La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è istituita, con D.P.C.M. del 12 ottobre 1983, quale apposita sede collegiale utile a favorire la cooperazione tra l’attività dello Stato e quella delle Regioni e delle Province autonome e si riunisce, di norma, con cadenza quindicinale. Essa rappresenta la sede privilegiata della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e quelle regionali, la sede in cui il Governo acquisisce l’avviso delle Regioni in relazione agli indirizzi governativi di politica generale incidenti nelle materie di competenza regionale (ad esclusione degli indirizzi di politica estera, della difesa e sicurezza nazionale e della giustizia). Il decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 interviene a “definire e ampliare le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e ad unificare, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. L’attività della Conferenza si esprime attraverso pareri, intese, deliberazioni, accordi, raccordi, informazioni e collaborazioni Stato-Regioni, interscambio di dati e informazioni, con l’istituzione di comitati e gruppi di lavoro, designazioni di rappresentanti regionali ed è obbligatoriamente sentita sugli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle Regioni o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e su ogni oggetto di interesse regionale.
La Presidenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province è affidata al Presidente del Consiglio dei ministri o su sua delega, ove nominato, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. La Conferenza è composta, oltre che dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli Affari regionali, dai presidenti di tutte le Regioni italiane e le Province autonome, eventualmente dai ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e da rappresentanti di amministrazioni dello Stato e di enti pubblici.
La Conferenza si esprime su linee generali dell'attività normativa (sia del Governo che del Parlamento) che interessano direttamente le Regioni, anche su obiettivi di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; su criteri generali relativi all'esercizio della funzione statale d'indirizzo e di coordinamento fra Stato ed altri enti, su indirizzi generali circa l'elaborazione e l'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali; su tutti gli argomenti per i quali il Presidente del Consiglio reputi opportuno acquisire il parere della Conferenza; potere di nomina dei responsabili di enti ed organi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio delle funzioni concorrenti di Governo, Regioni e Province autonome; potere di deliberare nell'ambito delle materie indicate dalla legge.