Repertorio atto n. 95/CU
Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
Rep. atti n. 95/CU del 30 luglio 2025.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 30 luglio 2025:
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. b), del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
VISTO l’articolo 1, commi 117 e 118, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;
VISTA la nota prot. n. 6401 del 21 febbraio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3280, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto in esame, corredato delle relazioni tecnica e illustrativa, al fine dell’iscrizione dell’argomento all’ordine del giorno della prima seduta utile di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. n. 11726 del 3 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5961, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rappresentare di aver avviato proficue interlocuzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze ai fini dell’acquisizione del previsto concerto, ha richiesto la convocazione di una riunione tecnica per l’esame dello schema in oggetto;
VISTA la nota prot. DAR n. 5967 del 4 aprile 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto, unitamente alla relativa documentazione, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 9 aprile 2025;
CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del 9 aprile 2025, nel corso della quale le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto di posticipare il termine per l’erogazione delle risorse, indicato all’articolo 6 del decreto in esame, al 31 dicembre di ciascuna annualità. Il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, nel comunicare che il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato era in corso di diramazione, ne ha anticipato il contenuto evidenziando, in particolare, l’impossibilità di posticipare il termine oggetto di discussione in quanto stabilito per legge;
VISTA la nota prot. DAR n. 6314 del 10 giugno 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha richiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nuovo schema di decreto aggiornato alla luce delle osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e corredato del formale concerto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la comunicazione dell’11 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6398 e diramata, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6416, con la quale il Coordinamento interregionale tecnico infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso un documento di osservazioni allo schema di decreto in esame;
VISTA la nota prot. n. 17016 del 14 aprile 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6566, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con richiesta di voler tener conto delle osservazioni ivi formulate;
VISTO il predetto parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che, con riguardo, in particolare, all’articolo 6 dello schema di decreto in oggetto, evidenzia, tra l’altro, che “[…] sul punto, pur prendendo atto delle perplessità manifestate, si ritiene che la relazione tecnica non sia la sede in cui rappresentarle. Si suggerisce di valutare un intervento normativo volto ad aggiornare l’autorizzazione di spesa all’effettiva operatività della disposizione anche al fine di non determinare effetti negativi sulla spesa”;
VISTA la nota prot. DAR n. 6615 del 15 aprile 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la citata nota, acquisita al prot. DAR n. 6566 del 14 aprile 2025, con la contestuale richiesta, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del nuovo testo, corredato del concerto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota prot. DAR n. 9083 del 29 maggio 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, facendo seguito alla nota prot. DAR n. 6615 del 15 aprile 2025, ha sollecitato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad inviare il nuovo testo dello schema di decreto, che tenesse conto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, corredato del formale concerto del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota prot. n. 24002 del 9 luglio 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 11771 e contestualmente diramata con nota prot. DAR n. 11786, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il nuovo schema di decreto e la relazione tecnica, che tengono conto delle osservazioni formulate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze, pervenute con la citata nota prot. DAR n. 6566 del 14 aprile 2025;
CONSIDERATO che la trattazione del punto in argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 10 luglio 2025 di questa Conferenza, è stata rinviata su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota prot. GAB-MEF n. 35072 del 28 luglio 2025, acquisita, in data 29 luglio 2025, al prot. DAR n. 13312, e diramata, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 13377, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso il parere formulato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
CONSIDERATI gli esiti della seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l’intesa condizionata all'impegno del Governo a promuovere, comunque, le opportune ed urgenti modifiche normative necessarie per consentire l’impiego delle risorse per l’annualità 2025, prorogando al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per il loro impiego;
- l’ANCI ha espresso l’intesa, evidenziando che l’esiguità delle risorse non consente di dare risposte concrete a problemi come il sostegno alla morosità incolpevole e il sostegno alle locazioni, che oggi rappresentano una grande emergenza nazionale;
- l’UPI ha espresso intesa;
CONSIDERATO che, nel corso della medesima seduta del 30 luglio 2025 di questa Conferenza, il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha accolto la condizione posta dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE INTESA
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.