Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di contenimento della spesa pubblica attraverso la sostanziale riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.
Repertorio atti n. 56/CSR del 3 aprile 2019
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna seduta del 3 aprile 2019:
VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l’altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l’armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
VISTO l’articolo 1, comma 965, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ai sensi del quale, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, sono chiamate a provvedere alla rideterminazione della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale;
VISTO l’articolo 1, comma 966, della medesima legge n. 145 del 2018, il quale prevede che i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi di cui al precedente comma 965, siano deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019, con intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di favorire l'armonizzazione delle rispettive normative, fermo restando che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019, le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi di cui al medesimo comma 965 entro i termini previsti dal suddetto comma, secondo il metodo di calcolo contributivo;
VISTO il medesimo articolo 1, comma 965, della legge n. 145 del 2018, il quale stabilisce che, qualora gli enti interessati non provvedano alla rideterminazione nei termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale;
VISTE le disposizioni adottate a livello regionale in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relative al passaggio al sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali;
CONSIDERATO l’ordine del giorno recante linee guida sull’istituto dell’assegno vitalizio, approvato dalla Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome il 10 ottobre 2014, che ha individuato requisiti armonizzati per la corresponsione degli assegni vitalizi e parametri per la riduzione temporanea degli importi dei trattamenti in essere;
VISTE le disposizioni adottate dalle Regioni a seguito del richiamato ordine del giorno della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;
VISTE la deliberazione dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati n. 14 del 12 luglio 2018 e la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica n. 6 del 16 ottobre 2018, che hanno provveduto alla rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità relativi agli anni di mandato svolti dai parlamentari fino al 31 dicembre 2011;
CONSIDERATO inoltre che comunque gli interventi legislativi delle Regioni dovranno ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e tutela dell’affidamento fatti propri dalla giurisprudenza costituzionale quali principi generali della materia oggetto della presente Intesa;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 965 e 966 e 967, della citata legge n. 145 del 2018;
CONSIDERATO che il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con nota n. 1693/C1/AI del 21 marzo 2019, ha trasmesso una proposta di intesa ai fini dell’esame della Conferenza Stato-Regioni in attuazione dell’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
CONSIDERATO che detto documento è stato inviato, con nota n. 0005021 del 22 marzo 2019, alle Amministrazioni statali interessate e a tutte le Regioni e le Province autonome;
CONSIDERATO che, successivamente, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con nota n. 0000102 del 27 marzo 2019, ha fatto pervenire una proposta di riformulazione riferita alla bozza di intesa predisposta dalle Regioni; detta proposta, con nota n. 0005282 di pari data, è stata trasmessa alle Regioni ed alle Amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta del 28 marzo 2019, è stato rinviato per ulteriori approfondimenti;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno esplicitato la loro posizione in merito al contenimento della spesa pubblica e, in particolare, alla riduzione dei costi legati al funzionamento delle Istituzioni;
CONSIDERATO che, a seguito dei contatti intervenuti, il Governo e le Regioni hanno concordato il contenuto dell’intesa prevista dall’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante: “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
SANCISCE INTESA
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito indicati:
Rideterminazione della misura dei trattamenti previdenziali e degli assegni vitalizi in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente, di assessore o di consigliere di una Regione o di una Provincia autonoma
- I provvedimenti normativi di cui all’articolo 1, commi 965 e 966, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono adottati nel rispetto dei seguenti criteri e parametri:
- a) la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, di seguito indicati come “assegni vitalizi”, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;
- b) la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;
- c) a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna Regione non può superare, al momento dell'applicazione della nuova disciplina, la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata alla presente intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;
- d) l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente.
- Le Regioni per realizzare gli obiettivi e le misure della presente intesa possono approvare un documento di indirizzo al fine di evitare disomogeneità nell’applicazione della presente intesa.
- Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore. A decorrere dalla data di applicazione della rideterminazione cessano di avere efficacia le eventuali disposizioni che prevedono riduzioni temporanee degli assegni vitalizi in essere.
- Gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti a rivalutazione automatica annuale, a partire dall’anno successivo all’applicazione della rideterminazione, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).
- Il Governo si impegna ad adottare tempestivamente con il primo provvedimento legislativo disponibile le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi di cui all’articolo 1, comma 965, della legge n. 145/2018, dal 30 aprile al 30 maggio 2019.