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Repertorio atto n. 50/CSR

Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”.

Rep. atti n. 50/CSR dell’8 marzo 2023

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta dell’8 marzo 2023:

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcol per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell’OIV;

VISTI, in particolare, gli articoli 13 e 14 del citato regolamento delegato (UE) n. 2019/934;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTI il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell’Italia ai fini del sostegno dell’Unione, finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO l’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)”, e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, nell’ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative e secondo criteri obiettivi, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l’applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2008, e successive modificazioni, recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 marzo 2015, recante “Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute del 25 febbraio 2016, recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 25 settembre 2017, recante “Disciplina della denaturazione di taluni prodotti vitivinicoli, di talune sostanze derivate dall’effettuazione di pratiche enologiche consentite nonché dei sidri e degli altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica, in applicazione delle disposizioni dell’Unione europea e della legge 12 dicembre 2016, n. 238”, e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. n. 114602 del 21 febbraio 2023, acquisita al protocollo DAR n. 5777 in pari data, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe;

VISTA la nota DAR prot. n. 5865 del 22 febbraio 2023, con la quale è stato diramato il suddetto schema di decreto al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con contestuale fissazione di una riunione tecnica per il 28 febbraio 2023;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 2 marzo 2023 all’Ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, all’esito della riunione tecnica del 28 febbraio 2023, ha trasmesso il parere favorevole all’intesa espresso dalla Commissione sul nuovo testo del provvedimento, formulando alcune richieste riferite alla successiva definizione, da parte del Ministero, di una circolare attuativa contenente le linee guida per gli usi agronomici dei sottoprodotti della distillazione e di un provvedimento che definisca le modalità di riconoscimento dei distillatori, nonché all’inserimento, nell’allegato II al decreto, degli estremi catastali degli appezzamenti su cui sono distribuiti alcuni sottoprodotti della vinificazione, al fine di agevolare i controlli da parte delle autorità competenti;

VISTA la nota prot. n. 140838 del 6 marzo 2023, acquisita al protocollo DAR n. 6732 in pari data, con la quale il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso il nuovo testo del provvedimento;

VISTA la nota DAR prot. n. 6739 del 6 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul nuovo testo, con le richieste contenute nel documento trasmesso e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1);

CONSIDERATO l’intervento, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, del Sottosegretario al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che, in merito alle richieste contenute nel citato documento trasmesso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha comunicato di accogliere quella riguardante l’individuazione di un apposito provvedimento per disciplinare le modalità per il riconoscimento dei distillatori, mentre, con riferimento alle altre due richieste, relative l’una all’adozione di linee guida per disciplinare anche gli usi agronomici dei sottoprodotti e l’altra all’inserimento, nell’allegato II al decreto, degli estremi catastali degli appezzamenti su cui sono distribuiti questi “materiali” o sottoprodotti azotati e con contenuti di fosforo, al fine di agevolare i “controlli” da parte delle autorità competenti, ha fatto presente che le stesse saranno valutate alla luce dell’esigenza di coinvolgere altre Amministrazioni nazionali competenti, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006;

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni, per quanto riguarda l’applicazione dell’intervento della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”.

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