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Repertorio atto n. 242/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente l’Accordo di programma integrativo dell’Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20 della legge n. 11 marzo 1988, n. 67, con la Regione Lazio – stralcio antincendio.

 

Rep. atti n. 242/CSR del 18 dicembre 2024.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

 

VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza l’esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico nonché di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

 

VISTO l’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che demanda al “Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di stipulare accordi di programma con le regioni e con gli altri soggetti pubblici interessati, nell’ambito del programma nazionale straordinario di interventi di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988;

 

VISTA la proposta di accordo di programma in oggetto, pervenuta dal Ministero della salute il 9 dicembre 2024, acquisita al protocollo DAR n. 19823 e trasmessa alle amministrazioni interessate dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza in data 11 dicembre, con nota prot. DAR n. 20005;

 

CONSIDERATO che lo stralcio antincendio dell’Accordo di programma integrativo in esame è costituito da n. 109 interventi facenti parte del programma della Regione Lazio per il settore degli investimenti sanitari ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dettagliatamente illustrati nelle schede tecniche ad esso allegate, che ne costituiscono parte integrante;

 

CONSIDERATO che l’onere complessivo derivante dall’accordo in esame ammonta a € 375.798.822,26 di opere analiticamente indicate nelle schede tecniche, di cui: € 357.008.881,15 a carico dello Stato ed € 18.789.941,11 a carico della Regione;

 

VISTA la comunicazione del 13 dicembre 2024, acquisita al protocollo DAR n. 20217, con la quale il Coordinamento regionale della Commissione salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso il proprio assenso tecnico sulla proposta in esame;

 

VISTA la nota del 18 dicembre 2024, acquisita al prot. DAR n. 20434 e trasmessa, in pari data, con nota prot. DAR n. 20449, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha chiesto di inserire all’articolo 2, comma 1, secondo punto elenco dell’articolato contrattuale, dopo le parole: “per il Ministero dell’economia e delle finanze:” le seguenti: “Dott.ssa Angela Stefania Lorella Adduce, Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale per la spesa sociale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;” e ha rappresentato di non avere ulteriori osservazioni da formulare;

 

VISTA la comunicazione del 18 dicembre 2024, acquisita al prot. DAR 20477, con la quale il Ministero della salute ha comunicato di accogliere l’integrazione richiesta dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

CONSIDERATO che, nel corso della seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso l’intesa sulla proposta in esame;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo;

 

SANCISCE INTESA

 

ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sulla proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, concernente l’Accordo di programma integrativo dell’Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari, ex articolo 20 della legge n. 11 marzo 1988, n. 67, con la Regione Lazio – stralcio antincendio.