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Repertorio atto n. 15/CU

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani.

Rep. Atti n. 15/CU del 5 febbraio 2026.

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella seduta del 5 febbraio 2026:

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTA la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante “Provvedimenti in favore dei territori montani”, come modificata, da ultimo, dalla legge 12 settembre 2025, n. 131;

 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e, in particolare:

- l’articolo 1, comma 593, che istituisce il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle Province autonome;

- l’articolo 1, comma 595, il quale prevede che gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d’intesa con la Conferenza unificata;

 

VISTA la legge 12 settembre 2025, n. 131, recante “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della legge medesima, in base ai parametri altimetrico e della pendenza ed è definito contestualmente l’elenco dei comuni montani;

 

VISTO l’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 131 del 2025, il quale dispone che la ripartizione degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane destinati agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, effettuata con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, avvenga sulla base della classificazione dei comuni montani di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge;

 

CONSIDERATO che il medesimo articolo 4, comma 3, prevede che le regioni, in attuazione della propria programmazione, definiscono, nel rispetto dell’articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le modalità di assegnazione dei suddetti stanziamenti;

 

VISTO l’articolo 2, comma 4, della richiamata legge n. 131 del 2025, che conferisce delega al Governo per il riordino, l’integrazione e il coordinamento della normativa vigente in materia di agevolazioni in favore dei comuni montani, al fine di renderla coerente con la nuova classificazione dei comuni montani;

 

VISTA la nota prot. n. 396 del 4 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso lo schema di accordo in titolo, unitamente alla nuova formulazione dell’articolo 2 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante “Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani”, con richiesta di iscrizione all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza, convocata per il 5 febbraio 2026;

 

VISTA la nota prot. DAR n. 2175 del 4 febbraio 2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI;

 

VISTA la nota prot. MEF – RGS prot. n. 25551 del 5 febbraio 2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di accordo in titolo;

 

CONSIDERATO che nella seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza:

 

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo in titolo nella formulazione concordata, di cui è stata data parziale lettura;

- l’ANCI e l’UPI, in riferimento alla formulazione dello schema di accordo in titolo, illustrata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, hanno espresso avviso favorevole;

- il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha evidenziato problematiche di carattere tecnico in merito alla ripartizione, nell’anno 2026, delle risorse relative all’anno 2025 e, sul punto, nell’ambito di un articolato dibattito, il Presidente di questa Conferenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha precisato che il Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all’articolo 9, comma 2, prevede che il riporto di cui alle lettere a), b), c), è effettuato non oltre il secondo esercizio finanziario successivo a quello in cui lo stanziamento è stato iscritto in bilancio la prima volta ed ha proposto, altresì, che nel testo dell’accordo si faccia riferimento, sia al punto 1 che al punto 2, non agli stanziamenti ma alle risorse disponibili al momento del riparto del FOSMIT. A fronte di tale proposta, il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha dato l’assenso a procedere con l’accordo e ha chiesto di allegare la citata nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (allegato 1) al presente atto, di cui costituisce parte integrante;

 

CONSIDERATO, altresì, che, nel corso della medesima seduta del 5 febbraio 2026 di questa Conferenza, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole all’accordo, con la suddetta modifica proposta dal Presidente di questa Conferenza, in qualità di Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

ACQUISITO quindi, l’assenso del Governo, delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, dell’ANCI e dell’UPI;

         

SANCISCE ACCORDO

 

 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI, nei termini sottoindicati:

 

1.                  In sede di ripartizione per l’anno 2025 delle risorse disponibili al momento del riparto del FOSMIT, destinate agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 12 settembre 2025, n. 131, il Governo si impegna ad applicare i criteri di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 131 del 2025 e al relativo regolamento attuativo, sulla base delle determinazioni assunte in auto-coordinamento dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ove comunicate entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.

 

2.                  In sede di utilizzo della quota regionale delle risorse FOSMIT 2025 disponibili al momento del riparto - nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alle Regioni nella definizione delle modalità di assegnazione degli stanziamenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 12 settembre 2025, n. 131 - le medesime Regioni potranno tenere conto delle esigenze dei comuni compresi nell’elenco storico predisposto sulla base della legge del 1952 ma che non rientrano nei nuovi criteri di classificazione ai sensi dell’articolo 2 del  citato regolamento di classificazione dei comuni montani.

 

3.                  Fino all’eventuale aggiornamento della normativa regionale in materia, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani.

 

4.                  Fino all’esercizio della delega di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 12 settembre 2025, n. 131, restano ferme le misure di natura agevolativa a favore dei comuni montani, di cui alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del regolamento di classificazione dei comuni montani.

 

5.                  Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.