Repertorio atto n. 37/CU
Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria - approvato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”.
Repertorio atti n. 37/CU del 2 aprile 2026.
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella seduta del 2 aprile 2026:
VISTA la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione” e, in particolare, l’articolo 2, il quale prevede:
- al comma 1, che l’atto di iniziativa relativo alla richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell’ambito della propria autonomia statutaria e che il medesimo atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell’approvazione dell’intesa;
- al comma 3, che lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- al comma 4, che lo schema di intesa preliminare, di cui al sopracitato comma 3, è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata per l’espressione del parere, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione;
VISTA la nota prot. n. 705 del 27 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 3976, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra gli altri, ai fini dell’iscrizione all’ordine del giorno di questa Conferenza, lo schema di intesa preliminare tra il Governo e la Regione Liguria, approvato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 86 del 2024, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica e della relazione sulla sussidiarietà;
VISTA la nota prot. DAR n. 3986 del 27 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di intesa preliminare, con le inerenti relazioni, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI;
VISTA la nota prot. DAR n. 4172 del 3 marzo 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una riunione tecnica per il giorno 10 marzo 2026;
VISTA la nota prot. n. 770 del 6 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4439, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4470, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso, tra le altre, la relazione di analisi di impatto della regolamentazione (AIR), inerente allo schema di intesa preliminare in titolo;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 10 marzo 2026:
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha illustrato, tra l’altro, lo schema di intesa preliminare in titolo;
- i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano hanno chiesto chiarimenti in ordine alla possibilità che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento di che trattasi produca effetti finanziari anche sui bilanci delle altre regioni e si sono riservati di trasmettere un documento sull’argomento, predisposto dalla Regione Puglia;
- i rappresentanti dell’ANCI si sono riservati di trasmettere un documento contenente le proprie osservazioni e hanno, inoltre, chiesto chiarimenti in ordine al coinvolgimento dei Consigli delle Autonomie Locali (CAL) nel procedimento istruttorio relativo alle singole intese, considerato che, dalla documentazione diramata, tale presupposto sembrerebbe sussistere solo per la Regione Liguria;
- il rappresentante dell’UPI non ha espresso osservazioni;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra esposto, ha chiarito che lo schema di intesa in argomento contiene la clausola di invarianza finanziaria e che la legge n. 86 del 2024 già prevede che le intese non possono produrre effetti pregiudizievoli per le altre Regioni; ha chiesto inoltre ai rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI di trasmettere, possibilmente in tempi brevi, eventuali osservazioni;
VISTA la comunicazione del 10 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 4684, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 4697, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’esito alla suddetta riunione tecnica, ha inviato il preannunciato documento predisposto dalla Regione Puglia, avente ad oggetto “Osservazioni della Regione Puglia ai fini del parere, ai sensi dell’articolo 2 comma 4 della legge 26 giugno 2024, n. 86 sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto”;
VISTA la nota prot. DAR n. 5487 del 20 marzo 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha convocato una nuova riunione tecnica per il giorno 24 marzo 2026;
VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5500, con la quale l’ANCI, a causa di concomitanti impegni istituzionali, ha chiesto di posticipare la suddetta riunione tecnica;
VISTA la comunicazione del 20 marzo 2026, acquisita il 24 marzo 2026 al prot. DAR n. 5700, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha chiesto, a causa dell’impossibilità di assicurare la partecipazione dei coordinatori regionali, di differire la suddetta riunione tecnica;
VISTA la nota prot. DAR n. 5522 del 20 marzo 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha quindi comunicato il rinvio della riunione tecnica, già convocata per il giorno 24 marzo 2026, al 27 marzo 2026;
VISTA la comunicazione del 23 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 5615, e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. n. 5622, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale l’ANCI ha inviato un documento congiunto ANCI-UPI, contenente osservazioni, tra l’altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;
CONSIDERATO che nel corso della riunione tecnica del 27 marzo 2026;
- i rappresentanti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto hanno dato atto dell’avvenuto coinvolgimento, benché con modalità diverse, delle amministrazioni locali nel corso dell’iter istruttorio relativo a ciascuno schema di intesa preliminare e hanno comunque manifestato la disponibilità a dare espressa evidenza delle consultazioni a suo tempo effettuate con gli enti locali e a rinnovarle, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge 26 giugno 2024, n. 86;
- la rappresentante della Regione Campania ha fatto presente che, all’esito della riunione, avrebbe trasmesso un documento contenente osservazioni relative, in particolare, al possibile effetto delle intese nei confronti delle altre regioni, sia rispetto alle materie “non LEP”, sia rispetto alla materia “tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica”;
- il rappresentante della Regione Puglia ha ribadito le proprie osservazioni, già espresse nel documento precedentemente trasmesso;
- i rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI hanno evidenziato la necessità che il coinvolgimento delle autonomie locali, con riferimento ai contenuti degli schemi di intese, sia comunque attualizzato;
- il Capo di gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto di quanto sopra rappresentato, ha assicurato che l’intera documentazione ricevuta sarebbe stata esaminata e ha comunicato l’avvenuto inserimento dello schema di intesa preliminare in argomento all’ordine del giorno della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza;
VISTA la nota prot. n. 314497 del 27 marzo 2026, acquisita il 30 marzo 2026 al prot. DAR n. 6059 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6087, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale la Regione Campania ha inviato un documento, contenente le proprie considerazioni, tra l’altro, sullo schema di intesa preliminare in titolo;
VISTA la comunicazione del 30 marzo 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6118 e trasmessa, nella medesima data, con nota prot. DAR n. 6133, alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha inoltrato i documenti inviati dalla Regione Puglia, denominati, rispettivamente, “DOCUMENTO DI POSIZIONE – SINTESI Autonomia differenziata e pre-intese ex art. 116, comma 3, Cost.” e “Documento politico sulle pre-intese aventi ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116 III comma della Costituzione”;
VISTA la comunicazione del 2 aprile 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 6391, con la quale l’ANCI ha trasmesso un documento relativo agli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le regioni Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto, aventi ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, e dell’articolo 2, comma 3, della legge 26 giugno 2024, n. 86, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica”.
CONSIDERATO che nel corso della seduta del 2 aprile 2026 di questa Conferenza:
- le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole a maggioranza, con il parere negativo delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Puglia, Sardegna, Toscana e Umbria;
- l’ANCI ha espresso una valutazione non favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo, avuto riguardo al metodo seguito nel confronto svoltosi tra Regione e Governo e ha evidenziato che l’iter conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l’adozione di un rinnovato atto di iniziativa. In riferimento, in generale, agli schemi di intese preliminari, l’ANCI ha sottolineato che gli stessi sono il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte dai consigli regionali, non più in carica; tale circostanza, ad avviso dell’ANCI, pone, pertanto, questioni relative all’opportunità, insita nella ratio legis, che l’iniziativa regionale sia “attuale”, condizione che non può ritenersi soddisfatta dal rimando ad atti così risalenti, il cui utilizzo non è ritenuto coerente con le indicazioni di cui alla citata sentenza della Corte costituzionale, la quale prevede che l’iniziativa della Regione e l’intesa devono essere precedute da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, di cui non si ha evidenza nella documentazione disponibile;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha puntualizzato che nella sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024 non vi è alcun rilievo rispetto al “sentito degli enti locali”;
- l’UPI ha espresso parere favorevole sullo schema di intesa preliminare in titolo e ha fatto presente di aver trasmesso, in sede tecnica, un documento congiunto con l’ANCI, nel quale è stata rappresentata l’esigenza di integrare lo schema medesimo con la documentazione relativa all’avvenuta consultazione degli enti locali; l’UPI ha inoltre fatto presente che resta ferma l’esigenza che sulle intese perfezionate tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata vi sia il coinvolgimento degli enti interessati. Ha quindi rinnovato l’interesse a una riapertura del tavolo concernente il processo di riforma e ha consegnato un documento che, allegato al presente atto (allegato 1), ne costituisce parte integrante;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, preso atto della posizione dell’ANCI, in merito a quanto rilevato dall’ANCI medesima e dall’UPI ha precisato quanto segue: “Ritengo necessarie alcune precisazioni con riguardo ai rilievi congiunti dell’ANCI in ordine all’esigenza di un aggiornamento delle consultazioni, già svoltesi in tutte e quattro le regioni richiedenti, con i rispettivi enti locali del territorio regionale sugli schemi di intesa negoziati da ciascuna Regione con il Governo. In primo luogo, confermo la piena disponibilità a integrare le premesse di ciascuno schema di intesa con il riferimento alle consultazioni, di cui è già stata data ampia informazione ad ANCI ed UPI. In secondo luogo, il principio della “attualizzazione” delle consultazioni per assicurare piena attuazione del dettato costituzionale, trova già completo riscontro nella legge n. 86 del 2024. Questa, infatti, all’articolo 2, comma 5, impone anche una seconda tornata di consultazione degli enti locali di ciascuna Regione sui testi negoziati e modificati da Governo e Regioni all’esito del procedimento delineato dalla medesima legge”. Inoltre, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha precisato di ritenere che, sulla base delle indicazioni della Conferenza e sulla base di quelli che saranno gli atti di indirizzo parlamentari, si arriverà ad un testo d’intesa definitiva e quello sarà sottoposto alla rivalutazione dell’ANCI. Pertanto, lo stesso Ministro ha fatto presente di non ritenere che la prima valutazione possa essere soggetta ad una scadenza temporale. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha proseguito segnalando altresì che: “In terzo luogo, occorre valutare - al di là della petizione di principio - se l’esigenza ora manifestata in sede di Conferenza unificata trovi riscontro nelle specifiche realtà regionali all’interno delle quali si svolgono le consultazioni degli enti locali. Ebbene, ciascuna delle quattro Regioni richiedenti ha evidenziato che nessuna esigenza di aggiornamento della consultazione è stata rappresentata dalle rispettive rappresentanze degli enti locali in sede regionale. In particolare, la Regione Veneto ha ricordato che: a) non risulta pervenuto alcun rilievo, comunicazione o documentazione di ANCI Veneto; b) risultano alcuni articoli di giornali locali da cui si evince la posizione del Presidente di ANCI Veneto a favore della ripresa dell’iter di attuazione dell’autonomia differenziata. La Regione Lombardia ha dato conto che non risultano evidenze di rilievi posti sul tema da ANCI Lombardia e ha rappresentato che, nell’ambito del c.d. Patto per lo sviluppo (sede di confronto con le parti economiche, sociali e territoriali) in cui siedono, tra gli altri, ANCI Lombardia, Unione delle province lombarde e CAL, si sono svolti, da luglio 2024, undici incontri sul tema dell’autonomia differenziata in cui sono state affrontate le specifiche istanze regionali sulle materie poi oggetto degli schemi di intesa preliminare. Quindi, quell’approfondimento che era stato citato dalla sentenza n. 192, mi sembra che si sia svolto. La Regione Liguria ha comunicato che ANCI Liguria non risulta avere presentato alcun rilievo in ordine ai tempi della consultazione degli enti locali e alle modifiche intervenute nel corso dei negoziati al testo degli schemi di intesa. La Regione Piemonte, infine, ha informato che non risultano pervenuti rilievi in materia da parte delle associazioni rappresentative delle autonomie locali. Ha inoltre rappresentato che queste ultime erano state specificamente informate, anche con consegna di bozza degli atti, dall’Assessore competente nel corso della seduta del 24 novembre 2025 della Conferenza permanente Regione - Autonomie locali. Infine, nelle ulteriori consultazioni ciascuna Regione e i rispettivi enti locali potranno verificare se gli ulteriori contenuti degli schemi di intesa possano effettivamente interessare (come a prima vista pare di doversi escludere) le attribuzioni dei medesimi enti locali (ad esempio con riguardo alla materia delle professioni o della previdenza complementare e integrativa o ancora della tutela della salute)”;
- l’ANCI ha confermato la propria posizione e ha proposto un rinvio, anche breve, della trattazione del punto in titolo, al fine di poter procedere ad un confronto all’interno dell’Associazione medesima, anche con le ANCI regionali interessate, in funzione di quanto rappresentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
- il Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha fatto presente di non poter accedere al rinvio, in quanto le posizioni delle quattro ANCI regionali interessate risultano già espresse, come rappresentato;
nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge 26 giugno 2024, n. 86, sullo schema di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria - approvato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della medesima legge - avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”.