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Repertorio atto n. 134/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità” e sul riparto per l’anno 2020 delle risorse di cui all’articolo 1, comma 11 del medesimo Decreto Legge n. 34/2020.

Rep. Atti n. 134/CSR del 4 agosto 2021

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 4 agosto 2021:

VISTO l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale dispone che le aziende sanitarie, tramite i distretti, implementino le attività di assistenza domiciliare integrata o equivalenti, per i pazienti in isolamento, garantendo adeguato supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza, nonché il supporto per le attività logistiche di ristorazione e di erogazione dei servizi essenziali;

VISTO il comma 4 del richiamato articolo, il quale prevede che le Regioni e le Province autonome incrementino ed indirizzino le azioni terapeutiche e assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di assicurare le accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o sottoposti alla quarantena nonché per i soggetti affetti da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore, e in generale con situazioni di fragilità tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017;

VISTO il comma 4-bis del richiamato articolo, il quale prevede che, ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, coordini la sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di prossimità per la promozione della salute e per la prevenzione, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di persone più fragili, ispirate al principio della piena integrazione socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore senza scopo di lucro;

VISTO il medesimo comma 4-bis, il quale altresì dispone che i progetti proposti dalle Regioni e Province autonome debbano prevedere modalità di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione, favoriscano la domiciliarità e consentano la valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunità;

VISTO l’articolo 1, comma 11, del citato decreto-legge il quale prevede che per l’attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis e che, per le finalità di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di riferimento;

VISTO l’articolo 1, comma 11, del citato decreto-legge il quale prevede che “al termine del periodo di sperimentazione di cui al comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a trasmette ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze una relazione illustrativa delle attività messe in atto e dei risultati raggiunti”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che reca “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA la nota del 19 maggio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la documentazione relativa alla proposta di intesa sulle Linee di indirizzo indicate in oggetto, con l’allegata Scheda di progetto, e sul riparto delle risorse per l’anno 2020, ai fini dell’acquisizione della prevista intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni;

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 21 maggio 2021, con la quale è stata diramata la suddetta documentazione alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con contestuale convocazione di una riunione tecnica tenutasi in data 8 giugno 2021, nel corso della quale, dopo ampio e approfondito confronto, si è registrato l’assenso tecnico delle Regioni;

VISTA la nota in data 11 giugno 2021, con la quale il Coordinamento interregionale in sanità ha comunicato formalmente l’assenso tecnico sul provvedimento in parola;

CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 17 giugno 2021, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per ulteriori approfondimenti tecnici;

VISTA la nota del 5 luglio 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza, ai fini del prosieguo dell’istruttoria, ha convocato una riunione tecnica che si è tenuta in data 15 luglio 2021, nel corso della quale si è svolto un proficuo confronto tra i rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni;

VISTA la nota in data 23 luglio 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione del provvedimento in parola, che recepisce le osservazioni formulate dalle Regioni in sede tecnica, diramata dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza con nota del 26 luglio 2021;

VISTA la nota del 27 luglio 2021, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione Salute ha comunicato l’assenso tecnico;

CONSIDERATO che il provvedimento iscritto all’ordine del giorno della seduta del 29 luglio 2021 non è stato esaminato, in quanto la seduta non ha avuto luogo;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province Autonome hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa sul provvedimento, nella versione diramata il 26 luglio 2021;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

RITENUTO necessario definire le finalità, i criteri nonché le modalità per la realizzazione della sperimentazione delle strutture di prossimità per il biennio di riferimento;

RITENUTO opportuno prevedere che il Ministero della Salute possa avvalersi di esperti della materia per promuovere e monitorare la sperimentazione ed effettuare la valutazione finale dei risultati conseguiti sulla base delle relazioni presentate dalle Regioni e Province autonome; 

SI CONVIENE

sul documento recante “Linee di indirizzo per la realizzazione dei progetti regionali sulla sperimentazione di strutture di prossimità”, (Allegato 1) parte integrante del presente atto;

sulle procedure per la presentazione dei progetti da parte delle Regioni e delle Province autonome da finanziare, con la quota prevista, di cui all’articolo 1 comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei termini di seguito riportati:

  1. le Regioni e le Province autonome devono presentare al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, via posta certificata (dgprog@postacert.sanita.it), entro 90 giorni dall’acquisizione della presente Intesa, la delibera o atto equivalente che approva il progetto. L’attività di sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2022, salvo eventuali proroghe dei termini anche in relazione alla situazione emergenziale derivante dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il progetto viene elaborato in coerenza con la “scheda di progetto” inserita nelle linee guida dell’Allegato 1, parte integrante della presente Intesa;
  1. il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, valuta i progetti e chiede, se necessario, integrazioni o chiarimenti. I progetti sono considerati approvati se non vengono richieste integrazioni o chiarimenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione;
  1. le Regioni e le Province autonome, entro 45 giorni dalla conclusione delle attività progettuali, trasmettono ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze, una relazione illustrativa delle attività messe in atto e la “scheda dei risultati raggiunti”, utilizzando il format inserito nell’Allegato 2, parte integrante della presente Intesa;
  1. il Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, effettua la valutazione finale dei risultati conseguiti sulla base delle relazioni e delle schede dei risultati presentate dalle Regioni e Province autonome a conclusione della sperimentazione;
  1. le risorse di cui all’articolo 1 comma 11 del decreto legislativo 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, pari a 25 milioni di euro per l’anno 2020 e 25 milioni di euro per l’anno 2021, destinate alla sperimentazione delle strutture di prossimità, sono ripartite tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in base alle rispettive quote di accesso al finanziamento del SSN per gli anni di riferimento 2020 e 2021.

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