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Repertorio atto n. 230/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni in materia di interventi a favore del comparto regionale.

Repertorio n. 230/CSR dell’11 novembre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta straordinaria dell’11 novembre 2021:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone, al comma 1, che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2013 il fabbisogno sanitario nazionale standard è determinato, in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria, tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza;

VISTO l’articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, al comma 1, ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

VISTO l’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il finanziamento degli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico;

VISTO l’articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la procedura per il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, l’articolo 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, l’articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernenti le anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni e Province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili;

VISTO l’articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che istituisce la gestione commissariale della regione Piemonte per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione;

VISTO il Fondo per le non autosufficienze già destinato al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente;

VISTO il documento prot. n. 8147/C2FIN/CSR consegnato in corso di seduta dalle Regioni;

RILEVATO che la Sottosegretaria di Stato per l’Economia e le Finanze, Dott.ssa Alessandra Sartore, ha condiviso i contenuti del documento presentato dalle Regioni;

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta nel corso della quale le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni in materia di interventi a favore del comparto regionale di cui al documento prot. n. 8147/C2FIN/CSR dell’11 novembre 2021, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. 1).

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