Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE, concernente il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.
Rep. Atti n. 160/CSR 24 settembre 2020
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 24 settembre 2020:
VISTO l’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d’intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo Sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano Sanitario Nazionale;
VISTO il comma 34 bis del predetto articolo, aggiunto dall’articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, che, dall’anno 2009, all’atto dell’adozione della delibera CIPE di ripartizione delle somme spettanti alle Regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente, il Comitato medesimo su proposta del Ministro della salute e d’intesa con questa Conferenza, provveda a ripartire tra le Regioni le quote vincolate in questione;
VISTO il comma 40 del predetto articolo 1, il quale prevede che a decorrere dall’anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità collocate nelle classi a) e b), di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti nelle rispettive percentuali sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Servizio Sanitario Nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull’importo al lordo del tiket e al netto dell’IVA;
VISTA il comma 551, lett. a), p. 2 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha apportato modifiche al citato comma 40, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, inserendo nella parte finale il seguente periodo: “Le percentuali di sconto di cui al presente comma, non si applicano alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell’IVA inferiore ad euro 150 mila”;
VISTO il comma 552, del predetto articolo 1, secondo cui agli oneri derivanti dal comma 551, lettera a), numero 2, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante il finanziamento di cui all’articolo 1, comma 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
VISTA l’Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 28 novembre 2019 (Rep. Atti n. 192/CSR), sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa all’aggiornamento della ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2019;
VISTA l’intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 marzo 2020 (Rep. Atti n. 56/CSR) sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle Regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l’anno 2020.
VISTO il Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare la scheda 1 la quale prevede che “Ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse per lo svolgimento delle relative attività in corso d’anno, Governo e Regioni convengono sulle necessità di ricondurre le quote vincolate del riparto del fabbisogno sanitario standard all’interno del riparto relativo alla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard fermi restando i criteri di assegnazione come definiti nelle ultime proposte di riparto relative alle quote oggetto di riconduzione e sulle quali sono state sancite le intese della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, operando nell’anno successivo a quello di riferimento i dovuti conguagli sulla base degli ultimi dati resi disponibili”;
VISTA la nota del Ministero della salute del 12 agosto 2020 con la quale sono state trasmesse le proposte di Deliberazione per il CIPE diramata con contestuale richiesta di assenso tecnico, in data 21 agosto 2019, alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a cura dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;
CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta, le Regioni e le Province Autonome hanno espresso avviso favorevole sulla proposta del Ministero della salute;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE INTESA
ai sensi dell’articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle proposte del Ministro della salute di deliberazione CIPE- allegate al presente atto- concernenti il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020, ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.