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Repertorio atto n. 94/CU

I

Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2024, n. 29, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sulle prestazioni di telemedicina erogabili presso il domicilio delle persone anziane – ID MONITOR 5860

 

Rep. atti n. 94/CU del 30 luglio 2025

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta del 30 luglio 2025:

 

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante “Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33” e, in particolare, l’articolo 9, concernente “Misure per la promozione di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane”, il quale prevede:

-     al comma 1, che “Al fine di consentire il mantenimento delle migliori condizioni di vita della persona anziana presso il proprio domicilio, con prioritario riferimento alla persona grande anziana affetta da almeno una patologia cronica, è promosso l’impiego di strumenti di sanità preventiva e di telemedicina nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.”;

-     al comma 2, che “Le prestazioni di telemedicina sono individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentito il CIPA, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e in coerenza con le linee guida organizzative contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare, finalizzate al traguardo M6C1-4, della Missione 6 - Salute, Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché con le progettualità dei servizi sanitari erogati in telemedicina, così come stabiliti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto responsabile dell'attuazione del Subinvestimento 1.2.3 - Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici, nell'ambito del predetto Investimento.”;

-     al comma 3, che “Con il decreto di cui al comma 2 è prevista la delimitazione del territorio nazionale in tre grandi aree geografiche e l'attivazione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in via sperimentale e per un periodo massimo di diciotto mesi, di almeno un servizio di telemedicina domiciliare nell'ambito di ciascuna di tali aree geografiche, prioritariamente destinato ai soggetti di cui al comma 1.”;

 

VISTA la nota del 9 giugno 2025, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 9639, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso lo schema di decreto sulle prestazioni erogabili di telemedicina presso il domicilio delle persone anziane, ivi rappresentando che il medesimo schema  di decreto recepisce le modifiche richieste dal Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), corredato del parere favorevole del medesimo CIPA, e dei preventivi concerti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per le disabilità, sottolineando, altresì, il carattere d’urgenza ai fini del raggiungimento del Target PNRR M6C1-4, Missione 6 Componente 1 – Investimento 1.2 - “Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e Telemedicina, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 9729 del 10 giugno 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di provvedimento alle amministrazioni interessate, chiedendo altresì al Ministero della salute di voler comunicare il termine di scadenza per l’adozione del suddetto decreto, ai fini del raggiungimento del sopra citato Target PNRR M6C1-4;

 

VISTA la nota del 12 giugno 2025, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 9937, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha comunicato che la scadenza per il raggiungimento del suddetto Target è il 31 dicembre 2025 e che il provvedimento in parola risulta propedeutico e necessario ai fini di tale raggiungimento;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 11133 del 1° luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha invitato la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e gli enti locali a comunicare il proprio riscontro tecnico, rappresentando il carattere d’urgenza segnalato dal Ministero della salute, di cui alla sopracitata nota prot. DAR n. 9937, ivi allegata;

 

VISTA la comunicazione del 3 luglio 2025 del Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 11340, con la quale è stato trasmesso un documento contenente osservazioni, richieste di chiarimenti e proposte emendative;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 11387 del 3 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato la sopra citata comunicazione con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 22 luglio 2025, anticipata al 16 luglio 2025 con successiva nota prot. DAR n. 11632 dell’8 luglio 2025;

 

TENUTO CONTO che, nel corso della suddetta riunione, i rappresentanti delle regioni hanno chiesto alcuni chiarimenti e due modifiche al testo del provvedimento, mentre il rappresentante dell’ANCI ha comunicato di non avere osservazioni e il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha rappresentato di non avere rilievi su quanto emerso in riunione;

 

VISTA la nota del 22 luglio 2025, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 12794, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso alle amministrazioni interessate lo schema di decreto in argomento, debitamente modificato a seguito delle osservazioni formulate nel corso della suddetta riunione tecnica del 16 luglio;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 12822 del 22 luglio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha diramato alle amministrazioni interessate la nota acquisita al prot. DAR n.12794 della medesima data, invitando le amministrazioni stesse a fornire il proprio riscontro;

 

VISTA la nota del 23 luglio 2025, acquisita, in pari data, con prot. DAR n. 12865, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per le disabilità ha espresso il formale concerto;

 

VISTA la comunicazione del 25 luglio 2025, acquisita con prot. DAR n. 13414 del 29 luglio 2025, con la quale il Coordinamento tecnico della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l’assenso sullo schema di provvedimento in oggetto;

 

VISTA la nota del 30 luglio 2025, acquisita con prot. DAR n. 13452 e diramata, in pari data, con nota prot. DAR n. 13475, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e finanze, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha rappresentato di non ravvisare motivi ostativi all’ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente alla riformulazione dell'articolo 7 nei seguenti termini: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’intesa sull’ultima stesura del provvedimento, su cui le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno comunicato il citato assenso il 25 luglio 2025;

 

CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha rappresentato la mancanza di motivi ostativi all’ulteriore corso del provvedimento, subordinatamente alla riformulazione dell'articolo 7;

 

CONSIDERATO che il Presidente di questa Conferenza ha dato lettura della riformulazione dell’articolo 7: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, le attività previste dal presente decreto sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

 

CONSIDERATO che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno accolto favorevolmente la suddetta riformulazione;

 

CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario di Stato per la salute ha espresso parere favorevole alla suddetta riformulazione;

 

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo del 15 marzo 2024, n. 29, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sulle prestazioni di telemedicina erogabili presso il domicilio delle persone anziane.