Repertorio atto n. 87/CSR
Delibera, ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di approvazione del riparto, tra le regioni e province autonome, delle “Piccole quantità” di storno e fringuello prelevabili in deroga, per il 2025.
Rep. atti n. 87/CSR del 12 giugno 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta straordinaria del 12 giugno 2025:
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
VISTO, in particolare, l’articolo 7 della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, il quale dispone che le specie elencate nell’allegato II della medesima Direttiva possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale e che gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione;
VISTO, altresì, l’articolo 9 della Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, il quale dispone che, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare al regime di tutela - di cui agli articoli da 5 a 8 della stessa Direttiva - per specifiche ragioni, tra cui quella finalizzata a “prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna”;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, rubricato “Esercizio delle deroghe previste dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE”, che recepisce il suddetto regime di deroga;
VISTO, in particolare, il comma 3 del predetto articolo 19-bis, il quale prevede che le deroghe sono adottate sentito l’ISPRA e che, nei limiti stabiliti dall’ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie;
VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 15 maggio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 8250, con la quale è stata trasmessa, ai fini dell’iscrizione del punto all’ordine del giorno di questa Conferenza, la tabella contenente il riparto del numero di storni e fringuelli prelevabili per l’anno 2025, ivi precisando che, sul riparto, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto l’accordo;
VISTA la nota dell’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza del 16 maggio 2025, prot. DAR n. 8316, con la quale la suddetta tabella di riparto è stata diramata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e all’ISPRA, con la contestuale richiesta di conoscerne le determinazioni in merito;
VISTA la nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 12 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9864, con la quale è stato trasmesso il nulla osta sulla tabella di riparto;
VISTA la nota dell’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza del 12 giugno 2025, prot. DAR n. 9867, con la quale il suddetto nulla osta è stato diramato alle amministrazioni interessate;
VISTA la nota dell’ISPRA del 12 giugno 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 9894, con la quale è stato trasmesso il nulla osta sulla tabella di riparto;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta straordinaria del 12 giugno 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla deliberazione di riparto;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
DELIBERA
ai sensi dell’articolo 19-bis, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di approvare la ripartizione, tra le regioni e province autonome, delle “Piccole quantità” di storno e fringuello prelevabili in deroga, per il 2025, come da tabella (All.1) che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.