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Repertorio atto n. 180/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell’art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (2025)”.

Rep. atti n. 180/CSR del 23 ottobre 2025.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 23 ottobre 2025:

VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e, in particolare, l’articolo 26, comma 2, il quale dispone che il Fondo di parte capitale è destinato al rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, in conformità alle pertinenti norme nazionali e dell’Unione europea, ed è ripartito tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri che tengano conto della consistenza suinicola, della eventuale realizzazione di progetti di riduzione dell’uso delle gabbie e del numero delle strutture produttive a maggiore rischio, comprese quelle ad uso familiare e che praticano l’allevamento semibrado, attribuendo priorità alle aree delimitate ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, e alle province confinanti con quelle in cui sono situati i comuni interessati dai provvedimenti di blocco della movimentazione degli animali;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

VISTO il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

VISTO il regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/760 della Commissione, del 23 febbraio 2024, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2139 della Commissione, del 1° agosto 2024, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2160 della Commissione, del 9 agosto 2024, recante modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;

VISTO il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante “Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)”;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante “Attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016”;

VISTO il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” e, in particolare, l’articolo 6, comma 2, il quale prevede che, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana e, in particolare, di incentivare gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è rifinanziato di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 15 milioni di euro per l’anno 2025;

VISTA la nota prot. n. 524087 del 6 ottobre 2025 del Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17200, con la quale, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;

VISTA la nota prot. DAR n. 17224 del 7 ottobre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 9 ottobre 2025;

VISTA la comunicazione del 16 ottobre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 17893, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della riunione del 16 ottobre 2025, nel corso della quale la predetta Commissione politiche agricole ha espresso parere favorevole all’intesa, con le richieste formulate in sede tecnica;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 23 ottobre 2025 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto in titolo, con le richieste non condizionanti contenute nel documento trasmesso che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO, altresì, che, nel corso della medesima seduta, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze:

-       ha affermato che il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - corrispondente al fondo di parte capitale per gli investimenti strutturali e funzionali in materia di biosicurezza - presenta una disponibilità delle risorse finanziarie, in termini di competenza e di cassa, pari a 15 milioni di euro per il 2025;

-       ha rappresentato che lo schema di decreto in titolo nulla dispone in ordine alla tempistica del trasferimento e ai termini di spendibilità delle risorse da parte delle regioni, né reca disposizioni in merito alla rendicontazione delle risorse medesime;

-       ha chiesto, quindi, che il testo dello schema di decreto in titolo sia integrato con la previsione che il trasferimento delle risorse sia effettuato entro il 31 dicembre 2025, ferma la necessità che sia assicurato che le stesse risorse saranno utilizzate compatibilmente con i “profili scontati” nei tendenziali di finanza pubblica;

VISTI gli esiti della seduta del 23 ottobre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale il Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste:

-      ha preso atto delle richieste formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, rappresentando che le stesse saranno esaminate nella prospettiva di un intervento legislativo;

-      ha accolto le richieste formulate dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze;  

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana. Attuazione della previsione dell’art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. Individuazione dei criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza (2025)”.