Repertorio atto n. 1/CU
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile”.
Rep. Atti n. 1/CU del 15 gennaio 2026.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 15 gennaio 2026:
VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a tenore del quale la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTO il “Codice della protezione civile”, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e, in particolare, l’articolo 7, comma 1, il quale prevede che ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in tre tipologie; in particolare, la lett. b), del citato comma 1, menziona le “emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa”;
VISTO, altresì, l’articolo 45, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, che istituisce il “Fondo regionale di protezione civile”, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018;
VISTO il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” e, in particolare:
- l’articolo 2, comma 4, il quale dispone che il Fondo regionale di protezione civile, previsto dall’articolo 45 del “Codice di protezione civile”, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l’anno 2025, nella misura di 20 milioni di euro;
- l’articolo 2, comma 5, il quale disciplina la ripartizione delle risorse in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all’articolo 45, comma 1, del citato “Codice della protezione civile”;
- la lett. a), del sopraindicato comma 5 dell’articolo 2, la quale prevede che la quota delle citate risorse, in relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali, pari al 40 per cento, è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;
- l’articolo 2, comma 6, il quale prevede che “la quota di cui al comma 5, lett. a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022” e che, sulla base dei suddetti criteri, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni e il Capo del Dipartimento della protezione civile, con proprio provvedimento, adotta il Piano generale di riparto e dispone l’assegnazione delle relative risorse;
VISTO il decreto 13 luglio 2022 del Presidente del Consiglio dei ministri, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile” e, in particolare, l’articolo 1, comma 2, con il quale, sulla base dei criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo 1, la Conferenza unificata trasmette al Dipartimento della protezione civile il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni;
VISTA la nota prot. n. 7602/C13PC del 5 dicembre 2025 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, acquisita, in pari data, al protocollo DAR n. 21294, con la quale, al fine di sancire l’accordo in titolo, è stata trasmessa la nota prot. n. P001/2025/21.1-2015-9 della Commissione protezione civile della medesima Conferenza, contenente le tabelle costituenti il Piano generale di riparto delle risorse del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2025;
VISTA la nota prot. DAR n. 21347 del 5 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 10 dicembre 2025;
VISTA la comunicazione dell’11 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21668, con la quale l’ANCI ha trasmesso un documento, con richiesta di esplicitare, nelle suddette tabelle di riparto del Fondo regionale di protezione civile per l’anno 2025, “la percentuale e l’importo delle risorse assegnate agli enti locali all’interno della quota del 40% del Fondo, pari a 4.000.000,00 euro, fatte salve le eventuali variazioni che potranno emergere in fase attuativa”;
VISTA la nota prot. DAR n. 21675 dell’11 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto documento alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI;
CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 18 dicembre 2025 di questa Conferenza, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha chiesto il rinvio del punto, iscritto all’ordine del giorno, non essendo disponibile il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sul documento in argomento;
CONSIDERATO che nel corso della seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 di questa Conferenza:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo;
- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’accordo, raccomandando alle regioni di dare priorità, in sede di attuazione del riparto, all’assegnazione delle quote spettanti agli enti locali, in coerenza con i principi stabiliti dal d.P.C.m. del 13 luglio 2022, nonché di fornire un resoconto sull’andamento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento all’annualità 2025 e al biennio 2022-2023, in particolare sulle risorse effettivamente assegnate agli enti locali, al fine di favorire la trasparenza e una valutazione complessiva dell’effettiva applicazione dei criteri di destinazione previsti dalla normativa vigente;
- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’accordo;
- il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha chiesto il rinvio del punto, iscritto all’ordine del giorno, per l’effettuazione delle valutazioni di competenza da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze;
CONSIDERATO, altresì, che, nel corso della seduta del 15 gennaio 2026 di questa Conferenza:
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole alla stipula dell’accordo, con le osservazioni relative alla posizione espressa dall’ANCI nel corso della seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 di questa Conferenza, contenute nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’accordo, ribadendo la raccomandazione già formulata nel corso della seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 di questa Conferenza e contenuta nel documento trasmesso, che, allegato al presente atto (allegato 2), ne costituisce parte integrante, sottolineando che non esistono risorse strutturali dedicate ai servizi di protezione civile dei comuni e delle città metropolitane, nonostante questi costituiscano il primo presidio operativo del sistema e che in questo senso il Fondo regionale di protezione civile rappresenta uno degli strumenti principali di sostegno finanziario per il livello comunale; l’ANCI, pertanto, ha raccomandato alle regioni di dare priorità, in sede di attuazione di riparto, all’assegnazione delle quote spettanti agli enti locali, in coerenza con i principi stabiliti dal d.P.C.m. del 13 luglio 2022, nonché di fornire un resoconto sull’andamento del Fondo regionale di protezione civile, con riferimento all’annualità 2025 e al biennio 2022-2023, in particolare sulle risorse effettivamente assegnate agli enti locali, anche al fine di favorire la trasparenza e una valutazione complessiva dell’effettiva applicazione dei criteri di destinazione previsti dalla normativa vigente;
- l’UPI ha espresso avviso favorevole all’accordo;
CONSIDERATO che:
- il rappresentante del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha preso atto delle suddette raccomandazioni, a condizione che le stesse non alterino il testo dell’accordo in titolo;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alle osservazioni già espresse dall’ANCI nel corso della seduta straordinaria del 29 dicembre 2025 di questa Conferenza, hanno dato lettura della propria posizione di cui al citato documento trasmesso (allegato 1), rappresentando che il d.P.C.m. del 13 luglio 2022 prevede che le regioni debbano destinare, di norma, ma sempre subordinatamente alle esigenze riscontrate sui territori, il 15% della propria quota del Fondo regionale di protezione civile e che tale previsione, in considerazione del fatto che le calamità non sono a priori pianificabili, non può tradursi in un obbligo sistematico, visto che il legislatore ha previsto una flessibilità nell’uso dei fondi coerente con i differenti scenari emergenziali che possono determinarsi. In riferimento, poi, ai resoconti richiesti dall’ANCI, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno rappresentato che le medesime trasmettono, con cadenza semestrale, al Dipartimento della protezione civile, i piani di utilizzo, documenti che risultano accessibili e consultabili anche dall’ANCI ed hanno evidenziato che il resoconto delle modalità di impiego del Fondo regionale di protezione civile non può essere valutato con criteri aprioristici, ma deve essere commisurato e riferito agli scenari di protezione civile propri di ogni Regione, atteso che molto spesso il potenziamento del sistema di protezione civile degli enti locali è finanziato anche con fondi propri delle regioni. Hanno poi specificato che, d’altro canto, nessuna regione e provincia autonoma, nella definizione delle proprie politiche di protezione civile, può prescindere dalla collaborazione con gli enti locali;
- l’ANCI ha preso atto delle osservazioni formulate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ribadendo la raccomandazione relativa all’assegnazione delle quote spettanti agli enti locali e rappresentando che la raccomandazione medesima è stata formulata non con l’obiettivo di mettere ANCI e regioni in concorrenza ma al fine di una migliore funzione collaborativa;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul Piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 luglio 2022, recante “Criteri di riparto e modalità di trasferimento delle risorse del Fondo regionale di protezione civile”.