Intesa, ai sensi dell’art. 223, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla modifica del decreto ministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020, recante “disposizioni sul contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”.
Repertorio atti 170/CSR del 9 settembre 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 9 settembre 2021:
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO, in particolare, l’articolo 223 dello stesso decreto legge n. 34/2020 nel quale si prevede, “al fine di far fronte alla crisi del settore vitivinicolo, lo stanziamento dell’importo di 100 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini di qualità a denominazione di origine ed a indicazione geografica, nella corrente campagna”;
VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’Economia e della Finanze n. 9018686 del 22 luglio 2020, recante “Disposizioni relative alle modalità di applicazione dell’articolo 223 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per il contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”;
VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 8, del citato decreto interministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020 il quale, nello stabilire che nessun aiuto viene erogato ai produttori che non rispettano l’impegno assunto di ridurre la resa, riporta erroneamente, il termine “proposta”;
VISTO lo schema di decreto in epigrafe, pervenuto dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 374861 del 25 agosto 2021 e diramato con nota DAR n. 14421 del 30 agosto 2021;
CONSIDERATI gli esiti della riunione tecnica del giorno 2 settembre 2021, nel corso della quale le Regioni non hanno presentato osservazioni;
VISTI gli esiti della seduta odierna, nel corso della quale le Regioni hanno manifestato avviso favorevole all’intesa;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’art. 223, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei termini di cui in premessa, sulla modifica del decreto ministeriale n. 9018686 del 22 luglio 2020, recante “disposizioni sul contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica”.