Intesa, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della L. 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica – Annualità 2022.
Repertorio atti n. 250/CSR del 2 dicembre 2021
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella seduta del 2 dicembre 2021:
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 4, della citata legge 12 dicembre 2016, n. 238, a tenore del quale sono consentite, senza obbligo di comunicazione, al di fuori del periodo stabilito al comma 1, qualsiasi fermentazione o rifermentazione effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale «vivace», quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché quelle destinate alla produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti e i vini senza IG purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate;
VISTO l’articolo 31, comma 9, della stessa legge 12 dicembre 2016, n. 238, che attribuisce le menzioni Passito e Vino passito alle categorie dei vini tranquilli a Denominazione di origine e Indicazione geografica;
VISTO lo schema di decreto in epigrafe, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. n. 592226 dell’11 novembre 202;
VISTA la nota DAR prot. n. 19452 del 22 novembre 2021, con cui è stato diramato il suddetto schema di decreto, contestualmente all’avviso di una consultazione telematica al posto di una riunione tecnica;
CONSIDERATO l’esito favorevole di tale consultazione telematica tra le Regioni, avviata in data 19 novembre 2021;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso l’avviso favorevole all’intesa;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
SANCISCE INTESA
ai sensi, dell’art. 10, comma 4, della L. 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la deroga alle fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica – Annualità 2022.