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Repertorio atto n. 17/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014-2016 di cui all’Intesa del 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di Comunità.

Rep. Atti n. 17/CSR  del 20 febbraio 2020                     

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 20 febbraio 2020: 

VISTA l’Intesa sancita in questa Conferenza il 10 luglio 2014 (Rep. Atti n. 82/CSR) concernente il nuovo “Patto per la salute per gli anni 2014-2016”, che all’articolo 5, comma 17, prevede che, con intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano definiti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di comunità;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” definisce all’Allegato 1, punto 10.1 le principali caratteristiche degli Ospedali di Comunità;

VISTO l’Accordo sancito in questa Conferenza il 15 settembre 2016 (Rep. Atti n. 160/CSR) sul documento “Piano nazionale della cronicità”, di cui all’articolo 5, comma 21 del nuovo Patto della salute per gli anni 2014-2016, di cui alla citata Intesa del 10 luglio 2014;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 che ha definito e aggiornato i Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la nota del 13 febbraio 2018, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di intesa in argomento, che in data 15 febbraio 2018 è stato partecipato alle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano dalla Segreteria di questa Conferenza con richiesta di assenso tecnico al Coordinamento della Commissione salute;

VISTA la mancata intesa sancita nel corso della seduta del 1°agosto 2019;

RILEVATA, l’opportunità di raggiungere comunque un’intesa in base alla citata previsione dell’art. 5, comma 17 Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Rep. N.82/CSR) del 10 luglio 2014, tenendo conto della significativa attività svolta e di tutti gli elementi concordati nel precedente iter di approvazione con il Coordinamento interregionale in sanità, le cui indicazioni sono state recepite nel testo, fino alla data della citata seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota in data 13 febbraio 2020 con cui il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo testo del provvedimento concordato e condiviso con le regioni, chiedendo che venga sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni;

VISTA la nota in data 20 febbraio 2020 del Ministero dell’economia e finanze che ha rappresentato l’esigenza che nell’intesa venga inserita la clausola di invarianza; 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso intesa sul documento recante i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell‘Ospedale di Comunità, Allegato A) al presente Atto;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO CHE  

L’Ospedale di comunità rappresenta una struttura “intermedia” tra l’assistenza domiciliare e l’assistenza ospedaliera con funzioni diverse da quelle delle strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, descritte nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017;

secondo quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, l’Ospedale di comunità è destinato alla presa in carico di pazienti che necessitano di interventi sanitari potenzialmente erogabili a domicilio e di sorveglianza infermieristica continuativa;

è necessario adempiere a quanto previsto dall’articolo 5, comma 17, del Patto per la salute 2014 – 2016 definendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di comunità al fine di garantire la qualità e la sicurezza delle cure;

è necessario rinviare ad un’apposita intesa, su proposta della Commissione permanente tariffe istituita con decreto ministeriale 18 gennaio 2016, la definizione degli aspetti tariffari delle prestazioni erogate dall’Ospedale di comunità, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 5, comma 17, del citato Patto per la salute 2014-2016;

è opportuno rinviare a successive previsioni in via regolamentare gli aspetti riguardanti gli standard sulle dotazioni regionali in merito agli Ospedali di comunità, in osservanza ai principi di cui all’art.1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n.131;

che il presente documento costituisce la base indispensabile per la realizzazione di un apposito flusso informativo finalizzato al monitoraggio delle prestazioni erogate dall’Ospedale di comunità in attuazione dell’articolo 5, comma 18, del citato Patto per la salute 2014-2016;

l’attività svolta dal Gruppo di lavoro istituito in data 19 maggio 2017 presso il Ministero della salute, con decreto del Direttore generale della Direzione generale della Programmazione Sanitaria, comprendente rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell’Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali (AGENAS) e di diverse Direzioni generali del Ministero della salute, al fine di elaborare proposte per l’individuazione di requisiti uniformi sugli Ospedali di comunità;

la proposta del Ministro della salute prevede di inserire tra i requisiti organizzativi e gli standard minimi assistenziali il ruolo dell’infermiere con funzioni di coordinamento nonché il documento finale prodotto dal medesimo Gruppo di lavoro;

SANCISCE INTESA

Tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nei termini sotto indicati

Art. 1

(requisiti minimi)

  1. È approvato il documento di cui all ’Allegato A, parte integrante del presente atto, recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dell’Ospedale di comunità, ai sensi dell’articolo 5, comma 17 del Patto per la salute 2014-2016, di cui all’ Intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

Art. 2

(Aspetti tariffari, inserimento nei LEA e standard)

  1. Con successiva intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Commissione permanente tariffe, di cui all’articolo 9 del Patto per la salute 2014-2016, istituita con decreto ministeriale 18 gennaio 2016, sono definiti gli aspetti tariffari delle prestazioni erogate dall’Ospedale di comunità in applicazione di quanto previsto all’art. 5, comma 17, del citato Patto per la salute2014-2016.
  1. Con successiva intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Commissione nazionale per l’aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza del SSN, di cui all’articolo1, comma 556 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, istituita con decreto ministeriale 16 giugno 2016 e s.m.i, sono definiti gli aspetti relativi ai Livelli essenziali di assistenza.
  1. Gli aspetti riguardanti la definizione di standard in merito alle dotazioni regionali sono rinviati al provvedimento che individuerà, con atto regolamentare, gli “standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza sociosanitaria territoriale”.

Art.3

(sistema informativo)

  1. In applicazione dell’art.5, comma 18, del Patto per la salute 2014-2016, il Ministero della salute provvede nell’ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) alla realizzazione del sistema informativo finalizzato al monitoraggio dell’attività svolta dall’Ospedale di comunità in coerenza con quanto previsto dal presente atto.

Art. 4

(clausola di invarianza)

  1. All’attuazione della presente intesa si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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