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Repertorio atto n. 110/CSR

Parere, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per ridurre l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014.

Repertorio atti n. 110/CSR dell’8 giugno 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

nella seduta dell’8 giugno 2022:

VISTO il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, che all’art. 7, comma 2, prevede che entro tre anni dall’adozione dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministro della transizione ecologica adotti con uno o più decreti, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, uno o più piani d’azione, elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni prioritarie di cui all'articolo 13 del richiamato Regolamento (UE) n. 1143/2014;

 

VISTO il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

 

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all’organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea”;

 

VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante “Attuazione delle direttive 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti dai Paesi terzi”;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 novembre 2020, recante “Identificazione dei vettori di introduzione accidentale di specie esotiche invasive che richiedono le azioni prioritarie di cui all’art. 13 del richiamato regolamento (UE) n. 1143/2014;

 

VISTO lo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione di cui in epigrafe, predisposto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA), inviato dal Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 10694 del 6 maggio 2022 e diramato con nota DAR n. 7538 del 10 maggio 2022;

 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica in videoconferenza del 24 maggio 2022 sono state concordate alcune minime modifiche al Piano in esame;

 

VISTA la nuova stesura dello stesso Piano inviata dal Ministero della transizione ecologica con nota n. 12978 del 31 maggio 2022 e diramata dalla Segreteria di questa Conferenza con nota del 1° giugno 2022;

VISTA la nota n. 14019 del 6 giugno 2022 della Regione Sardegna – Coordinamento tecnico della Commissione ambiente, energia e sostenibilità, recante l’assenso tecnico delle Regioni sul testo integrato del Piano in esame, diramato da questa Segreteria con nota DAR n. 8950 del 1° giugno 2022.

CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in esame,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per ridurre l’introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico di cui all’art. 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 1143/2014, di cui in premessa.

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