Repertorio atto n. 222/CSR
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2 bis - dell’Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023”.
Rep. atti n. 222/CSR del 27 novembre 2025.
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella seduta del 27 novembre 2025:
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 3, il quale dispone che “il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e, secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale”;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione, del 17 agosto 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione delle uova e, in particolare, l’articolo 1, il quale dispone che l’allegato VII, parte VI, punto III, del citato regolamento (UE) n. 1308 del 2013 è modificato come segue:
- il punto 2 è così sostituito: «2. La stampigliatura delle uova a norma del disposto del punto 1 deve essere effettuata nel luogo di produzione.»;
- è inserito il punto 2-bis: «2-bis. Gli Stati membri possono, sulla base di criteri oggettivi, esentare le uova dall’obbligo di cui al punto 2 quando la stampigliatura è effettuata nel primo centro di imballaggio nel quale le uova sono consegnate.»;
VISTO il regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 della Commissione, del 17 agosto 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova;
VISTO il decreto 7 novembre 2024, n. 589469, del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2 bis - dell’Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall’art. 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023”;
VISTA la nota prot. n. 620366 del 18 novembre 2025 del Capo di gabinetto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 19967, con la quale, al fine dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza, è stato trasmesso lo schema di decreto in titolo, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica;
VISTA la nota prot. DAR n. 19984 del 18 novembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza ha trasmesso il suddetto schema di decreto, corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 24 novembre 2025;
VISTA la comunicazione del 26 novembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20656, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il report della consultazione della predetta Commissione politiche agricole, la quale ha espresso parere favorevole all’intesa sullo schema di decreto in titolo;
VISTI gli esiti della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’intesa sullo schema di decreto in titolo;
ACQUISITO l’assenso del Governo;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni attuative per l’esenzione dall’obbligo della stampigliatura delle uova nel luogo di produzione, ai sensi del punto 2-bis - dell’Allegato VII, parte VI, punto III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 - introdotto dall’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/2464 della Commissione del 17 agosto 2023”.