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Repertorio atto n. 44/CU

Deliberazione concernente la determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni.

Repertorio atti n. 44/CU del 19 aprile 2023             . 

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del 19 aprile 2023:

VISTO l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dall’articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, il quale prevede che “L’ente territoriale che ha proceduto alla designazione può attribuire, a proprio carico, alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province, che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o liberi professionisti, una indennità mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e quello di supplente, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riconoscimento della predetta indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza”;

VISTA la deliberazione di questa Conferenza (Rep. Atti n.148/CU del 7 ottobre 2021), con la quale sono stati definiti i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente agli anni 2021 e 2022;

RILEVATA la necessità di definire, con nuova deliberazione, i criteri per la determinazione dell’indennità relativamente agli anni 2023 e 2024;

VISTA la nota prot. DAR n. 6113 del 24 febbraio 2023, dell’Ufficio di coordinamento delle attività di segreteria di questa Conferenza, con la quale è stato chiesto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI se, ai fini della determinazione dei criteri di attribuzione delle indennità mensili alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province per gli anni 2023 e 2024, intendessero mantenere gli stessi criteri della predetta deliberazione del 7 ottobre 2021 - Rep. Atti n.148/CU - ovvero di far pervenire eventuali proposte di modifica;

VISTA la comunicazione, pervenuta via e-mail in data 24 febbraio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 6131, con la quale l’UPI ha ritenuto di non dover proporre modifiche alla deliberazione n. 148/CU del 7 ottobre 2021;

VISTA la comunicazione, pervenuta via e-mail in data 8 marzo 2023, acquisita al protocollo DAR n. 7133 del 10 marzo 2023, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato di voler mantenere per le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e degli enti di area vasta gli stessi criteri fissati nella predetta deliberazione n. 148/CU del 7 ottobre 2021;

VISTA la comunicazione, pervenuta via e-mail in data 15 marzo 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 7476, con la quale l’ANCI ha comunicato di voler mantenere gli stessi criteri di attribuzione delle indennità mensili previsti per le consigliere ed i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e delle province;

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pervenuta in data 21 marzo 2023 e acquisita in pari data al protocollo DAR n. 7945, con la quale il predetto Ministero ha evidenziato l’esiguità degli importi delle indennità corrisposte alle consigliere ed ai consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province;

CONSIDERATO che la predetta nota è stata inviata alle amministrazioni interessate e contestualmente, con nota DAR n. 8038 del 22 marzo 2023, è stata convocata una riunione tecnica per il giorno 29 marzo 2023;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 29 marzo 2023, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustrata la posizione di cui alla citata nota del 21 marzo 2023, hanno preso atto delle motivate ragioni evidenziate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ANCI e dall’UPI che, sottoposti ai vincoli finanziari derivanti dalla normativa vigente, hanno rappresentato la necessità di mantenere, anche per il biennio 2023-2024, la stessa indennità in una misura uguale alla deliberazione di questa Conferenza (atto Rep. n. 148 CU del 7 ottobre 2021);

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole, mentre l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole nei termini di cui al documento congiunto che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A);

DELIBERA

 

  1. per gli anni 2023 e 2024, il compenso per le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle Città metropolitane e delle Province è determinato, con onere a carico di ciascun ente territoriale che ha proceduto alla designazione e fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nel modo seguente:
    1. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali effettive/i è fissata da un massimo di euro 780 lordi a un minimo di euro 390 lordi e l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità regionali supplenti è fissata da un massimo di euro 390 lordi a un minimo di euro 195 lordi;
    2. l’indennità mensile attribuita alle consigliere e ai consiglieri di parità delle Città metropolitane e delle Province effettive/i e supplenti è fissata, rispettivamente, nella misura di almeno euro 68 lordi e euro 34 lordi; è facoltà delle singole Città metropolitane e Province destinare ulteriori risorse finanziarie per elevare le indennità fino ad un massimo del quintuplo, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari;
  1. per l’anno 2023, sono fatte salve le erogazioni delle indennità già eventualmente effettuate;
  1. il riconoscimento delle predette indennità alle consigliere e ai consiglieri di parità supplenti è limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza;
  1. è facoltà delle singole Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, Città metropolitane e Province destinare ulteriori risorse finanziarie per l’esercizio delle attività delle rispettive consigliere e consiglieri di parità, fatto salvo il rispetto degli equilibri di bilancio e l’osservanza dei vigenti vincoli economici e finanziari.

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