 giugno 2015 e dall’Allegato 1 al citato decreto 8 gennaio 2018;
  • reciproca leggibilità con i saperi e le competenze dell’obbligo di istruzione e con quelle dell’istruzione professionale di cui all’Allegato 1) del citato decreto 24 maggio 2018, n. 92.
  • semplificazione della progettazione formativa e dei processi di identificazione, validazione, riconoscimento e certificazione in ingresso degli apprendimenti nel caso di passaggio tra i percorsi del secondo ciclo.
  • le tabelle di equivalenza e di correlazione di cui all’Allegato 4) dell’Accordo 155/CSR 1° agosto 2019, rispondono allo scopo di rendere immediatamente visibili e fruibili i rapporti tra gli esiti di apprendimento dell’obbligo di istruzione e quelli culturali di base degli ordinamenti di istruzione e formazione professionale e dell’istruzione professionale, in particolare per le operazioni di individuazione delle equivalenze, riconoscimento e certificazione degli esiti di apprendimento stessi, nonchè di progettazione di eventuali interventi o moduli formativi integrativi ai fini dei passaggi intersistemici;
  • l’Accordo Rep. Atti. 155/CSR del 1° agosto 2019 ha determinato l’adozione dei modelli e delle relative note di compilazione, oltre che dell’attestato di qualifica professionale e di diploma professionale, delle attestazioni intermedie delle competenze acquisite per gli studenti che interrompono i percorsi di istruzione e formazione professionale, al fine di favorire anche i passaggi ai percorsi dell’istruzione professionale;
  • i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa si attuano secondo la modalità del riconoscimento dei crediti formativi, nonché sulla valutazione delle effettive potenzialità di prosecuzione del percorso da parte della studentessa e dello studente.
  • ai sensi dell’articolo 8 del decreto 24 maggio 2018, n. 92, la correlazione tra le qualifiche e i diplomi professionali di IeFP e gli indirizzi dei percorsi quinquennali di istruzione professionale costituisce il riferimento per i passaggi tra i sistemi formativi, si realizza tenendo conto dei profili degli indirizzi dei nuovi percorsi di istruzione professionale di cui al decreto legislativo n. 61/2017 ed è indicata nell’Allegato 4 al citato decreto, modificato e integrato a seguito dell’aggiornamento del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali dell’istruzione e formazione professionale;

 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, CONCORDA

Articolo 1

Oggetto

  1. Il presente accordo è adottato ai sensi del punto 7 dell’Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, riguardante l’integrazione e modifica del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, l’aggiornamento degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale e si configura quale Accordo integrativo dell’Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, relativo alla definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e viceversa;
  2. 2. Con il presente Accordo il sistema dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale, e viceversa, di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 61/2017 è esteso, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, anche ai percorsi indicati nel nuovo Repertorio dell’offerta formativa di istruzione e formazione di cui all’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di trento e Bolzano Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019, compatibilmente con la gradualità di adozione dello stesso Repertorio da parte delle singole Regioni.

Articolo 2

Disposizioni relative alle fasi e al procedimento per l’attuazione dei passaggi

  1. Le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 8 dell’Accordo Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018, fatte salve le disposizioni degli articoli seguenti, si applicano ai percorsi attivati in rapporto alle Figure nazionali e ai relativi eventuali indirizzi del nuovo Repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale, di cui all’Accordo Rep. Atti n. 155/CSR del 1° agosto 2019.
  2. In particolare sono integralmente applicabili le disposizioni relative a:
    1. fasi del passaggio;
    2. condizioni essenziali delle fasi di passaggio;
    3. procedimento per l’attuazione dei passaggi;
    4. riconoscimento dei crediti ai fini del passaggio;
    5. domanda di passaggio;
    6. commissione per i passaggi;
    7. annualità di inserimento, equivalenze formative e frequenza minima.

 

Articolo 3

Particolari disposizioni collegate con il nuovo Repertorio nazionale

dell’offerta di istruzione e formazione professionale

  1. Ferme restando le condizioni della sussistenza delle effettive potenzialità di prosecuzione nel nuovo percorso da parte della studentessa e dello studente e del riconoscimento in termini di crediti degli apprendimenti equivalenti, i passaggi dai percorsi di istruzione e formazione professionale a quelli dell’istruzione professionale e viceversa si realizzano, tenuto conto rispettivamente dei profili di indirizzo e delle figure di riferimento e dei relativi eventuali indirizzi, in base alla comparazione, in termini di risultati di apprendimento, tra il percorso di provenienza e quello di destinazione, con riferimento prioritario alla nuova Tabella di correlazione indicata all’Allegato 4bis del decreto 24 maggio 2018, n. 92, approvato con Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 settembre 2020.
  2. Al fine di favorire e facilitare l’acquisizione, da parte delle studentesse e degli studenti che richiedono il passaggio, delle competenze necessarie al conseguimento dei risultati di apprendimento del percorso di destinazione scelto, gli Accordi tra Regioni e Uffici scolastici regionali di cui all’articolo 4 del decreto 17 maggio 2018:
  • prevedono, in coerenza con le priorità indicate dalle Regioni, le specifiche e funzionali modalità di progettazione e realizzazione delle attività di inserimento, integrative e di accompagnamento, indicate dall’articolo 4, comma 3, lett. c), e dell’articolo 8, comma 5, dell’Accordo Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018;
  • promuovono forme di confronto e lavoro congiunto tra Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative, per l’individuazione e la formalizzazione delle equivalenze tra le competenze tecnico professionali degli indirizzi di istruzione professionale e le Figure nazionali e i relativi eventuali indirizzi di istruzione e formazione professionale.
  1. Le misure di accompagnamento previste al comma 2, sono progettate in accordo tra le istituzioni di provenienza e di destinazione e tengono conto delle aree e dei contenuti da potenziare in relazione agli esiti di apprendimento specifici per ciascun profilo o figura di riferimento, avuto riguardo anche ai codici ATECO attribuiti al percorso, nonché, per quanto attiene ai percorsi della IeFP, ai processi di lavoro e alle aree di attività descrittive della figura o del profilo professionale.
  2. Per i passaggi dai percorsi di IeFP di Operatore del benessere e/o di tecnico dei trattamenti estetici, ai percorsi del sistema di IP relativi agli indirizzi di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017, che non trovano correlazione nell’Allegato 4bis del decreto 24 maggio 2018, n. 92, approvato con Intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del  10 settembre 2020, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3, e nell’articolo 8, comma 5, dell’Accordo in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti 100/CSR del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 maggio 2018.

Articolo 4

Supporto, monitoraggio e controllo

  1. A livello territoriale gli Accordi di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2018, tra l’Ufficio competente della Regione e l’Ufficio Scolastico Regionale, sono definite le ulteriori forme e le modalità di:
  2. a) supporto alle Istituzioni scolastiche e formative sulla materia dei passaggi anche per le specificità collegate al nuovo Repertorio delle figure di istruzione e formazione professionale;
  3. b) monitoraggio e controllo del rispetto degli elementi e degli standard minimi di cui al presente accordo;
  4. c) collaborazione anche relativamente alla gestione dei dati.
  5. Agli aspetti di cui al comma 1 gli Uffici competenti della Regione e gli Uffici Scolastici Regionali provvedono nell’ambito delle proprie competenze e risorse.

 

Articolo 5

Clausole di salvaguardia

  1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono all’applicazione delle presenti indicazioni nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi del proprio statuto, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai relativi ordinamenti.
  1. Le misure per i passaggi tra i sistemi formativi di cui al presente accordo sono promosse e sostenute nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle a valere sui Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo, e sui POR delle singole Regioni, nonché ulteriori risorse regionali, senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.
  1. Resta fermo, in materia di dotazioni organiche del personale, quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, 17 maggio 2018, , recante la definizione dei criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione professionale e il sistema di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2017.

Il presente Accordo mantiene la sua validità anche successivamente alle operazioni di aggiornamento e manutenzione del Repertorio nazionale delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, previsto al punto 9. dell’Accordo Rep. Atti n. 155/CSR del 1°agosto 2019.

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