Esplora contenuti correlati

Repertorio atto n. 22/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70, dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n.169, e dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante l’assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalità di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne.

Rep. atti n.    22/CSR  del  13 febbraio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell’odierna Seduta del  13 febbraio 2019

VISTO l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70, l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n.169, e l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, che prevedono che le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n.1371/2007, del Regolamento (CE) n.2006/2004 e del Regolamento (UE) n.1177/2010, relative ai diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario, con autobus e via mare, che prevedono l’istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori nel settore dei trasporti;

CONSIDERATO che le stesse disposizioni sopra indicate prevedono che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Autorità di regolazione dei trasporti, d’intesa con la Conferenza, le risorse del Fondo sopra citato siano assegnate a progetti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l’importo corrispondente all’ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale e locale, riferibili al proprio territorio;

VISTO lo schema di decreto, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell’Autorità di regolazione dei trasporti, volto a dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, diramato con nota prot. DAR 501 P-4.37.2.13 del 10 gennaio 2019;

VISTI gli esiti dell’incontro tecnico svoltosi in data 22 gennaio 2019, nel corso del quale le Regioni, esprimendo in linea di massima, l’avviso favorevole sul provvedimento,  si sono impegnate a trasmettere un documento formale nel quale sono riportate sia le richieste di modifica allo schema di decreto in esame, relativo alla definizione dei criteri e delle modalità derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri, sia le richieste che attengono al contenuto del successivo decreto, volto a ripartire tra le Regioni le risorse stesse;

VISTA la nota prot. DAR 1945 P-4.37.2.13 del 1° febbraio 2019, con la quale sono state trasmesse le osservazioni e le richieste di modifica delle Regioni;

VISTO il nuovo schema di provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti diramato con nota prot. DAR 2261 P-4.37.2.13 del 7 febbraio 2019, modificato tenendo conto di quanto richiesto dalle Regioni e dal Ministero dell’economia e delle finanze nel corso della riunione tecnica sopra citata;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n.70, dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n.169, e dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante l’assegnazione delle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni per violazioni delle disposizioni in materia di diritti dei passeggeri nelle modalità di trasporto ferroviario, con autobus e via mare e per vie navigabili interne.

Per saperne di più

Torna all'inizio del contenuto