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Repertorio atto n. 191/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019 come aggiornate dal decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 38, comma 1-novies.

Rep. Atti n.    191/CSR     28 novembre 2019                  

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 28 novembre 2019:

VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale, tra l’altro, prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati dal Piano Sanitario Nazionale da assegnare alle Regioni per la predisposizione, ai sensi del successivo comma 34bis, di specifici progetti;  

VISTO il comma 34bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui le Regioni, per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano Sanitario Nazionale, elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni;

VISTO il comma 34bis dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato per gli aspetti concernenti il finanziamento di progetti regionali in materia sanitaria dall’articolo 79, comma 1quater del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e dall’articolo 3bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’Intesa con la Conferenza Stato – Regioni, provvede a ripartire tra le Regioni le medesime quote vincolate all’atto dell’adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente. Al fine di agevolare le Regioni nell’attuazione dei progetti di cui al predetto comma 34, il Ministero dell’economia e finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell’importo complessivo annuo spettante a ciascuna Regione, mentre l’erogazione del restante 30 per cento è subordinata all’approvazione da parte della Conferenza Stato – Regioni, su proposta del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle Regioni. La mancata presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell’anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata;

VISTA la legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”; 

VISTO il decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni con legge 8 novembre 2012, n. 189 “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”;

VISTA l’Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate per l’anno 2018 per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario Nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sancita da questa Conferenza il 1° agosto 2018 (Rep. Atti n. 149/CSR);

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sulla proposta del Ministero della salute, sancito da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2018 (Rep. Atti n. 150/CSR), con il quale sono stati individuati gli indirizzi progettuali per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2018 ed è stato definito l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;

VISTO l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento “Piano nazionale della cronicità” (Rep. Atti n. 160/CSR del 15 settembre 2016);

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014) (di seguito Patto della Salute) che all’articolo 1 comma 5 recita: “Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono utilizzare la quota complessiva annua spettante a valere sul riparto della quota vincolata degli obiettivi di carattere prioritario del Piano sanitario nazionale per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali proposte dal Ministero della Salute ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ad integrazione delle risorse ordinariamente preordinate a tali aree di attività. Le Regioni impegnate nei Piani di rientro individuano le linee progettuali da realizzare, in coerenza con gli obiettivi dei Programmi operativi approvati. Resta comunque inteso che dette quote, così come il finanziamento di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità extrasanitarie. Si conviene che le risorse vincolate assegnate alle Regioni siano utilizzate non solo per gli obiettivi di piano ma anche per gli obiettivi prioritari definiti nell’ambito del presente Patto per la salute, purché dedicati e finalizzati al miglioramento dell’erogazione dei Lea”;

 

VISTO l’articolo 17, comma 1 della suddetta Intesa concernente il nuovo Patto per la salute 2014 -2016 che conferma, per gli anni 2014 - 2016, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1 dello stesso Patto, la destinazione per il Piano Nazionale della Prevenzione di 200 milioni di euro annui, oltre alle risorse individuate a valere sulla quota di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 1996, n. 662 e successive integrazioni;

VISTO il comma 2 del citato articolo 17 del Patto della Salute che recita: ”Con il presente Patto le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano convengono che il 5 per mille della quota vincolata per il Piano nazionale della prevenzione, di cui agli accordi previsti per la realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale indicati al comma 1, venga destinato a una linea progettuale per lo svolgimento di attività di supporto al Piano nazionale della prevenzione medesimo da parte dei network regionali dell’Osservatorio nazionale screening, Evidence-based prevention, Associazione italiana registri Tumori”;

VISTA l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il “Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018” (Rep. 156/CSR del 13 novembre 2014);

VISTO l’Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Treno e Bolzano, concernente il “Piano Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 – Documento per la valutazione” (Rep. Atti n. 56/CSR del 25 marzo 2015);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 che reca “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza in data 6 giugno 2019, ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministro della salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019 (Rep. Atti n. 91/CSR);

VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza in data 6 giugno 2019 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019 (Atto Rep. n. 89/CSR del 6 giugno 2019);

CONSIDERATO che, a seguito della predetta Intesa Rep. Atti. n. 89/CSR, sono state emanate successive norme nazionali per la cui applicazione si rende necessario aggiornare l’Intesa medesima e la proposta di Accordo sugli obiettivi di PSN, con relativa proposta di ripartire tra le Regioni la quota di 1.079,916 mln di euro;

RILEVATO, pertanto, che il presente Accordo sostituisce il precedente del 6 giugno 2019 (Rep. Atti. n. 91/CSR), con conferma delle linee progettuali già individuate nel precedente Accordo e della scheda progetto di cui all’Allegato C), e sostituzione della scheda finanziaria di cui all’Allegato B che prevede una diversa assegnazione delle risorse alle Regioni;

VISTA la nota del Ministero della salute del 5 novembre 2019, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa allo schema di Accordo indicato in oggetto, diramata il 6 novembre 2019 alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a cura dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;

 

VISTA la nota dell’11 novembre 2019 dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza di richiesta alle Regioni di assenso tecnico;

VISTA la comunicazione del 19 novembre 2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha dato il proprio assenso all’iscrizione del provvedimento all’ordine del giorno della Conferenza del 28 novembre 2019;

VISTA la comunicazione del 26 novembre 2019 con la quale il Coordinamento della Commissione salute delle Regioni ha espresso l’assenso tecnico sul provvedimento;

VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza in data 28 novembre 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, articolo 38, comma 1-novies, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all’aggiornamento della ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019 (Rep. Atti n. 192/CSR);

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sulla proposta in parola;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

PREMESSO CHE:

  • il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 2006-2008, approvato con il DPR 7 aprile 2006, nell’individuare gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, ne dispone il conseguimento nel rispetto dell’intesa sancita da questa Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Atto Rep. 2271/2005), ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti ed in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
  • il predetto PSN, nell’ambito di un più ampio disegno teso a promuovere le autonomie regionali e a superare le diversità e le disomogeneità territoriali, impegna Stato e Regioni nell’individuazione di strategie condivise volte a superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, accessibilità e qualità dei servizi, al fine di garantire uniformità dell’assistenza. Tali strategie possono essere sviluppate tramite la definizione di linee di indirizzo definite e concordate, in programmi attuativi specifici per la tutela dello stato di salute dei cittadini, attraverso interventi di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione;
  • il Patto per la salute 2014-2016 ha sottolineato esplicitamente la necessità di attuare concrete misure di programmazione sanitaria ed investire nel sistema salute, promuovendo percorsi di interazione con il territorio e tutte le istituzioni interessate, ed avviare percorsi anche innovativi di riorganizzazione dei servizi e di utilizzo razionale delle risorse al fine di rispondere appropriatamente ai bisogni di salute dei cittadini, tenendo conto dei profondi cambiamenti epidemiologici e sociali che caratterizzano il contesto del Paese;
  • il presente Accordo sostituisce l’Accordo sancito il 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 91/CSR) ed in particolare vengono rimodulate le risorse finanziarie secondo quanto indicato dalla nuova scheda di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente Accordo, e fa seguito alla nuova Intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE, relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019;

SI CONVIENE TRA LE PARTI CHE:

  1. le tematiche relative alle linee progettuali dell’anno 2019 dovranno essere trasversali a più ambiti di assistenza che risultino prioritari per la sanità del nostro Paese e conformi ai programmi e agli indirizzi condivisi con l’Unione europea e con i principali organismi di sanità internazionale. Le linee progettuali indicano, in particolare, la necessità di investire nel campo della cronicità e della non autosufficienza, delle tecnologie in sanità e della discriminazione in ambito sanitario, oltre che per le tematiche vincolate relative al piano nazionale della prevenzione e alle cure palliative e terapia del dolore;
  1. per l’anno 2019 sono 5 le linee progettuali per l’utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse vincolate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 e 34bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e i relativi vincoli economici, siano quelle di cui agli allegati A e B del presente Accordo, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e di seguito elencate:
  • linea progettuale Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i pazienti con multicronicità;
  • linea progettuale Promozione dell’equità in ambito sanitario;
  • linea progettuale Costituzione e implementazione della rete della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica – con vincolo di risorse pari a 100 milioni di euro;
  • linea progettuale Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione - con vincolo di risorse pari a 240 milioni di euro, di cui il 5 per mille dedicato al Supporto PNP - Network;
  • linea progettuale La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale territorio.
  1. a seguito della stipula dell’Intesa relativa all’assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del PSN per l’anno 2019, espressa nella Conferenza Stato-Regioni del 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 192/CSR), in applicazione dell’articolo 1, comma 34bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662, come modificato dal comma 1-quater dell’art. 79 decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e dall’art. 3-bis, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, alle Regioni verrà erogato, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a titolo di acconto, il 70 per cento delle risorse complessive di assegnazione per l’anno 2019;
  1. entro 60 giorni dalla stipula del presente accordo, le Regioni sono tenute a presentare specifici progetti per la realizzazione di alcune o tutte le linee progettuali individuate nell’Allegato A del presente accordo e rispettando i contenuti presenti nello stesso allegato. In particolare le Regioni sono tenute a:
  2. presentare un progetto per ciascuna linea progettuale che prevede risorse vincolate, riguardanti: linea progettuale Piano Nazionale della Prevenzione e relativi Network; linea progettuale Cure palliative e terapia del dolore,
  3. presentare un progetto per ciascuna delle linee progettuali non vincolate o per alcune di esse che la Regione intende sviluppare, utilizzando tutte le restanti risorse assegnate per gli obiettivi di Piano.

Non devono essere presentati più progetti per la stessa linea progettuale. Qualora si intenda presentare un progetto che prosegua quanto previsto nell’anno precedente, occorre che siano indicate le azioni e gli obiettivi specifici da conseguire nell’anno di riferimento;

  1. il progetto Piano Nazionale della Prevenzione e relativi Network dovrà essere corredato da un prospetto che evidenzi:
  • gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intendono conseguire;
  • i tempi entro i quali tali obiettivi si ritengono raggiungibili ed i costi connessi;
  • gli indicatori di valutazione quali-quantitativa degli interventi proposti;
  1. i progetti delle restanti linee progettuali dovranno essere elaborati seguendo la scheda progetto di cui all’allegato C del presente Accordo, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  1. nella deliberazione, o atto equivalente, che approva i progetti da presentare per l’anno 2019, dovrà essere necessariamente contenuta anche la specifica relazione illustrativa dei risultati raggiunti da ogni progetto presentato nell’anno precedente;

 

  1. all’erogazione del 30 per cento residuo si provvederà, nei confronti delle singole Regioni, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte di questa Conferenza su proposta del Ministero della salute, previa valutazione favorevole del Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005;
  1. nel caso in cui i progetti non vengano presentati nel termine di cui al punto 4., ovvero non vengano approvati in quanto carenti di uno o più elementi essenziali di cui ai punti precedenti, non si farà luogo all’erogazione della quota residua del 30 per cento e si provvederà al recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 70 per cento già erogata.

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