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Verbale del 07/10/2021


Verbale n. 20/2021
Seduta del 7 Ottobre 2021
                                                                                        

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO


Il giorno 7 ottobre 2021 alle ore 16.56 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8 in Roma, si è riunita, in seduta ordinaria, in collegamento con modalità di videoconferenza, la Conferenza Stato-Regioni (convocata con nota DAR prot. n. 16396 P-4.37.2.21 del 1° ottobre 2021 e integrata con nota DAR prot. n. 16558 P-4.37.2.21 del 5 ottobre 2021), per esaminare i seguenti punti all’ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione del report e del verbale della seduta del 22 settembre 2021.
Approvati

1. Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la rideterminazione delle quote di compartecipazione regionale all' IVA - Anno 2020. (ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.6/2021/83 - Servizio riforme istituzionali, finanza pubblica e rapporti internazionali
 Sancita Intesa

2. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019. (PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2021/30 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
 Parere reso

3. Intesa, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE)
 Codice sito 4.4/2021/11 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
 Sancita Intesa

4. Designazione, ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dei componenti della Conferenza Stato – Regioni in seno alla Commissione consultiva per l’attuazione del Numero di Emergenza Unico Europeo 112. (INTERNO)
   Codice sito 4.10/2021/91 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali
Designazioni acquisite

5. Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante Piano di gestione nazionale della Nutria (Myocastor coypus). (TRANSIZIONE ECOLOGICA)
Codice sito 4.14/2020/36 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
 Parere reso

6. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Archivio Centrale dello Stato di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/13 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Designazione acquisita

7. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/14 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Designazione acquisita

8. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/15 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Designazione acquisita

9. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca centrale di Firenze di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/16 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
Designazione acquisita

10. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/17 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
 Designazione acquisita
  
11. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/18 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
 Designazione acquisita

12. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di gestione dell’Opificio delle pietre dure (OPD), di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008. (CULTURA)
Codice sito 4.16/2021/20 - Servizio ambiente, territorio, istruzione e ricerca
 Designazione acquisita

13. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sullo schema di decreto relativo all’utilizzazione del Fondo foreste italiane – Annualità 2021 – Piani forestali di indirizzo territoriale. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Codice sito 4.18/2021/70 - Servizio politiche agricole e forestali
  Sancita Intesa

14. Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del sostituto del rappresentante regionale del Comitato Nazionale Zootecnico previsto all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
  Codice sito 4.18/2021/71 - Servizio politiche agricole e forestali
 Designazione acquisita

15. Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018. (SALUTE)
Codice sito 4.10/2021/93 - Servizio sanità, lavoro e politiche sociali 
Sancito Accordo

16. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 25/2017, n. 408/2017 e n. 361/2018. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI)
Codice sito 4.13/2021/39 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
 Rinvio

17. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di proroga dei termini contenuti nel decreto 28 ottobre 2016, n. 345. (INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ SOSTENIBILI - ECONOMIA E FINANZE)
Codice sito 4.13/2021/43 – Servizio attività produttive, infrastrutture e innovazione tecnologica
Rinvio

18. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”, sullo schema di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera ortofrutticola – contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
 Codice sito 4.18/2021/67 - Servizio politiche agricole e forestali
  Rinvio

19. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di viabilità forestale. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – CULTURA – TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 Codice sito 4.18/2021/26 - Servizio politiche agricole e forestali
 Sancita Intesa

20. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di pianificazione forestale. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI – CULTURA – TRANSIZIONE ECOLOGICA)
 Codice sito 4.18/2021/25 - Servizio politiche agricole e forestali
Sancita Intesa

Per le Amministrazioni dello Stato:
il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, GELMINI*; il Ministro per la pubblica amministrazione, BRUNETTA (in videoconferenza); il Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, ACCOTO (in videoconferenza); il Sottosegretario alla Transizione Ecologica, FONTANA (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, MORELLI (in videoconferenza); il Sottosegretario all’Economia e alle Finanze, SARTORE (in videoconferenza); il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, BATTISTONI (in videoconferenza); il Sottosegretario all’Interno, SIBILIA (in videoconferenza);  il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, SINISCALCHI**; il Coordinatore dell’Ufficio III per il coordinamento delle attività della Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, LO RUSSO.

Per le Regioni e le Province autonome (in videoconferenza):
Il Presidente della Regione Puglia, EMILIANO; il Vicepresidente della Regione Sicilia, ARMAO; l’Assessore della Regione Lombardia, MORATTI.


Presenti, inoltre, in videoconferenza, il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per la pubblica amministrazione, dott. RADICETTI e la Dirigente della Divisione III - Energie rinnovabili/Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica, dott.ssa CLEMENTI.

__________________________

* Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, On.le Mariastella Gelmini, è delegato ad esercitare le funzioni di Presidente della Conferenza.
** Il Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, Cons. Ermenegilda Siniscalchi, svolge le funzioni di Segretario della Conferenza Stato-Regioni.


Il Ministro GELMINI pone all’approvazione il report e il verbale della seduta del 22 settembre 2021.
 
Non essendovi osservazioni la Conferenza approva il report e il verbale della seduta del 22 settembre 2021.

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 1 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la rideterminazione delle quote di compartecipazione regionale all' IVA - Anno 2020.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, recante la rideterminazione delle quote di compartecipazione regionale all' IVA - Anno 2020, trasmesso, con nota n. 18343 del 24 settembre 2021 - U, dal Ministero dell’economia e delle finanze.
(All. 1)


Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 2 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Attuazione della Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 e del regolamento (UE) 941/2019.
(All. 2)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 3 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 13-quaterdecies del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la fissazione dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
(All. 3)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 4 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, dei componenti della Conferenza Stato – Regioni in seno alla Commissione consultiva per l’attuazione del Numero di Emergenza Unico Europeo 112.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa, quali propri rappresentanti, il dott. Livio De Angelis della Regione Lazio; il dott. Alberto Zoli della Regione Lombardia e il dott. Walter Occelli della Regione Piemonte. (All. 4/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
ACQUISISCE LE DESIGNAZIONI del Dott. Livio De Angelis della Regione Lazio, del Dott. Alberto Zoli della Regione Lombardia, del Dott. Valter Occelli della Regione Piemonte, quali rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome in seno alla Commissione consultiva di cui all'articolo 75-bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
(All. 4)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 5 all’o.d.g. che reca: Parere, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante Piano di gestione nazionale della Nutria (Myocastor coypus).

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime parere favorevole, condizionato all’accoglimento dell’emendamento riportato nel documento inviato per via telematica e all’impegno politico del Governo di reperire le risorse finanziarie necessarie per dare attuazione al Piano. (All. 5/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE nei termini riportati nell’Atto di Conferenza, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica recante “Piano di gestione nazionale della Nutria (Myocastor coypus)”, sul testo diramato con nota DAR n. 15634 del 20 settembre 2021, condizionato all’accoglimento di un emendamento e di un impegno politico riportati in un documento che, allegato all’atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1).
(All. 5)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 6 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Archivio Centrale dello Stato di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Daniele Tranchida della Regione Siciliana. (All. 6/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Archivio Centrale dello Stato, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, il dottor Daniele Tranchida della Regione Siciliana. 
(All. 6)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 7 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Roma di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa Ilaria Moroni della Regione Lazio. (All. 7/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca centrale di Roma, la Dott. ssa Ilaria Moroni della Regione Lazio di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.
(All. 7)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 8 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Maurizio Vivarelli della Regione Piemonte.  (All. 8/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, il Dott. Maurizio Vivarelli della Regione Piemonte. 
(All. 8)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 9 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca centrale di Firenze di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa la dott.ssa Angela Munari della Regione Veneto. (All. 9/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale componente in seno al Consiglio di Amministrazione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, la dottoressa Angela Munari della Regione Veneto.
(All. 9)
Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 10 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il prof. Marco Maria Tosolini della Regione Friuli Venezia Giulia. (All. 10/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per i beni sonori e audiovisivi (ICBSA), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, il Prof. Marco Maria Tosolini della Regione Friuli Venezia Giulia. 
(All. 10)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 11 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), di cui all’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il prof. Alessandro Luigini della Provincia autonoma di Bolzano. (All. 11/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale componente in seno al Comitato di Gestione dell’Istituto Centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD), di cui all’articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, il professore Alessandro Luigini della Provincia autonoma di Bolzano. 
(All. 11)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 12 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un componente in seno al Comitato di gestione dell’Opificio delle pietre dure (OPD), di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il prof. Francesco Gurrieri della Regione Toscana. (All. 12/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, quale componente in seno al Comitato di gestione dell’Opificio delle pietre dure (OPD), di cui all’articolo 9, comma 1, lettera e) del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 7 ottobre 2008, il Prof. Francesco Gurrieri della Regione Toscana. 
(All. 12)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 13 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sullo schema di decreto relativo all’utilizzazione del Fondo foreste italiane – Annualità 2021 – Piani forestali di indirizzo territoriale.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, sul nuovo testo diramato il 4 ottobre u.s.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 1, commi 663 e 664, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) sullo schema di decreto relativo all’utilizzazione del Fondo foreste italiane – Annualità 2021 – Piani forestali di indirizzo territoriale, nei termini riportati nell’Atto di Conferenza.
(All. 13)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 14 all’o.d.g. che reca: Designazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del sostituto del rappresentante regionale del Comitato Nazionale Zootecnico previsto all’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, designa il dott. Agostino Curreli della Regione Sardegna per la sostituzione di cui trattasi. (All. 14/a)

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
DESIGNA ai sensi dell’articolo 2 comma 1, lett. d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Dott. Agostino Curreli, della Regione Sardegna, quale componente in sostituzione del Dott. Giulio Capobianco, della stessa Regione, quale componente esperto in seno Comitato Nazionale Zootecnico previsto all’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52.
(All. 14)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 15 all’o.d.g. che reca: Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d’interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’accordo.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE ACCORDO tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:
VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” che, all’art. 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nella individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;
CONSIDERATO che le Regioni nonché le associazioni degli Odontoiatri e le associazioni degli Assistenti di studio odontoiatrico hanno fatto pervenire al Ministero della salute, a seguito di specifici incontri, diverse proposte di revisione del citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune problematiche riscontrate nell’applicazione di alcune disposizioni;
CONSIDERATO che le proposte di modifica formulate dalle Regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidevano in modo sostanziale sui contenuti dell’Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il citato Accordo del 23 novembre 2017;
TENUTO CONTO che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, che avrebbe richiesto tempi lunghi, con il suindicato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR) sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all’articolo 13, commi 1 e 2, del richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR) sono state nuovamente prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017;
TENUTO CONTO che nel corso dei diversi incontri svoltisi presso il Ministero della salute con le Regioni, le organizzazioni datoriali e le associazioni di categoria, sono state approfondite le difficoltà applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017 dal cui esame è emersa la necessità di apportare modifiche sostanziali al predetto Accordo;
ATTESO che al fine di rendere agevole l’applicazione delle modifiche è apparso utile, piuttosto che intervenire su singole parti dell’Accordo del 23 novembre 2017, predisporre il testo di un nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse sia le parti non modificate sia quelle emendate, così da avere un testo unico concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico;
RITENUTO quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisse integralmente l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, recante individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR), al fine di disporre di un unico testo, di pronta utilità, per la disciplina del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico;
SI CONVIENE
Art.1
(Individuazione della figura e del profilo)
1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e s.m.i., denominato «Assistente di Studio odontoiatrico» (ASO).
2. L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dai successivi artt. 11 e 12 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.
3. Gli standard professionali in termini di attività e competenze dell’Assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato dal successivo articolo 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo articolo 2.
Art. 2
(La formazione)
1. La formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.
2. E’ consentito l’utilizzo della Formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle “Linee Guida per l’utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 luglio 2019”.
3. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.
4. L’obbligo di aggiornamento annuale decorre dall’anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l’anno medesimo.
5. Nei casi di cui all’art. 11, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo.
6. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore a dodici mesi, la qualifica di assistente di studio odontoiatrico potrà essere acquisita anche tramite l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81.
Art. 3
(Contesto operativo)
1.L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.
Art. 4
(Contesto relazionale)
1. L'Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.
Art. 5
(Attività e competenze)
1. Le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:
a) tecnico clinico;
b) ambientale e strumentale;
c) relazionale;
d) segretariale e amministrativo.
2. Il processo di lavoro e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.
3. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.
Art. 6
(Requisiti di accesso)
1.Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione.
2. Chi ha conseguito una formazione scolastica all’estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
3. I cittadini stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia, devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
Art. 7
(Organizzazione didattica)
1. Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
2. Il corso è strutturato in due moduli:
a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.
Art. 8
(Aree disciplinari e docenza)
1. I moduli di cui all'art. 7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
b) area igienico-sanitaria;
c) area tecnico-operativa;
d) area relazionale;
2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al presente Accordo.
3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.
Art. 9
(Tirocinio)
1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio odontoiatrico.
2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.
3. Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all’articolo 14 comma 1 il tirocinio può essere svolto nel luogo e nell’orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.
Art. 10
(Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione)
1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
2. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
3. La composizione della commissione d'esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.
4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.
Art. 11
(Esenzione conseguimento dell’attestato di qualifica / certificazione)
1. Sono esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Sono, altresì, esentati dall’obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08.
3. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.
Art. 12
(Esenzione parziale per il conseguimento dell’Attestato di qualifica/certificazione)
1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’Assistente di Studio Odontoiatrico, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all’art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell’art.10 e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.
2. Al percorso formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento all’allegato 2, competenze n. 2 e 3, si accede con l’esibizione del contratto di lavoro individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente comma.
Art. 13
(Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi)
1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.
2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Restano ferme le disposizioni transitorie già previste dall’art. 13 dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR), come prorogate dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/ CSR) e dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR).
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR).
3. Il presente accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute.
Art. 15
(Clausola di invarianza)
Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(All. 15)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 16 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di proroga dei termini contenuti nei D.M. n. 25/2017, n. 408/2017 e n. 361/2018.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Sottosegretario SARTORI, nell’evidenziare alcune perplessità sul provvedimento, chiede il rinvio del punto.

Il Presidente EMILIANO accoglie il rinvio del punto.

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 17 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di proroga dei termini contenuti nel decreto 28 ottobre 2016, n. 345.

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa.

Il Sottosegretario SARTORI, come per il punto precedente, chiede il rinvio del punto.

Il Presidente EMILIANO accoglie il rinvio del punto.

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 18 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che istituisce il “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura”, sullo schema di Decreto ministeriale recante interventi per la filiera ortofrutticola – contributo straordinario per il rafforzamento patrimoniale delle Organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e per favorire il processo di internazionalizzazione. 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, condizionata all’accoglimento della modifica contenuta nel documento inviato per via telematica. (All. 18/a)

Il Sottosegretario BATTISTONI, accoglie la modifica delle Regioni.

Il Sottosegretario SARTORE, evidenziando alcune problematiche sul provvedimento, chiede il rinvio del punto.

Il Sottosegretario BATTISTONI accoglie il rinvio del punto.

Il Presidente EMILIANO accoglie il rinvio del punto.

Pertanto il punto è rinviato.

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 19 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di viabilità forestale. 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, sul testo diramato il 4 ottobre u.s.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi, dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di viabilità forestale diramato il 4 ottobre 2021.
(All. 19)

Il Ministro GELMINI pone all’esame il PUNTO 20 all’o.d.g. che reca: Intesa, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del d.lgs. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di pianificazione forestale. 

Il Presidente EMILIANO, in nome delle Regioni e delle Province autonome, esprime avviso favorevole all’intesa, sul testo diramato il 4 ottobre u.s.

Pertanto, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2018, recante Testo Unico in materia di foreste e di filiere forestali, sul decreto interministeriale in tema di viabilità forestale diramato il 4 ottobre 2021.
(All. 20)

Il Presidente EMILIANO chiede al Vicepresidente della Regione Siciliana, ARMAO, di presentare alcune osservazioni sulla governance del PNRR.

Il Vicepresidente ARMAO illustra un documento approvato in data odierna in Conferenza delle Regioni, concernente alcune iniziative finalizzate a migliorare la Governance del PNRR e la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla relativa programmazione e attuazione. Fa presente che le Regioni e le Province autonome devono partecipare, con i propri rappresentanti, alla Cabina di regia e ai Comitati interministeriali tematici per la transizione ecologica e per la transizione digitale, sia a livello tecnico che politico, sulle decisioni e sulle attività connesse al PNRR a qualsiasi titolo inferenti sulle proprie competenze. Esplica che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome deve essere coinvolta direttamente in tutte le decisioni di programmazione e attuazione del PNRR, così come le singole Regioni, per quanto riguarda la pianificazione, le opere e le attività di competenza territoriale. In questa prospettiva, le Regioni e le Province autonome non reputano utile un loro coinvolgimento allo stesso livello del partenariato economico e sociale. È necessario che, per quanto coordinate e complementari, la programmazione e l’attuazione del PNRR e dei Fondi europei siano mantenute distinte.
Pertanto, rivolgendosi al Ministro Gelmini, sottolinea la necessità di effettuare un monitoraggio costante per quanto attiene il sistema dei progetti, dei bandi e dei finanziamenti attuativi del PNRR.

Il Ministro GELMINI, nel ringraziare il Vicepresidente Armao, evidenzia che la conformazione della cabina di regia è stabilita dalla legge e prevede la presenza delle Regioni e degli Enti locali. Essendoci quindi la consapevolezza da parte del Presidente Draghi dell’indispensabilità del ruolo degli Enti locali, tranquillizza il Vicepresidente Armao. Anche per quanto riguarda il CITE e il CTD, cioè il Comitato Interministeriale della Transizione Ecologica e della Transizione Digitale, anch’essi sono stabiliti dalla norma e prevedono la presenza del Presidente della Conferenza. Se vi è, però, la necessità di una partecipazione ulteriore del singolo Presidente di Regione, questo il Governo lo valuterà. Conclude, pertanto, nel dire che vi è sempre la disponibilità del Governo ad ulteriori chiarimenti e ad un confronto costruttivo e partecipato con Regioni, Province e Comuni.

Il Ministro GELMINI ringrazia tutti per la collaborazione e dichiara conclusi i lavori della Conferenza Stato-Regioni alle ore 17.13.


              Il Segretario                                                                                   Il Presidente
  Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                                           Mariastella Gelmini 
DISTINTA DEGLI ALLEGATI

P. 1 ALL. 1    REP. ATTI N. 185/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 2 ALL. 2   REP. ATTI N. 186/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 3 ALL. 3   REP. ATTI N. 187/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 4 ALL. 4/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 4   REP. ATTI N. 188/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 5 ALL. 5/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 5   REP. ATTI N. 189/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 6 ALL. 6/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 6   REP. ATTI N. 190/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 7 ALL. 7/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 7    REP. ATTI N. 191/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 8 ALL. 8/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 8    REP. ATTI N. 192/CSR 7 OTTOBRE 2021
 
P. 9 ALL. 9/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 9    REP. ATTI N. 193/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 10 ALL. 10/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 10    REP. ATTI N. 194/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 11 ALL. 11/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 11    REP. ATTI N. 195/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 12 ALL. 12/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 12    REP. ATTI N. 196/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 13 ALL. 13   REP. ATTI N. 197/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 14 ALL. 14/a  DOC. REGIONI E PROVINCE AUTONOME
 ALL. 14    REP. ATTI N. 198/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 15 ALL. 15   REP. ATTI N. 199/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 19 ALL. 19   REP. ATTI N. 200/CSR 7 OTTOBRE 2021

P. 20 ALL. 20   REP. ATTI N. 201/CSR 7 OTTOBRE 2021

Per saperne di più

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