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Repertorio atto n. 4/CU

Intesa, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n.221, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

Repertorio n.  4/CU   del 24 gennaio 2019

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell’odierna Seduta del 24 gennaio 2019

VISTO l’articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n.221, il quale istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, e a garantire una adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea, contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe;

CONSIDERATO che lo stesso comma 1 dell’articolo 58 sopra citato stabilisce che il Fondo è alimentato da una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta e che gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato;

VISTO l’articolo 58, comma 2 della stessa legge 28 dicembre 2015, n.221, il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Autorità per l‘energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sono definiti gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo, con priorità di utilizzo delle relative risorse per interventi già pianificati e immediatamente cantierabili, nonché gli idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri contenuti nello stesso decreto;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attuazione delle disposizioni sopra citate, diramato, unitamente alla Relazione illustrativa e alla Relazione tecnica, con nota prot. DAR 18174 P-4.37.2.13 del 21 dicembre 2018 e trasmesso nuovamente, a seguito delle modifiche proposte dal Ministero dell’economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico, riportando a margine anche le proposte dell’Autorità, con nota prot. DAR 502 P-4.37.2.13  del 10 gennaio 2019;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 15 gennaio 2019, nel corso della quale sono state discusse le proposte di modifica dell’ARERA, delle Regioni e dell’ANCI, ritenute in gran parte accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il nuovo schema di decreto, predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad esito delle osservazioni e richieste emendative concordate nella riunione tecnica sopra citata, che evidenzia le modifiche apportate al testo, trasmesso con nota prot. DAR 1201 P-4.37.2.13 del 22 gennaio 2019, unitamente all’avviso favorevole espresso dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente e dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la nota dell’ANCI, trasmessa con nota Prot. DAR  23 gennaio 2019, con la quale si chiede di apportare al nuovo testo dello schema di decreto in esame alcune ulteriori modifiche, relative in particolare all’articolo 5 e all’articolo 9;

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto in esame, condizionata all’accoglimento delle richieste emendative contenute in un documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e con le raccomandazioni in esso indicate (All.1);

CONSIDERATO che l’ANCI ha espresso l’intesa sul provvedimento in esame, condizionata all’accoglimento delle richieste emendative contenute nel documento consegnato in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.2)

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere tutte le richieste delle Regioni, ad eccezione della richiesta emendativa indicata nel n.4) del documento consegnato in Seduta, volta ad introdurre integrazioni e/o riformulazioni al dispositivo al fine di limitare l’uso del Fondo di garanzia ai soli interventi su infrastrutture destinate all’uso potabile o, al più, misto;

CONSIDERATO che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di tener conto comunque di quanto richiesto dalle Regioni in merito all’emendamento n.4) sopra indicato, ha ritenuto di poter introdurre, come integrazione e/o riformulazione al dispositivo, la previsione che il Fondo di garanzia sia destinato “con priorità alle infrastrutture ad uso potabile”;

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dall’ANCI, ad eccezione della richiesta relativa alla modifica dell’articolo 9 dello schema di provvedimento in esame;

CONSIDERATO che l’UPI, preso atto dell’accoglimento delle richieste formulate dall’ANCI, ha espresso l’avviso favorevole all’acquisizione dell’intesa

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 58, comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n.221, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce gli interventi prioritari, i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di garanzia per il potenziamento delle infrastrutture idriche.

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