Intesa, ai sensi dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto
del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017,
n. 57167, recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e
del Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione
facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.
Repertorio atti n. 8/CSR del 2 febbraio 2022
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 2 febbraio 2022:
VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che
stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
VISTO il Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sull'igiene dei prodotti alimentari;
VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 novembre
2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
VISTO, in particolare, l’articolo 31 del citato Regolamento (UE) n. 1151/2012, che ha istituito
l’indicazione facoltativa di qualità prodotto di montagna;
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che
completa il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del citato Regolamento delegato (UE) n. 665/2014, che prevede i
limiti di applicabilità dell’indicazione facoltativa di qualità ai prodotti trasformati al di fuori delle
zone di montagna e le relative deroghe;
SLR/ddc
VISTO il combinato disposto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e
all’articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che, indicando nel recepimento amministrativo
lo strumento attuativo delle direttive di esecuzione, costituisce il presupposto legislativo
dell’applicazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 2017, n.
57167 recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del
Regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di
qualità “prodotto di montagna”;
VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato Decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali del 26 luglio 2017, che riporta le deroghe stabilite dall’ art. 6 del Regolamento
(UE) 1151/2012, sopra riportato;
VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in epigrafe,
pervenuto con nota prot. n. 676532 del 23 dicembre 2021, diramato con nota prot. DAR 22036 del
29 dicembre 2021;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno
espresso avviso favorevole all’intesa, condizionato all’accoglimento delle modifiche al testo del
decreto e al relativo allegato riportate nel documento che si allega come parte integrante e sostanziale
del presente atto (All. 1);
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
SANCISCE INTESA
ai sensi, dell’art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali di modifica del D.M. 26 luglio 2017, n.57167, recante
disposizioni nazionali per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1151/2012 e del Regolamento
delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni d’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto
di montagna”, nei termini di cui in premessa.