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Repertorio atto n. 88/CU

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, commi 3, 5-quater e 15-quinquies del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Rep. Atti n. 88/CU del 1 agosto 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna seduta del 1 agosto 2019:

VISTO il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.», in particolare  l’articolo 4, commi 3, 5-quater e 15-quinquies;

VISTA la nota del 31 luglio 2019, con la quale l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto;

VISTA la nota del 31 luglio 2019, con la quale il suddetto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province autonome e degli Enti locali; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’UPI ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo, unitamente all’ANCI che ha consegnato un documento (allegato 1), mentre le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato all’accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento (allegato 2);

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali;

SANCISCE ACCORDO 

tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali nei seguenti termini:

PREMESSO CHE :

Al fine di assicurare omogeneità di trattamento a livello territoriale, sono definiti, con il presente Accordo:

  1. i principi e i criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui all’art. 4, co. 3, nonché prime fattispecie di ulteriori casi di esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza (di seguito RdC);
  2. le modalità di convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei centri per l’impiego e dei comuni, singoli o associati in attuazione dell’art. 4, co. 15-quinquies.

Le attività e le funzioni dei centri per l’impiego di cui al presente Accordo si intendono riferite anche ai soggetti accreditati ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 150/2015, laddove appositi provvedimenti regionali lo prevedano (art. 4, co. 7 del d.l. n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019). 

Fattispecie di esonero di cui all’art. 4, co. 3.

Principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui all’art. 4, co. 3 del d.l. n. 4/2019

Ai sensi dell’art. 4, co. 3, del d.l. n. 4/2019, possono essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC le seguenti categorie di persone:

  1. i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE (si veda la tabella di cui all’allegato 3 del decreto legislativo n. 159 del 2013);
  2. i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo da cui ricavino un reddito corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986);
  3. coloro che frequentano corsi di formazione.

Con riferimento alla lettera a):

  • in caso di obblighi di cura di figli minori di 3 anni di età, non può essere esonerato più di un componente del nucleo familiare;
  • in caso di obblighi di cura di persone disabili o non autosufficienti, il rapporto tra il componente con carico di cura e il beneficiario della cura non può essere superiore ad uno ad uno. Pertanto, non possono essere esonerati due o più componenti del nucleo familiare per la cura di una medesima persona disabile o non autosufficiente.

In entrambi i casi di cui sopra, i componenti del nucleo familiare indicano il soggetto da esonerare in accordo tra loro. In assenza di accordo, la scelta del componente da esonerare è rimessa all’operatore del centro per l’impiego ovvero del servizio del Comune competente per il contrasto della povertà, tenuto conto della valutazione di occupabilità, con preferenza per il soggetto meno facilmente occupabile.

Nel caso dei componenti i nuclei convocati dai servizi competenti per il contrasto alla povertà, l’esonero può essere limitato agli obblighi connessi all’adesione ad un percorso personalizzato di inserimento lavorativo, di cui all’articolo 4, comma 8 del DL 4/29019, qualora sulla base della valutazione dei bisogni si ritenga comunque opportuno definire per il relativo nucleo familiare un Patto per l’inclusione sociale. Resta fermo che ai sensi dell’art. 4, co. 3, i componenti con i carichi di cura sopra indicati sono comunque esclusi dall’obbligo di offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività.

Con riferimento alla lettera b), gli operatori dei servizi competenti possono esonerare i lavoratori che conservano lo stato di disoccupazione, tenuto conto, del tempo effettivamente impiegato nell’attività lavorativa o nella partecipazione alla politica attiva. Si dà luogo ad esonero quando il tempo impiegato nell’attività lavorativa sia superiore alle 20 ore settimanali, nonché quando il tempo di lavoro, addizionato al tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, sia superiore alle 25 ore settimanali.

Con riferimento alla lettera c), si dà luogo ad esonero qualora il beneficiario del reddito di cittadinanza frequenti attivamente un corso di formazione per il raggiungimento della qualifica o del diploma professionale.

I soggetti che si trovano in una delle condizioni di esonero come sopra specificate rilasciano un’autocertificazione a sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000 e si impegnano a comunicare il termine del motivo di esonero al servizio che li ha esonerati (Centro per l’impiego o Servizio del Comune competente per il contrasto della povertà).

Casi di esoneri dagli obblighi connessi alla fruizione del RdC di cui all’art. 4, co. 3 del d.l. n. 4/2019

Ai sensi dell’articolo 4, co. 3, del d.l. n. 4/2019, con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, possono essere altresì identificate ulteriori fattispecie di esonero, diverse da quelle già previste e esaminate al punto 1.1, anche all’esito del primo periodo di applicazione del Reddito di cittadinanza.

In considerazione della specifica situazione, si ritiene che possano essere già individuate nel presente Accordo come esonerabili dagli obblighi di partecipazione a un percorso di inserimento lavorativo ai sensi dell’art. 4, co. 3 del d.l. n. 4/2019, connessi alla fruizione del RdC, le seguenti persone:

  1. persone che si trovino in condizioni di salute, incluse le donne in stato di gravidanza, certificate da un medico competente, tali da non consentire la partecipazione ad un percorso di inserimento lavorativo;
  2. persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee-guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” ai sensi dell’articolo 1, commi da 34 e 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92” del 25 maggio 2017 e alle regolamentazioni attuative regionali;
  3. persone impegnate in percorsi di tirocinio di cui all’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione” del 22 gennaio 2015 e alle regolamentazioni attuative regionali.

Si considerano altresì esonerati, in quanto non beneficiari della misura, i componenti il nucleo familiare di cui non si tiene conto nel calcolo del parametro della scala di equivalenza ai sensi dell’art. 3, co. 13 del d.l. n. 4/2019 (in stato detentivo, ovvero ricoverati in strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, sottoposti a misure cautelari o condannati per taluni reati gravi). Tali componenti, la cui presenza nel nucleo è indicata in sede di presentazione della domanda, devono essere puntualmente identificati in occasione della convocazione di altri componenti il nucleo familiare.

Modalità di comunicazione dell’esonero

Le cause di esonero esposte ai paragrafi 1.1 e 1.2 possono verificarsi o cessare prima o dopo il percorso di inserimento lavorativo. Pertanto, di seguito sono definite le modalità di comunicazione della causa di esonero da parte del beneficiario di RdC a seconda che ciò avvenga prima o dopo la stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale.

Nel corso del primo appuntamento e prima della stipula del relativo patto, l’operatore del centro per l’impiego ovvero del servizio del Comune dovrà verificare, insieme con il richiedente o altro componente, le eventuali ragioni di esonero degli altri appartenenti al proprio nucleo familiare, acquisire la documentazione necessaria a dimostrazione della sussistenza della causa di esonero e registrare l’informazione nell’ambito delle rispettive  piattaforme presso ANPAL ovvero presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di cui all’art. 6, co. 1 del d.l. n. 4/2019.

Nell’ipotesi in cui la causa di esonero si manifesti in seguito alla stipula del patto, ed il beneficiario del RdC sia impegnato in una attività di politica attiva ovvero in un progetto di utilità collettiva o altra attività definita nei patti, questi comunica al centro per l’impiego ovvero al Servizio del comune con il quale ha definito il patto la causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa.

Qualora il beneficiario del RdC non sia impegnato in una attività di politica attiva, in un progetto di utilità collettiva o in altra attività definita nei patti, questi può comunicare la causa di esonero in occasione del primo appuntamento o contatto con i servizi competenti (centro per l’impiego e servizio del Comune), previsto nel Patto, successivo all’insorgenza della causa di esonero.

In entrambi i casi il beneficiario di RdC esonerato è esente dagli obblighi di cui all’art. 4, co. 8 del d.l. n. 4/2019, e sono sospesi il Patto per il lavoro e gli impegni che lo riguardano nel Patto per l’inclusione sociale eventualmente stipulati.

Il beneficiario di RdC esonerato dagli obblighi connessi al RdC, è tenuto alla comunicazione della cessazione della causa di esonero entro 30 giorni dal verificarsi della stessa. Il centro per l’impiego o il Servizio competente del Comune convoca il beneficiario del RdC entro 30 giorni dalla comunicazione per la stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale o per l’integrazione degli impegni previsti nel Patto per l’inclusione sociale eventualmente già sottoscritto dal suo nucleo familiare, o per la ripresa delle attività sospese.

Modalità di convocazione dei beneficiari di RdC da parte dei centri per l’impiego e dei Comuni in attuazione dell’art. 4, co. 15-quinquies.

Ai sensi dell’art. 4, co. 15-quinquies del d.l. n. 4/2019, la convocazione per la stipula del Patto per il lavoro dei beneficiari indicati ai co. 5 e 5-bis da parte dei centri per l’impiego, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i recapiti forniti dal richiedente ai centri per l’impiego in sede di rilascio della DID e nei successivi incontri.

La gestione dei successivi appuntamenti con gli utenti che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro, per la partecipazione alle misure di politica attiva individuate, potrà inoltre essere effettuata mediante il sistema di agenda in utilizzo presso i centri per l’impiego; in questo caso l’operatore avrà cura di acquisire e conservare l’assenso scritto all’appuntamento, ovvero di provvedere a comunicare la convocazione con le medesime modalità sopra esposte.

Analogamente, con le anzidette modalità può avvenite la convocazione da parte dei servizi dei Comuni competenti per il contrasto della povertà, singoli o associati, per la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. In tal caso, sono utilizzati i recapiti telefonici o di posta elettronica forniti all’atto della presentazione della domanda RdC. Successive convocazioni potranno essere fissate utilizzando eventuali diversi recapiti forniti nel corso del primo o di successivi incontri; in questo caso l’operatore del Comune avrà cura di acquisire formalmente e conservare tali recapiti. La gestione dei successivi appuntamenti potrà essere effettuata mediante la piattaforma GePI, fissando la data del successivo incontro di monitoraggio. In ogni caso la convocazione dovrà comunque essere inviata con le modalità sopra esposte.

L’invio di successive comunicazioni ufficiali avverrà solo nel caso di assenze ingiustificate, allo scopo di informare l’interessato delle avvenute comunicazioni ad INPS dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione, previste all’art. 7, co. 13 del d.l. n. 4/2019, e per assegnare un nuovo appuntamento.

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