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Repertorio atto n. 263/CSR

Accordo quadro, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente lo svolgimento da parte delle regioni e delle Province autonome delle funzioni previste dall’art 7, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, in materia di servizio civile universale.

 

Rep. atti n. 263 /CSR del 18 dicembre 2024

   

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

Nella seduta del 18 dicembre 2024:

 

VISTO l’articolo 117, secondo comma, lett. d), della Costituzione riguardante la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa che comprende anche forme di difesa “civile” della Patria;

VISTI gli articoli 118 e 120 della Costituzione italiana che affermano i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione tra le istituzioni;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, in particolare gli articoli 8 e 19, che istituiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente, l’Ufficio nazionale per il servizio civile, attualmente confluito nel Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, di seguito Dipartimento, e il Fondo nazionale per il servizio civile;

VISTO il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante “Disposizioni urgenti in materia di servizio civileconvertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 12 novembre 1999, n. 424, che ha istituito la contabilità speciale del Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza;

VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante Istituzione del servizio civile nazionale;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale e, in particolare, l’articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di Servizio civile nazionale e l’articolo 8 che, nell’individuare i principi e criteri direttivi del servizio civile, al comma 1, lett. d), attribuisce allo Stato le funzioni di programmazione, organizzazione, e controllo del Servizio civile universale;

VISTO il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante Istituzione e disciplina del Servizio civile universale a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020 che, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, all’articolo 15, definisce le competenze del medesimo Dipartimento;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 9 luglio 2020 recante Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale”;

VISTA la nota del 12 dicembre 2024, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 20124, con la quale il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha trasmesso, unitamente all’allegato schema di Protocollo operativo (allegato A), la bozza di accordo quadro riportando in premessa che:

  • “il Servizio civile universale, istituito con il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, materia rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 1, lett. d), della Costituzione, che non si risolve soltanto in attività finalizzate a contrastare o a prevenire un’aggressione esterna, ma comprende anche attività di impegno sociale non armato, volte all’educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica”;
  • “l’istituzione del Servizio civile universale ha apportato un significativo cambiamento al modello di servizio civile delineato dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, attuativo della legge 6 marzo 2001, n. 64, attraverso diversi strumenti che assicurino omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale, quali: una programmazione unitaria che prevede il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome; l’istituzione di un unico Albo di servizio civile universale, articolato in sezioni regionali; un unico sistema di valutazione dei programmi di intervento e dei relativi progetti; nonché sistemi con raccordi unitari di verifica e controllo sulle attività svolte dagli enti del Servizio civile universale”;
  • “il nuovo sistema disciplinato dal citato decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, ha pertanto previsto l’attribuzione di un diverso ruolo ai soggetti che partecipano alla realizzazione del Servizio civile universale, regolamentando gli ambiti di attività di competenza di ciascun soggetto coinvolto, in particolare dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, degli enti del servizio civile e degli operatori volontari, assicurando comunque un sistema di sinergie, capace di rafforzare il perseguimento degli obiettivi dell’istituto e assicurare un impiego più efficiente delle risorse pubbliche”;
  • “lo Stato, ai sensi dell’articolo 6 del suindicato decreto legislativo, nell’ambito del sistema, è deputato a svolgere le funzioni in materia di programmazione, organizzazione e attuazione del servizio civile universale, nonché accreditamento degli enti e controllo”;
  • “le suddette funzioni sono svolte dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale (di seguito “Dipartimento”), individuato all’interno della Presidenza del Consiglio dei ministri quale struttura di supporto al Governo per assicurare l’attuazione delle politiche in materia di Servizio civile universale, che, ai sensi dell’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni: “cura l’organizzazione e lo svolgimento del servizio civile universale, nonché la programmazione, l’indirizzo, il coordinamento e il controllo, anche con riferimento alla valutazione dell’impatto, nonché le attività connesse all’iscrizione degli enti all’albo di servizio civile universale, alla formazione, alla valutazione dei programmi di intervento ai fini dell’approvazione degli stessi, all’assegnazione e gestione degli operatori volontari, alla gestione degli obiettori di coscienza; coordina l’attività di supporto alla Consulta nazionale del servizio civile universale, svolge controlli e verifiche ispettive di cui, rispettivamente, agli articoli 20 e 22 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017, e ne cura la relativa attuazione e svolgimento; cura la programmazione finanziaria e la gestione amministrativa e contabile del Fondo nazionale per il servizio civile e tratta il contenzioso nelle materie di propria competenza; svolge i compiti inerenti all’obiezione di coscienza nonché le eventuali attività di cui all’art. 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e agli articoli 2097 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di obiezione di coscienza; cura le relazioni con le amministrazioni pubbliche, le regioni e le province autonome e tutti gli enti di servizio civile”;
  • “il ruolo svolto dalle regioni e dalle province autonome nell’ambito del sistema è definito all’articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in particolare”:
  • “il comma 1 individua le funzioni attribuite alle regioni e alle province autonome concernenti, tra l’altro, il coinvolgimento nelle attività di programmazione del Servizio civile universale e di valutazione dei programmi di intervento accentrate in capo allo Stato”;
  • “il comma 2 prevede la sottoscrizione di uno o più accordi tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e le regioni e le province autonome per lo svolgimento delle seguenti funzioni: la formazione da erogare al personale degli Enti di Servizio civile universale; il controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma; la valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti e realizzati nei territori di ciascuna regione, provincia autonoma o città metropolitana; le ispezioni presso gli enti che operano unicamente negli ambiti territoriali delle regioni e delle province autonome, finalizzate alla verifica della corretta realizzazione degli interventi, nonché del regolare impiego degli operatori di Servizio civile universale”;
  • “la quantificazione e le modalità di erogazione dei contributi da corrispondere alle regioni o province autonome per le attività di cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo sono stabilite, ai sensi dell’articolo 24 del medesimo decreto legislativo, dal documento di programmazione finanziaria delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, approvato annualmente con decreto del capo del Dipartimento, previo parere della Consulta nazionale del servizio civile universale e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”;

considerando inoltre che:

  • “lo Stato, le regioni e le province autonome hanno l’obiettivo di sviluppare un processo virtuoso sui territori avviando e accompagnando, nelle diverse fasi, i percorsi di Servizio civile universale in cui sono accolti gli operatori volontari ed in cui deve essere favorita la loro crescita e quella della comunità e del territorio sia locale che nazionale”;
  • “le regioni e le province autonome sono state coinvolte nelle attività e nel processo complessivo del servizio civile fin dal 2006 maturando un expertise sulle varie attività”;
  • “La partecipazione delle regioni e delle province autonome alle attività di programmazione del Servizio civile universale, di cui all’articolo 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è disciplinata all’articolo 4, comma 4, del medesimo decreto legislativo, che prevede una duplice consultazione dei citati enti territoriali, sia nella fase di predisposizione del Piano triennale che nella fase di approvazione e aggiornamento dello stesso mediante l’espressione dell’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si rende necessario delineare le modalità di partecipazione alla fase di predisposizione del Piano triennale, al fine di assicurare che gli interventi da realizzare corrispondano effettivamente ai prevalenti fabbisogni e alle politiche settoriali di ciascuna area territoriale”;
  • “la partecipazione delle regioni e delle province autonome al processo di valutazione e approvazione dei programmi di intervento di cui all’articolo 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è disciplinata dall’articolo 5, commi 5, 6 e 7 che prevedono, rispettivamente, le forme del coinvolgimento e dell’intesa”;
  • “nell’ambito della procedura di valutazione dei programmi di intervento in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, si rende necessario delineare il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome, previsto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, attraverso idonei strumenti di comunicazione e informazione nonché individuare le modalità di attuazione dell’intesa, di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, al fine di garantire che la valutazione del programma che riguarda specifiche aree territoriali, non sia frutto unicamente del giudizio dell’organo centrale, ma si avvalga anche della collaborazione dei suddetti enti territoriali in considerazione della loro conoscenza dei contesti territoriali nei quali il programma si attua”;
  • “è stato previsto, a seguito dei raccordi politici tra il Ministro per le Politiche Giovanili, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie e il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un Tavolo tecnico sul Servizio civile universale con la partecipazione di rappresentanti del Dipartimento e delle regioni e delle province autonome con la finalità di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40”;

ritenendo altresì che:

  • “la sottoscrizione di un Accordo quadro, contenente le funzioni e i criteri generali, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, appare la soluzione organizzativa più idonea per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40”;
  • “la funzione ispettiva, per mantenere parità di trattamento su tutto il territorio nazionale e a garanzia dell’universalità del servizio civile, richiede un’uniformità di intervento perseguibile più agevolmente a livello centrale”;
  • “successivamente al perfezionamento del presente Accordo quadro, le regioni e le province autonome possono stipulare con il Dipartimento specifici protocolli secondo le modalità di cui al successivo articolo 9”;
  • “il Dipartimento, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono di seguito denominati “le Parti””.

VISTA la nota del 13 dicembre 2024 (prot. DAR n. 20204), con cui l’Ufficio di segreteria di questa Conferenza ha diramato la summenzionata documentazione unitamente alla richiesta formulata al Coordinamento per le politiche giovanili, al fine di far pervenire assenso tecnico;

VISTA la nota, acquisita al prot. DAR n. 20453 del 18 dicembre 2024, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha trasmesso, in riferimento al provvedimento in esame, il parere tecnico reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nel quale il medesimo Dipartimento ha rappresentato che le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono essere destinatarie delle risorse previste dall’accordo medesimo;

CONSIDERATO che, nella seduta del 18 dicembre 2024 di questa Conferenza, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole a sancire l’accordo, con la richiesta di impegno al Governo a rivedere, nell’ambito del Tavolo tecnico Regioni/Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale, il decreto legislativo n. 40 del 2017 recante “Istituzione e disciplina del servizio civile universale”;

CONSIDERATO, altresì, che il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze ha ribadito che le Provincie autonome di Trento e di Bolzano non possono essere destinatarie delle risorse previste dall’accordo quadro;

CONSIDERATO, altresì, che il rappresentante del Ministro per lo sport e i giovani ha evidenziato che:

  • il rilievo sollevato dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze non inficia l’accordo in questione poiché, in sede di riparto delle risorse, le quote riferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano sono rese indisponibili;
  • in merito alla richiesta delle regioni di revisione del decreto legislativo n. 40 del 2017, si procederà, in sede di Tavolo, con le valutazioni opportune;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

SANCISCE ACCORDO

 

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente lo svolgimento da parte delle regioni e delle Province autonome delle funzioni previste dall’art 7, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in materia servizio civile universale, nei termini di seguito esposti:

 

Articolo 1

(Premesse)

  1. Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.

 

 

 

Articolo 2

(Finalità)

  1. Le Parti con il presente atto, nel rispetto dei propri fini e funzioni istituzionali e del principio di leale collaborazione, intendono stipulare un Accordo quadro per regolamentare i rapporti e definire gli impegni reciproci, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
  2. Le Parti convengono che detto Accordo quadro, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è sottoposto a monitoraggio e oggetto di eventuale aggiornamento.

 

Articolo 3

(Oggetto)

  1. Il presente Accordo quadro, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è volto a disciplinare il rapporto di collaborazione tra le Parti nell’ambito del sistema del Servizio civile universale, fermo restando quanto previsto dai protocolli di intesa sottoscritti dal Dipartimento con altre amministrazioni per la sperimentazione e attuazione dei servizi civili tematici. In particolare, definisce:

-        la partecipazione delle regioni e delle Province autonome nella fase di predisposizione e di aggiornamento del Piano triennale, ai sensi di quanto previsto all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

-        il coinvolgimento delle regioni e delle Province autonome nel processo di valutazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale ordinario approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;

-        lo svolgimento da parte delle regioni e delle Province autonome delle seguenti funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40:

  • formazione da erogare al personale degli enti di Servizio civile universale, anche avvalendosi di enti di Servizio civile universale dotati di una specifica professionalità;
  • controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di Servizio civile universale nei territori di ciascuna regione o provincia autonoma;
  • valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di Servizio civile universale e realizzati nei territori di ciascuna regione, provincia autonoma o città metropolitana.
  1. Il presente Accordo quadro rinvia a specifici protocolli operativi da stipulare da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma con il Dipartimento, disciplinati dal successivo articolo 9.

 

Articolo 4

(Partecipazione delle regioni e province autonome nella fase di predisposizione e aggiornamento del Piano triennale)

  1. La partecipazione delle regioni e delle province autonome alla programmazione del Servizio civile universale in relazione alla fase di predisposizione e aggiornamento del Piano triennale, di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si attua attraverso il lavoro del Tavolo tecnico, di cui all’articolo 11 del presente Accordo quadro, anche attraverso la formulazione di eventuali proposte in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e fermo restando che il suddetto Piano viene definito dal Dipartimento e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere della Consulta nazionale per il Servizio civile universale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

 

Articolo 5

(Coinvolgimento e intesa delle regioni e province autonome nella valutazione dei programmi di intervento)

  1. Il coinvolgimento delle regioni e delle province autonome in relazione al procedimento di valutazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale ordinario, di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (programmi che interessano i territori di più regioni e/o province autonome), si realizza attraverso il Tavolo tecnico di cui all’articolo 11 del presente Accordo quadro. Il Dipartimento, prima della conclusione del suddetto procedimento di valutazione, comunica ai membri del Tavolo tecnico gli esiti delle valutazioni effettuate al fine di garantire loro la possibilità di formulare eventuali osservazioni.
  2. La valutazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale ordinario, di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (valutazione d’intesa con le regioni e le province autonome) si riferisce a programmi che si realizzano in una singola regione o in specifiche aree territoriali di più regioni limitrofe. Le aree geografiche interessate dai programmi di intervento sono definite con riferimento alle sedi d’attuazione dei progetti di cui si compongono. Le regioni e le province autonome che si rendono disponibili svolgono, con riferimento ai programmi afferenti alle aree come sopra indicate, una preistruttoria a seguito della quale forniscono al Dipartimento indicazioni ed elementi utili per la valutazione. L’attività istruttoria di valutazione preventiva è effettuata entro i termini indicati dal Dipartimento e deve concludersi, comunque, entro 60 giorni dall’invio della richiesta. Alle regioni e alle province autonome che si sono rese disponibili è assicurata, nell’ambito del procedimento di valutazione, la condivisione dei punteggi la cui attribuzione, in considerazione della necessità di garantire un’uniformità di giudizio su scala nazionale, è competenza del Dipartimento.
  3. Nell’ambito del Piano triennale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, possono essere individuate specifiche aree territoriali di cui al precedente comma 3 che prescindono dai limiti amministrativi della singola regione o provincia autonoma, essendo legate a peculiarità di tipo sociale, fisico, o ambientale.
  4. La responsabilità della valutazione dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, che viene effettuata secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in materia, è in capo al Dipartimento attraverso l’attività svolta da un’apposita Commissione all’uopo nominata.

 

Articolo 6

(Svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: organizzazione ed attuazione di interventi formativi)

  1. Le regioni e le province autonome possono organizzare attività di formazione per il personale degli enti di Servizio civile universale, previste dall’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in seguito alla sottoscrizione del protocollo operativo di cui al successivo articolo 9.
  2. Nell’ottica di rendere sempre più omogenee le iniziative formative del personale degli enti di Servizio civile universale sul territorio nazionale, le regioni e province autonome fanno riferimento agli atti di indirizzo e alle linee guida del Dipartimento, che possono essere arricchiti con contenuti utili a livello territoriale.
  3. Qualora la regione o la provincia autonoma competente non proceda alla sottoscrizione del protocollo operativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento delle attività formative, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

 

Articolo 7

(Svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: controllo sulla gestione delle attività)

  1. Le regioni e le province autonome possono effettuare, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, il controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di Servizio civile universale nei territori di propria competenza sulla base di quanto previsto nello specifico “Piano annuale”, di cui all’articolo 20, comma 2, del medesimo decreto legislativo, in seguito alla sottoscrizione del protocollo operativo disciplinato dal successivo articolo 9.
  2. Le regioni e le province autonome, in seguito alla sottoscrizione del protocollo operativo disciplinato dal successivo articolo 9, sulla base del piano annuale dei controlli on desk e delle indicazioni operative del Dipartimento, effettuano verifiche sulla corretta gestione delle attività avviate. I controlli in questione interessano un numero di sedi d’attuazione dei progetti e dei programmi pari ad almeno il 2% del totale di quelle attive nell’ambito territoriale di competenza.
  3. Le regioni e le province autonome assicurano un costante flusso di informazioni con il Dipartimento sugli esiti delle attività di controllo svolte, predisponendo anche una relazione illustrativa annuale dei controlli effettuati, da inviare entro i termini indicati dal Dipartimento, al fine di migliorare e armonizzare ulteriormente il sistema dei controlli a livello nazionale e regionale.
  4. Qualora la regione o la provincia autonoma competente non proceda alla sottoscrizione del protocollo operativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento del controllo sulla gestione delle attività, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

 

Articolo 8

(Svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40: valutazione dei risultati degli interventi)

  1. Le regioni e le province autonome possono svolgere le attività di valutazione dei risultati, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, relativi agli interventi realizzati dagli enti di Servizio civile universale nei territori di propria competenza, secondo una metodologia condivisa con il Dipartimento, in seguito alla sottoscrizione del protocollo operativo di cui al successivo articolo 9.
  2. Le regioni e le province autonome, sulla base della suddetta metodologia, contribuiscono alla valutazione dei risultati dei programmi di intervento che insistono sul proprio territorio, raccolgono i relativi dati e forniscono elementi al Dipartimento anche al fine di contribuire all’elaborazione dello specifico rapporto annuale di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, redatto dal Dipartimento, anche con l’eventuale supporto di enti terzi dotati di comprovata qualificazione in materia.
  3. Qualora la regione o la provincia autonoma competente non proceda alla sottoscrizione del protocollo operativo, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede allo svolgimento della valutazione dei risultati, in conformità a quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

 

Articolo 9

(Protocollo operativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40)

  1. La sottoscrizione dei protocolli operativi tra il Dipartimento e le regioni e province autonome per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è successiva al perfezionamento del presente Accordo quadro in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. I protocolli operativi disciplinano le modalità di realizzazione, i parametri di riferimento e le tempistiche per le funzioni assegnabili così da garantire omogeneità e trasparenza su tutto il territorio nazionale.
  3. Il testo del protocollo operativo per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, e specificatamente:
  4. formazione da erogare al personale degli enti di servizio civile universale;
  5. controllo sulla gestione delle attività svolte dagli enti di servizio civile universale;
  6. valutazione dei risultati relativi agli interventi svolti dagli enti di servizio civile universale;

è redatto secondo lo schema di cui all’Allegato A del presente Accordo quadro di cui è parte integrante e sostanziale, è uguale per tutte le regioni e province autonome e non è modificabile.

  1. I protocolli operativi sono efficaci dalla data di sottoscrizione del protocollo stesso e si riferiscono alle attività previste dal ciclo del Servizio civile universale dell’anno di sottoscrizione. La durata è parametrata a quella del presente Accordo quadro.

 

Articolo 10

(Impegni delle Parti)

  1. Le Parti si impegnano congiuntamente a:

-        favorire la realizzazione delle azioni e delle attività indicate nel presente Accordo quadro, nonché a monitorare e controllare l’andamento delle stesse attraverso l’attività del Tavolo tecnico di cui all’articolo 11;

-        sottoscrivere, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, i protocolli operativi di cui all’articolo 9;

-        agevolare lo scambio di comunicazioni e condividere tutte le informazioni utili a rendere fattiva la collaborazione di cui al presente Accordo quadro, anche attraverso specifici e limitati accessi al sistema informativo del Dipartimento per la consultazione di dati/informazioni, qualora pertinenti allo svolgimento delle funzioni assegnate e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;

-        fornire con adeguato anticipo la documentazione per le attività del Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 11.

  1. Le regioni e le province autonome si impegnano a:

-        partecipare all’attività di predisposizione e aggiornamento del Piano triennale, così come disposto dall’articolo 4 del presente Accordo quadro, nell’ambito del Tavolo tecnico di cui al successivo articolo 11;

-        contribuire alle attività di valutazione secondo le modalità indicate all’articolo 5 del presente Accordo quadro;

-        sottoscrivere gli specifici protocolli operativi di cui all’articolo 9, qualora intendano dare seguito alle previsioni generali del presente Accordo quadro e, in particolare, svolgere le funzioni indicate agli articoli 6, 7 e 8. La sottoscrizione degli accordi implica un’assunzione di responsabilità rispetto alla disponibilità e all’impegno a svolgere le funzioni previste nei già menzionati articoli. La richiesta volta a sottoscrivere gli accordi deve essere inviata all’indirizzo PEC giovanieserviziocivile@pec.governo.it.

  1. Il Dipartimento si impegna a:

-        sottoscrivere, su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, protocolli operativi di cui all’articolo 9 per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente Accordo quadro;

-        rendere disponibili, e con tempi congrui, indicazioni, linee guida ed eventuale altro materiale per uniformare le attività su tutto il territorio nazionale;

-        erogare alle regioni e alle province autonome che sottoscriveranno i protocolli di cui all’art. 9 del presente Accordo, i contributi per lo svolgimento delle attività previste agli articoli 6, 7 e 8, come complessivamente quantificati nel documento di programmazione finanziaria delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

 

Articolo 11

(Tavolo tecnico Stato - regioni e province autonome in materia di Servizio civile universale)

  1. Il Tavolo tecnico sul Servizio civile universale:
  2. rappresenta il riferimento tecnico, di collaborazione e condivisione tra le Parti per l’attuazione dei diversi aspetti previsti dal presente Accordo quadro, monitorando l’applicazione del medesimo e proponendo eventuali modifiche e integrazioni. Qualora le Parti ne ravvisino l’esigenza, può essere convocato in merito all’attuazione del presente Accordo quadro o alle funzioni svolte a seguito alla sottoscrizione dei protocolli operativi di cui all’art.9. Nel caso, il Tavolo tecnico si riunisce entro 15 giorni dalla richiesta;
  3. opera al fine di garantire un efficace e corretto funzionamento del Servizio civile universale, facilitando il confronto tra le parti in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione tra le istituzioni;
  4. è il luogo in cui realizza la partecipazione di regioni e province autonome alla fase di predisposizione e aggiornamento del Piano triennale;
  5. si riunisce almeno due volte l’anno ed è composto da sei membri: tre rappresentanti indicati dalle regioni e province autonome e tre rappresentanti indicati dal Dipartimento.
  6. Le Parti possono convenire nell’organizzare uno o più incontri/eventi annuali di confronto e di scambio di buone pratiche sui temi relativi all’attuazione delle funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

 

Articolo 12

(Disposizioni finanziarie)

  1. I contributi da destinare per le attività svolte relativamente alle funzioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente Accordo quadro, quantificati complessivamente e anche sulla base delle risorse annualmente disponibili, nel documento di programmazione finanziaria, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, vengono erogati a consuntivo, a parziale copertura delle spese sostenute. Il contributo è parametrato, sulla base dei criteri di riparto definiti dalle Regioni e PA.
  2. Per la durata indicata all’art 13 comma 2 dal presente Accordo e qualora lo stanziamento del Fondo di cui all’art. 19 comma 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 e all’art 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 sia mantenuto stabile negli importi, i contributi di cui al precedente comma 1 sono confermati anche per le successive annualità.
  3. Per lo svolgimento delle suddette attività, ciascuna RPA, a seguito della sottoscrizione del protocollo operativo di cui all’art. 9 del presente Accordo, può richiedere al Dipartimento, a titolo di anticipo annuale, una quota da definirsi nel documento di programmazione finanziaria, del proprio contributo di cui al precedente comma 1.
  4. La liquidazione del restante contributo avviene a seguito dell'invio da parte di ciascuna regione/provincia autonoma di una relazione, corredata dalla rendicontazione delle spese sostenute, che illustri l'attività svolta, per ciascuna funzione assegnata di cui agli articoli 6, 7, 8, nell'anno 2024. La relazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento per le attività.
  5. Alle regioni e alle province autonome che non dovessero presentare le relazioni o i cui importi rendicontati risultassero inferiori alla quota erogata a titolo di anticipo di cui al comma 3, non verranno anticipati importi negli anni successivi fino al recupero della relativa somma.
  6. Le eventuali economie saranno ripartite tra le RPA che abbiano rendicontato una spesa superiore a quanto erogato con il primo riparto, entro l’anno successivo a quello in cui sono state stanziate le risorse.

 

Articolo 13

(Efficacia e durata dell’Accordo)

  1. Il presente Accordo quadro è efficace a decorrere dalla data di perfezionamento dello stesso in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Il presente Accordo quadro ha validità per la durata di due cicli del Servizio civile universale ordinario e può essere rinnovato previa intesa tra le Parti.

 

Articolo 14

(Trattamento dati)

  1. In materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento è il Capo del Dipartimento.
  2. Le regioni e le province autonome che sottoscrivono i protocolli di cui all’art. 9 del presente Accordo quadro, sono individuate come responsabili del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.