Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni in materia di interventi strategici a favore di Regioni e Province autonome.
Repertorio atti n. 164/CSR del 10 ottobre 2019
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta straordinaria del 10 ottobre 2019;
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone, al comma 1, che Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo in materia di concorso regionale alla finanza pubblica sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 15 ottobre 2018 (Atto rep. n. 188/CSR);
VISTO in particolare il punto 5) del predetto Accordo che prevede che le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato di verificare, in occasione della predisposizione della legge di bilancio per l’anno 2020, la possibilità di anticipare il pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione a decorrere dall’anno 2020;
VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo regionale;
VISTO l’articolo 1, comma 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che, da ultimo, ha rinviato all’anno 2020 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
VISTO l’articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, al fine di consentire la piena attuazione dei princìpi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, stabiliti dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, con particolare riferimento alla definizione delle procedure e delle modalità di applicazione delle norme in materia di fiscalizzazione dei trasferimenti di cui agli articoli 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011 e di attribuzione alle regioni a statuto ordinario di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente, ha previsto l’istituzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle regioni;
CONSIDERATO che, in attuazione del citato articolo 1, comma 958, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 152573 del 20 giugno 2019 sono stati nominati i rappresentanti del predetto tavolo;
CONSIDERATA la necessità di rinviare ulteriormente l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le Regioni, è stato predisposto uno schema di accordo in materia di interventi strategici a favore di Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che detto accordo, non iscritto all’ordine del giorno dell’odierna seduta straordinaria del 10 ottobre 2019, è stato esaminato ed è stato condiviso dal Governo e dalle Regioni;
ACQUISITO, pertanto, l'assenso del Governo e delle Regioni sul testo dell’accordo così come concordato in seduta;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
- Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato di anticipare l’applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 in materia di pieno utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa a decorrere dall’anno 2020.
- Le Regioni a statuto ordinario e lo Stato concordano l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dall’anno 2021.
- Lo Stato e le Regioni si impegnano a differire il termine di cui all’articolo 1, comma 515, della legge n. 145 del 2018 dal 31 marzo 2019 al 31 dicembre 2019. Conseguentemente, le Regioni e lo Stato si impegnano a conseguire l’Intesa per la redazione del Patto per la Salute 2019 – 2021 entro il predetto termine del 31 dicembre 2019 al fine di salvaguardare l’incremento delle risorse già previsto dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 del fabbisogno sanitario nazionale per gli anni 2020 e 2021. Si concorda, inoltre, di incrementare di 2 miliardi il livello delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988.
- Le Regioni a statuto ordinario concordano con lo Stato che la disciplina dei meccanismi di riparto del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale entra in vigore dall’anno 2021 al fine di consentire gli approfondimenti necessari volti a superarne le difficoltà applicative.
- Si concorda l’adeguamento delle priorità di investimento secondo gli obiettivi indicati dalla nota di aggiornamento al DEF 2019, con particolare riguardo al green new deal.
- Al fine di accelerare gli investimenti nazionali e comunitari, anche attraverso la definizione di procedure di semplificazione, si concorda sull’opportunità di istituire un Tavolo Stato, Regioni ed Enti locali.
- Le Regioni a Statuto ordinario e lo Stato concordano, altresì, di avviare un’analisi finalizzata a individuare le possibili soluzioni per consentire la riduzione degli oneri del debito in modo da liberare risorse in favore della crescita sostenibile e degli investimenti, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.
- Si concorda sulla necessità di riconciliare i residui tra Stato e Regioni, al fine di migliorare l’attendibilità dei bilanci sia delle regioni che dello Stato.
- Per la realizzazione del presente Accordo sono condivise le ipotesi normative di cui all’allegato n. 1, da inserire nell’ambito dei provvedimenti normativi che si sostanziano nella manovra di bilancio per l’anno finanziario 2020, previa definizione, ove necessario, di idonea forma di compensazione degli effetti finanziari.
- In conseguenza del presente accordo sono salvaguardati i trasferimenti in favore delle Regioni di cui alla Tabella 1. Con riferimento al capitolo all’edilizia sanitaria sono fatte salve eventuali rimodulazioni, fermo restando il finanziamento del programma complessivo, così come integrato al punto 3.