Conferenza Stato-Regioni in Sessione Europea

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 281/1997 e l’articolo 17 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 disciplinano le modalità inerenti il funzionamento della Sessione europea della Conferenza Stato-Regioni individuando le aree di competenza sulle quali la stessa Conferenza è chiamata ad  esprimere il proprio parere, almeno due volte l’anno.

Successivamente, il comma 2 dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) ha integrato la normativa vigente disponendo che la Conferenza Stato-Regioni, in sessione europea, esprimesse parere:

  1. a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea che riguardano le competenze delle Regioni e delle Province autonome;
  2. b) sui criteri e sulle modalità per conformare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome all'osservanza e all'adempimento degli obblighi comunitari;
  3. c) sugli schemi dei disegni di legge di cui all'articolo 29 della medesima legge (in particolare, lo schema di disegno di legge recante: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione europea. Legge europea” e lo schema di disegno di legge recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea”, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
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