Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità” di cui all’articolo 1, commi 403 e 406 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Rep. Atti n. 167/CSR del 17 Ottobre 2019
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 17 ottobre 2019;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e, in particolare, l’articolo 10, che stabilisce l’adozione in via ordinaria del metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni al cui sviluppo devono risultare funzionali i modelli organizzativi dei soggetti erogatori nonché sulla qualità dell’assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO l’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, che demanda il Governo per l’individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
VISTO il decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “Individuazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69”, e in particolare l’articolo 1 che definisce i nuovi compiti e le funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale;
VISTI i seguenti decreti del Ministro della salute:
- DM 16 dicembre 2010, recante “Erogazione da parte delle farmacie di specifiche prestazioni professionali”;
- DM 8 luglio 2011, recante “Erogazione da parte delle farmacie di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
- DM 11 dicembre 2012, recante “Criteri in base ai quali subordinare l’adesione delle farmacie pubbliche ai nuovi servizi, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 153/2009”;
- DM 2 aprile 2015, n. 70, su “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
VISTA l’Intesa Rep. Atti n. 82/CSR del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016, che all’articolo 5, comma 7 prevede che “le Regioni provvedano a definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina di iniziativa e della farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;
VISTO l’articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, il quale prevede che “Al fine di consentire l’attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, per il triennio 2018 - 2020, è avviata, in nove Regioni, una sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 153/2009, erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 406”;
VISTO il successivo comma 405, che prevede che la sperimentazione, di cui al predetto comma 403, è sottoposta a monitoraggio da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005, al fine di verificarne le modalità organizzative e gli importi, nonché di valutarne un’eventuale estensione sull’intero territorio nazionale, fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
VISTA l’Intesa del 19 aprile 2018, Rep. Atti n. 73/CSR, sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, finalizzato ad individuare le nove regioni in cui avviare la sperimentazione per la remunerazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie per gli anni 2018 - 2020;
CONSIDERATO che il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 17 maggio 2018 individua le nove Regioni interessate dalla sperimentazione;
CONSIDERATO che l’Intesa del 7 marzo 2019 (Rep. Atti n. 33/CSR) recepisce la deliberazione CIPE concernente la ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione e prevede che l’erogazione del finanziamento sarà effettuata nel rispetto del cronoprogramma delle attività sperimentali inviato dalle Regioni coinvolte nella sperimentazione;
TENUTO CONTO che:
- il cronoprogramma delle attività sperimentali dovrà rispondere alle Linee di indirizzo formulate dal Gruppo di lavoro costituito con decreto del Direttore generale della Programmazione sanitaria del 30 novembre 2018;
- lo stesso cronoprogramma dovrà essere notificato al Comitato paritetico e al Tavolo tecnico di cui ai citati articoli 9 e 12 dell’Intesa del 23 marzo 2005, al fine di acquisire parere favorevole;
PRESO ATTO che il Gruppo di lavoro, appositamente costituito, ha elaborato le “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”;
VISTA la nota del 9 agosto 2019, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo, il provvedimento indicato in oggetto;
VISTA la nota del 13 agosto 2019 (prot. n. 13431) di questo Ufficio di Segretaria, con la quale la suddetta documentazione è stata trasmessa alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole all’accordo sul documento indicato in oggetto, Allegato A, con la precisazione contenuta nel documento consegnato, Allegato B);
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di Comunità”, Allegato A, parte integrante del presente atto, nei termini seguenti:
- le nove Regioni coinvolte nella sperimentazione si impegnano a recepire formalmente i contenuti del presente Accordo entro 30 giorni dalla data di approvazione dello stesso;
- le stesse Regioni si impegnano a trasmettere il cronoprogramma delle attività sperimentali alla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria entro 30 giorni dall’approvazione;
- verrà erogata alla Regione una quota del 20% dell’intero importo spettante (importo ripartito tra le Regioni con l’Intesa sulla ripartizione del finanziamento destinato alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali previste dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 153/2009 erogate dalle farmacie con oneri a carico del SSN, Rep. Atti n. 33/CSR del 7 marzo 2019) dopo la valutazione positiva del Cronoprogramma regionale da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa stipulata il 23 marzo 2005;
- le successive quote pari all’80% saranno suddivise in una quota del 40% alla realizzazione del 50% delle attività previste nel citato Cronoprogramma, illustrate in una relazione intermedia dettagliata. La citata quota sarà erogata solo dopo il parere positivo del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico sulla richiamata relazione intermedia, ed un’ultima quota pari al 40% dopo l’approvazione della Relazione finale da parte del Comitato paritetico e del Tavolo tecnico. La mancata presentazione ed approvazione del Cronoprogramma o delle relazioni (intermedia e finale) comporta la mancata erogazione della quota spettante ed il recupero delle quote già erogate;
- ai fini del monitoraggio della sperimentazione, le Regioni dovranno trasmettere semestralmente alla Direzione generale della Programmazione sanitaria, le schede di rilevazione generale insieme ad un report quale relazione di verifica per ogni sperimentazione indicata, in corso o conclusa negli anni 2019 – 2021;
- l’attività di sperimentazione si dovrà concludere entro il 31 dicembre 2021;
- alle disposizioni del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.