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Repertorio atto n. 130/CSR

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti per l’anno accademico 2021 – 2022 ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999”.

Rep. Atti n. 130/CSR del 6 luglio 2022          

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 6 luglio 2022:

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale stabilisce che questa Conferenza può promuovere e sancire accordi tra il Governo e le Regioni e le Province autonome in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CEE, 98/21/CEE, 98/63/CEE e 99/46/CEE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

VISTO, in particolare, l'articolo 35, comma 1, del citato decreto legislativo n. 368/1999, il quale prevede che con cadenza triennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/CSR) sul documento recante “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368”, in base al quale la determinazione del fabbisogno del numero globale dei medici specialisti da formare per il triennio 2020-2023 è stata definita nelle tabelle 1A - 1B relative all’anno accademico 2020-2021, nelle tabelle 2A e 2B relative all’anno accademico 2021-2022 e nelle tabelle 3A e 3B relative all’anno accademico 2022-2023;

VISTO, in particolare, che nella tabella 2A per l’anno accademico 2021-2022 il fabbisogno di medici specialisti da formare a livello nazionale è stato determinato in 13.311 unità distinte per ciascuna specializzazione;

VISTA la nota del 15 giugno del 2022, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in oggetto per il prescritto parere;

VISTA la nota protocollo DAR n. 9832 del 20 giugno 2021, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione del provvedimento in oggetto con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 25 giugno 2022;

VISTA la nota della Commissione salute, protocollo DAR n. 10059 del 20 giugno 2022, con la quale è stato comunicato l’assenso tecnico del provvedimento in parola;

VISTA la nota protocollo DAR n. 10056 del 22 giugno 2022, con la quale l’Ufficio di Segreteria della Conferenza ha provveduto alla diramazione dell’assenso tecnico di cui sopra e ha provveduto ad annullare la riunione tecnica già convocata per il 25 giugno 2022;

VISTA la nota del 6 luglio 2022, con la quale il Ministero dell’Economia e delle finanze ha comunicato di non avere osservazioni in merito al provvedimento in parola;

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l’anno accademico 2021/2022 di cui all’accordo Stato Regioni del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/ CSR) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, nei seguenti termini:

CONSIDERATO che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca e dell’economia e delle finanze, del 9 luglio 2021 è stata anticipata all’A.A. 2020/2021 quota parte del fabbisogno relativo all’A.A. 2021/2022 individuato nella citata tabella 2A, finanziando 3.893 contratti di formazione medico specialistica con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTA la nota prot. n. 13665 del 10 marzo 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione salute di conoscere se, per l’anno accademico 2021/2022, le Regioni e le Province autonome intendessero confermare il fabbisogno di medici specialisti da formare già definito con l’Accordo del 3 giugno 2021, pari a 13.311 unità, ovvero se intendessero procedere ad una rivalutazione del fabbisogno precedentemente espresso per l’A.A. 2021/2022. Ciò in quanto, essendo stata già anticipata e finanziata con i fondi del PNRR nell’A.A. 2020/2021 quota parte del fabbisogno espresso per l’A.A. 2021/2022 e precisamente n. 3.893 contratti di formazione medico specialistica, il fabbisogno per l’anno accademico 2021/2022 risultava pari a 9.418 unità (differenza tra il fabbisogno espresso per l’A.A. 2021/2022 pari a 13.311 unità e i contratti già finanziati con i fondi del PNRR pari a 3.893 unità);

VISTA la nota prot. n. 177823 del 19 aprile 2022 integrata dalla nota prot. n. 207957 del 6 maggio 2022 e dalla nota n. 222814 del 16 maggio 2022, con la quale la Regione Veneto, in qualità di coordinamento del tavolo tecnico interregionale della Commissione salute - area risorse umane, formazione, fabbisogni formativi - ha trasmesso la rimodulazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l’A.A. 2021/2022 espresso dalle Regioni e Province autonome;

CONSIDERATO che a seguito della rimodulazione delle Regioni e Province Autonome risulta un fabbisogno complessivo di medici da formare per l’A.A. 2021/2022 pari a 14.645 unità, ossia 1.332 unità in più rispetto al fabbisogno determinato con l’Accordo Stato Regioni del 3 giugno 2021 per il medesimo anno accademico, cui vanno aggiunte 45 unità (33 richieste dalla Regione Lombardia e

12 dalla Regione Puglia) per la scuola di specializzazione in medicina e cure palliative istituita con DI 28 settembre 2021, per un totale di 14.690 contratti;

TENUTO CONTO che il fabbisogno così rivalutato, al netto dei contratti già anticipati e finanziati con DI 9 luglio 2021, è pari a 10.752 unità (differenza tra 14.645 e 3.893), cui vanno aggiunte le 45 unità per la scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative, per un totale complessivo di 10.797 unità;

TENUTO CONTO che il Ministero della salute, nell’accogliere in pieno la rimodulazione del fabbisogno espresso dalle Regioni e dalle Province Autonome, sia in termini numerici assoluti sia in relazione a ciascuna specializzazione, per l’A.A. 2021/2022 pari a 10.797 unità, come sopra rappresentato, ha ritenuto - in considerazione della pandemia ancora in corso e della necessità di far fronte alla carenza di medici specialisti soprattutto in alcune branche per garantire i livelli essenziali di assistenza e la resilienza del SSN – di integrare il suddetto fabbisogno rimodulato dalle Regioni con ulteriori 2.203 unità, per complessivi 13.000 contratti di formazione medico specialistica per l’A.A. 2021/2022;

CONSIDERATO che il Ministero della salute ha distribuito gli ulteriori 2.203 a tutte le scuole di specializzazione, incrementando maggiormente i contratti da assegnare alle seguenti scuole di specializzazione, in quanto di particolare impatto nell’emergenza Covid e per i possibili scenari futuri, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 2020: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; malattie dell’apparato cardiovascolare; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive e tropicali; medicina di emergenza ed urgenza; medicina interna; microbiologia e virologia; patologia clinica e biochimica clinica; radiodiagnostica; igiene e medicina preventiva; ematologia; geriatria; neuropsichiatria infantile, psichiatria, medicina e cure palliative;

SI CONVIENE

E’ approvato il documento sulla “Rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l’anno accademico 2021/2022 di cui all’accordo Stato Regioni del 3 giugno 2021 (Rep. Atti n. 76/ CSR) ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, così come riportata nelle tabelle 1, 2 e 3 che costituiscono parte integrante del presente accordo, ed in particolare:

  • Tabella 1 - Rivalutazione regionale fabbisogno medici specialisti per singola specializzazione A.A. 2021/2022;
  • Tabella 2 - Rivalutazione fabbisogno regionale medici specialisti A.A. 2021/2022 al netto dei contratti anticipati nell’A.A. 2020/2021;
  • Tabella 3 - Rideterminazione fabbisogno medici specialisti A.A. 2021/2022.

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