Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e Province autonome
Repertorio atti n. 180/CSR del 22 settembre 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nella odierna seduta del 22 settembre 2021
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare il comma 1042 dell’articolo 1 il quale prevede che “con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037”;
VISTO il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti" e, in particolare, il comma 7-bis dell'articolo 1, che ha individuato le procedure per il recupero di somme nei confronti di regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente la “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e, in particolare l’articolo 15, comma 2, ai sensi del quale “Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.
VISTO il comma 6, dell’articolo 10, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, il quale prevede che “Nel caso in cui si renda necessario procedere al recupero di somme nei confronti di regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano le procedure di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”;
RITENUTO necessario disciplinare le modalità attuative del predetto comma 6, dell’articolo 10, del richiamato decreto-legge n. 121/2021;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’Accordo il cui contenuto soddisfa le richieste delle Regioni;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi target o delle milestone intermedie riguardanti gli interventi del PNRR:
• qualsiasi forma di recupero nei confronti dei soggetti attuatori può essere effettuata soltanto sulla base di accertati inadempimenti di loro competenza;
• ai fini dell’eventuale regolazione dei relativi flussi finanziari fra lo Stato e i soggetti attuatori, si procede con specifico Accordo fra l’Amministrazione titolare e la Regione o Provincia autonoma attuatrice sulla base delle responsabilità di ognuna al raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi.